Rinuncia agli atti: se l'appellata non si costituisce non è richiesta accettazione
12 Febbraio 2026
Il primo comma dell'art. 306 c.p.c. dispone che la rinuncia agli atti comporta l'estinzione del giudizio, quando sia accettata dalle parti costituite, che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione. In merito al governo delle spese processuali in caso di rinunzia agli atti del giudizio, va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., in assenza di diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti. Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto non necessaria l'accettazione, stante la mancata costituzione dell'appellata, rilevando che la rinuncia all'impugnazione fa sorgere il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione. In ogni caso era intervenuta la adesione a tale rinuncia da parte della appellata, che sottoscrivendo la rinuncia di fatto l'aveva di fatto accettata. Quanto alle spese processuali, la Corte, stante la mancata costituzione della controparte che non aveva quindi sostenuto alcun esborso, ha ritenuto di compensare integralmente le spese. |