Assegno divorzile e insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione

Giuseppe Spadaro
12 Febbraio 2026

La pronuncia annotata merita attenzione in quanto offre una compiuta ricostruzione degli istituti relativi ai profili economici legati alla fase della crisi familiare, definendo i presupposti in presenza dei quali può essere disposto l’assegno di mantenimento e quello divorzile; per tale via, sotto diverso ed ulteriore aspetto, la Corte di Cassazione si conforma altresì all’orientamento secondo cui, ai fini della restituzione di quanto percepito (in forza di un assegno di mantenimento o divorzile), è necessario distinguere l’assenza ab origine dei presupposti normativamente richiesti (rispettivamente dall’art. 156 c.c. e dall’art. 5, comma 6, l.div.) da quella in cui si sia unicamente rideterminato al ribasso l’ammontare di quanto precedentemente riconosciuto.

Massima

L'assegno di separazione (di cui all'art. 156 c.c.) e l'assegno di divorzio sono tra loro distinti, poiché il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva per l'attribuzione dell'assegno divorzile, che deve essere determinato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa (secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970). In ogni caso, tuttavia, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno (di mantenimento o divorzile) opera la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate.

Il caso

La vicenda trae origine dalla pronuncia con cui la C.d.A di Bologna riformava la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui disponeva un assegno divorzile in favore di un coniuge (la moglie) a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In particolare, la C.d.A. rigettava la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del predetto assegno, condannando altresì parte appellata (la moglie) alla restituzione delle somme (indebitamente) ricevute, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

La questione

L’ordinanza in epigrafe offre l’occasione di analizzare due tematiche particolarmente rilevanti nell’ambito degli aspetti economici legati alla crisi familiare.

Innanzi tutto: quali funzioni svolge l’assegno divorzile e quali sono i presupposti in presenza dei quali può essere riconosciuto? A tal riguardo, che ruolo assume la funzione assistenziale dell’assegno post-matrimoniale rispetto alla componente perequativo-compensativa? E quali sono le differenze rispetto all’assegno di mantenimento?

Inoltre: in quali casi l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’ottenimento dell’assegno (tanto di mantenimento quanto divorzile) determina l’obbligo di restituzione delle somme percepite?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione, onde offrire una compiuta e profonda soluzione ai quesiti giuridici, così come si è provato ad inquadrarli e circoscriverli, ha ricostruito il tessuto degli istituti relativi ai profili economici della crisi familiare definendo, nei vari aspetti problematici, i presupposti in presenza dei quali può essere disposto l'assegno di mantenimento (di cui all'art. 156 c.c.) e quello divorzile (di cui all'art. 5, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, c.d. l.div.).

Punto di partenza dell'indagine consiste, evidentemente, nel fatto che l'assegno di separazione è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, e quindi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, mentre quello divorzile ha titolo nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del vincolo matrimoniale (Cass., sez. VI, 24 giugno 2019, n. 16809; Cass., sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196).

Come noto, infatti, con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi (come quelli di fedeltà, convivenza e collaborazione), ma non anche quelli patrimoniali, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di taluni beni (Cass., sez. I, 30 maggio 2025, n. 14461).

Si comprende, pertanto, la ragione per la quale l'art. 156, comma 1, c.c. (secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri») sia stato interpretato nel senso che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il “tenore di vita” di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza (Cass., sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915); si tratta, del resto, di un parametro che individua la situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, avuto riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali (Cass., sez. I, 13 dicembre 2024, n. 32349).

In definitiva, per il riconoscimento del diritto al mantenimento è necessario (oltre alla non addebitabilità della separazione) che il richiedente sia privo di adeguati redditi propri (avuto riguardo, come detto, al tenore di vita consentito durante la convivenza matrimoniale), che sussista una disparità economica tra i due coniugi, e che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile e l'attitudine al lavoro – quale potenziale capacità di guadagno, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale – di entrambi i coniugi.

Il medesimo criterio (del tenore di vita), peraltro, era stato ritenuto applicabilesino alla composizione nomofilattica da parte delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287; G. Casaburi, L'assegno divorzile secondo le sezioni unite della Cassazione: una problematica “terza via”, in Foro it., 2018; M. Bianca, Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?, in Foro it., 2018; C.M. Bianca, Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale, in Fam. dir., pp. 955 ss.; S. Patti, Assegno di divorzio: il “passo indietro” delle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2018, pp. 1197 ss.; A. Spangaro, Assegno di mantenimento e di divorzio: le strade si separano, in Giur.it., 2020, pp. 2426 ss.) – anche ai procedimenti di divorzio (Cass., sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490; Cass., sez. VI, 23 ottobre 2015, n. 21670; Cass., sez. VI, 4 aprile 2016, n. 6427; C.M. Bianca, Natura e presupposti dell'assegno di divorzio: le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso, in Riv. Dir. civ., 1991, p. 221): in tale prospettiva, si sosteneva che l'art. 5, comma 6, l.div., faceva riferimento, primariamente, alla disponibilità di “mezzi adeguati” e che gli altri criteri indicati dalla prefata disposizione (vale a dire le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio) fossero quindi applicabili in via subordinata.

Viceversa, nel mutato assetto sociale di riferimento, appare pacifico che tale parametro non rileva più in sede di fissazione dell'assegno divorzile, il quale deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa (secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, l.div.), essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di entrambi (Cass., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5605); per tale via, si afferma conseguentemente che – superato il riferimento al pregresso tenore di vita matrimoniale, ritenuto espressione di una impostazione paternalistica e tradizionale – l'attribuzione dell'assegno di divorzio non potrebbe che fondarsi sui principi di solidarietà e di autoresponsabilità (C. Cosentino, Assegno di mantenimento del coniuge nei procedimenti di separazione e divorzio. Quali differenze?, in IUS Famiglie, 2021)

Il principio di solidarietà postula che, «al dissolversi della comunione materiale e spirituale, in presenza di un sensibile divario reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dai coniugi e al diverso contributo nella conduzione della vita familiare, corrisponda un assegno che tenda a riequilibrare le posizioni», in ragione del fatto che «il coniuge debole ha svolto un'attività rilevante a favore della famiglia, a discapito di altre occupazioni che avrebbero potuto assicurare al medesimo una maggiore soddisfazione sul piano professionale e vantaggi su quello patrimoniale» (Cass., sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32910).

I criteri che determinano l'attribuzione (nell'an e nel quantum) dell'assegno divorzile, dunque, non dipendono più dal tenore di vita (goduto o godibile durante il matrimonio) bensì da una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione dell'apporto fornito dal richiedente al menage familiare ed avuto riguardo alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass., sez. I, 15 giugno 2025, n. 15986).

Pertanto, ai fini del riconoscimento della misura de qua, occorre verificare se lo squilibrio – presente al momento del divorzio – fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, posto che «la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile tende proprio a riequilibrare la posizione dei coniugi rispetto agli svantaggi determinati dallo scioglimento della vita matrimoniale» (Cass., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35434). La funzione compensativa, invero, presuppone non soltanto un sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, ma anche un contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla famiglia, e segnatamente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro componente della coppia, anche sotto forma di risparmio: il coniuge richiedente è così tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare (facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli), ovvero di aver fornito altre forme di sostegno alla carriera del coniuge e alla formazione del suo patrimonio o, comunque, del patrimonio comune (testualmente, Cass., sez. I, 17 settembre 2025, n. 25495).

Nella medesima prospettiva, può quindi dirsi come tale componente attiene a uno squilibrio che si pone quale conseguenza di scelte di vita condivise dai coniugi durante il matrimonio a seguito delle quali il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, in tal guisa contribuendo alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno (Cass., sez. I, 18 settembre 2025, n. 25556).

Viceversa, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente e, dunque, «in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive» (Cass., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35434); ciò significa che, «di esigenza assistenziale può parlarsi quando l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, con la conseguenza che non può affrontare autonomamente, malgrado il ragionevole sforzo che gli si può richiedere in virtù del principio di autoresponsabilità, il percorso di vita successivo al divorzio» (Cass., sez. I, 17 settembre 2025, n. 25495).

In ogni caso, secondo una impostazione ermeneutica, poiché la funzione assistenziale dell'assegno divorzile è espressione del principio costituzionale di solidarietà (Cass., sez. I, 30 settembre 2025, n. 26392) ne deriverebbe una quantificazione «parametrat[a] tendenzialmente ai criteri di cui all'art. 438 c.c.» (Cass., sez. I, 17 settembre 2025, n. 25495).

Ebbene, alla luce di tali considerazioni e orientamenti giurisprudenziali, ben si comprendono le ragioni per cui, nella concreta fattispecie esaminata dalla decisione in epigrafe, non sia stato riconosciuto il diritto all'assegno divorzile.

Parte richiedente, invero, quanto alla componente perequativa-compensativa, non ha fornito alcuna prova in ordine alla riconducibilità delle attuali condizioni economiche (asseritamente meno vantaggiose rispetto a quelle dell'altro coniuge) alle scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio personale (in termini lavorativi o reddituali) e vantaggio per la famiglia; parimenti, è stata ritenuta insussistente la componente assistenziale, posto che – come emerso nel corso del giudizio di merito – la richiedente, oltre ad avere un lavoro, era comunque proprietaria dell'immobile in cui vive.

Così impostato il discorso, poi, era assolutamente inevitabile che venisse disposta la restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, stante l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione. Come noto, del resto, l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale; ciò significa che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (salvo che, evidentemente, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda), onde la possibilità di riconoscere i rimedi restitutori, con riferimento alle somme versate (a titolo di assegno divorzile) fino a tale momento.

Sul punto, l'ordinanza annotata si conforma all'autorevole posizione con cui le Sezioni unite (Cass., sez. un., 8 novembre 2022, n. 32914) – con pronuncia, nel tempo, richiamata anche in relazione all'assegno di mantenimento versato nei confronti dei figli (Cass., sez. I, 26 aprile 2023, n. 10974; A. Lestini, Assegno di mantenimento dei figli maggiorenni e ripetizione delle somme versate, in Ius Famiglie, 2023) – ebbero il merito di distinguere a seconda che siano stati esclusi i presupposti in base ai quali sono stati erogati gli assegni di mantenimento o di divorzio (come per esempio lo stato di bisogno), con conseguente restituzione integrale a far data dal tempo della devoluzione (unitamente agli interessi), o viceversa si sia unicamente rideterminato al ribasso l'ammontare degli assegni stessi, con conseguente esclusione del diritto alla ripetizione; esclusione che, tuttavia, viene limitata alla componente alimentare in senso stretto dell'assegno, presumendosi che tali somme, in genere di lieve entità, siano comunque state consumate (P. Gallo, Gli assegni di mantenimento tra ripetibilità ed irripetibilità, in Giur.it., 2023, p. 792).

Viene pertanto ribadito il principio per cui in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi, «per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i coniugi separati o divorziati sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore», si deve ritenere che «opera la “condictio indebiti” » (vale a dire la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate), «in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile»; e che all'opposto, «non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica».

Osservazioni

Le soluzioni proposte, nel conformarsi ai più consolidati indirizzi giurisprudenziali, permettono al lettore di soffermare la propria attenzione sul fatto che assegno di mantenimento e assegno di divorzio sono diversi quanto a natura, presupposti e funzioni: solo il primo assegno è, come detto, fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale fintanto che il matrimonio non è sciolto, mentre l'altro ha una funzione assistenziale, perequativa e compensativa.

Eppure, anche in costanza di matrimonio «deve rilevarsi che l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato»; inoltre, si osserva che secondo l'id quod prelumque accidit, «la crisi separativa conduce, sia pure attraverso la disciplina di una graduazione e assottigliamento delle posizioni soggettive (diritti e doveri) dei coniugi, dal fatto separativo e con altissima probabilità all'esito divorzile successivo»; infine, del tutto correttamente, si rileva che «nel quadro normativo del codice civile la separazione dei coniugi ha funzione conservativa» ma, nel contempo «la legge sul divorzio le ha affiancato anche una funzione dissolutiva», tanto che, proprio «in ragione dell'unica causa della crisi», è stato ritenuto ammissibile – ex art. 473-bis 49 c.p.c. – «il ricorso dei coniugi proposto anche con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» (Cass., sez. I, 7 gennaio 2025, n. 234).

La (necessaria e persistente) differenza tra assegno di separazione (ancorato al tenore di vita) e assegno di divorzio (legato ad esigenze assistenziali, di natura compensativa e perequativa), allora, non toglie che possano comunque individuarsi «alcuni tratti comuni tra i due istituti e tra questi il presupposto che il richiedente sia privo di risorse adeguate»; e, ciò, nel precipuo (e comune) senso che «ove il richiedente sia dotato di concreta e attuale capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo» si tratterebbe di «una scelta addebitabile allo stesso interessato» (Cass., sez. I, 7 gennaio 2025, n. 234).

Ed infatti, le famiglie – a partire «dall'unica famiglia fondata sul matrimonio, disciplinata prima dal codice e poi dalla Costituzione» fino a giungere, per mezzo delle varie riforme e leggi speciali, a una vera e propria «pluralità di famiglie», alle «nuove famiglie», coerentemente «declinate al plurale» (M. Sesta, Nuove famiglie e matrimonio, in Riv. dir. civ., 2025, pp. 593 ss.) proprio perché possono individuarsi una «pluralità di modelli familiari socialmente tipizzati e giuridicamente tutelati» (M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Milano, 2023, p. 6) – come «tutte le comunità solidali presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che nessuno si sottragga ai propri doveri» (Cass., sez. I, 7 gennaio 2025, n. 234); doveri che si declinano anche sul piano restitutorio laddove si discorra di somme indebitamente percepite.

A questo proposito, in una qualunque comunità che possa veramente definirsi tale, si impone, sempre e comunque, una domanda: «che cosa è “il meglio”? L'egoismo o la solidarietà; la competitività o la crescita in comune; lo stress del carrierista o la costanza e la serenità del costruttore di se stesso; … la noia o la sorpresa?» (G. Zagrebelsky, La lezione, Einaudi, 2022, p. 86).

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