Compensatio lucri cum damno in caso di danni da vaccino o talidomide
13 Febbraio 2026
«[…] Ciò in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno e con la finalità di evitare un'ingiusta duplicazione delle voci di danno, come già affermato in tema di indennizzo percepito ai sensi dell'art.1 comma 3 della l. n. 210/1992, disposizione avente fondamento analogo». Con la sentenza in commento, la Cassazione torna ad occuparsi della c.d. compensatio lucri cum damno rispetto alla legge n. 244/2007. Una donna citava innanzi al Tribunale di Torino il Ministero della Salute, al fine di ottenere il risarcimento dei danniex art. 2043 c.c. per non avere quest'ultimo impedito il commercio in Italia dei farmaci contenenti “talidomide”, farmaco assunto dalla di lei madre in gravidanza, che comportava nella ricorrente la focomelia degli arti superiori. Il Tribunale emetteva due sentenze, dapprima una non definitiva nel 2019, con cui accertava la responsabilità del convenuto, e la definitiva nel 2021 con la quale rigettava la domanda compensando le spese. Nel frattempo, tutte e due le pronunce venivano impugnate, rispettivamente, dalle parti nei cui confronti si esplicavano effetti negativi, di guisa che la Corte d'Appello di Torino provvedeva alla riunione, e le decideva con sentenza dell'aprile 2022, con cui rigettava l'appello della ricorrente dichiarando assorbito l'appello del Ministero, compensando le spese. Di qui, il ricorso per cassazione. Il fulcro della questione al centro del motivo in argomento è costituito dalla possibilità di compensare l'indennizzo previsto dalla legge n. 244/2007 con quanto già riconosciuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Ritiene la Corte che tale compensazione debba essere affermata anche in questa ipotesi. Il fondamento e la ratio del riconoscimento dell'operare della compensatio lucri cum damno si giustifica con il fatto che la pur affermata compatibilità ex lege dei due diritti non può risolversi in un'ingiusta locupletazione a favore dell'interessato (cfr. Cass. n. 2840 del 24, 1566, 12565 e 12567 del 2018), che appunto si verificherebbe se venisse corrisposta - in rapporto allo stesso evento ed in favore dello stesso soggetto - una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 293 del 2011, ha evidenziato che «la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell'immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. Nella sindrome da talidomide, come nell'epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorità nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.» Rimane quindi fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito, e tale assunto va interpretato nel senso che il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. deve sì essere riconosciuto, ma nella misura in cui non tutti i profili di danno siano integralmente ristorati dall'importo dovuto, in quanto percepito o percipiendo, a titolo di indennizzo. Ciò in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno e con la finalità di evitare un'ingiusta duplicazione delle voci di danno, come già affermato in tema di indennizzo percepito ai sensi dell'art.1 comma 3 della l. n. 210/1992, avente fondamento analogo. Pertanto, il ragionamento giuridico assunto dalla Corte è volto ad evitare che il danneggiato riceva sostanzialmente più del dovuto, che costituirebbe un arricchimento senza causa, e come tale ingiustificato; di fatto, affermando il diritto al risarcimento solo per la parte di danno non già coperta dall'indennizzo. Muovendo da tali premesse si garantisce il ristoro integrale del danno ma non una sua duplicazione. Fonte: Diritto e Giustizia |