Contenuto del d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213
Art. 1
Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all'amianto;».
La modifica introduce un esplicito riferimento alle neoplasie correlate all’amianto, riconoscendole come malattie professionali ai sensi dell’art. 261 del medesimo D.lgs. n. 81/2008. In tal modo si rafforza il nesso tra la diagnosi medica e la tutela previdenziale.
Art. 2
Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. L'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:
«Art. 246. (Campo di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.».
Il legislatore ha esteso a tutte le attività lavorative il campo di applicazione delle misure di protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, fermo restando quanto previsto dalla l. n. 257/1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)
Art. 3
Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «i seguenti silicati fibrosi» sono aggiunte le seguenti: «, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008».
Mediante la modifica dell’art. 247 del D.lgs. n. 81/2008 viene integrata la classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A, in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008, allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose). Sul punto si rammenta che l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) già dal 1997 ha classificato tutti i minerali di amianto come cancerogeni certi per l’uomo. Tali minerali fibrosi sono stati conseguentemente classificati dalla normativa europea in materia come: categoria di pericolo Carc. 1° (sostanza nota per essere cancerogena per l’uomo, circostanza largamente dimostrata da evidenze sull’uomo); categoria di pericolo STOT RE 1 (tossicità specifica per organi bersaglio, per esposizione ripetuta).
Art. 4
Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.».
Il nuovo art. 248 del D.lgs. n. 81/2008 introduce ulteriori obblighi in capo alla parte datoriale, con l’evidente obiettivo di anticipare la gestione del rischio, evitando che l’amianto venga scoperto solo in corso d’opera, con conseguente pericolo per i lavoratori connessi anche ai ritardi operativi. In base alla nuova disposizione, il datore di lavoro è tenuto ad accertare preventivamente la presenza di materiali contenenti amianto, ossia prima che sia dato avvio ai lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione. Inoltre, con specifico riferimento agli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della L. n. 257/1992, suddetto obbligo informativo è rafforzato, in quanto il datore di lavoro deve attivarsi per ottenere dati da più fonti. Il legislatore ha precisato che l’indisponibilità delle informazioni non comporta il venir meno dell’obbligo di attivazione gravante in capo al datore di lavoro, dovendo quest’ultimo comunque esaminare, mediante un operatore qualificato, l’eventuale presenza di materiali contenenti amianto.
Art. 5
Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.»;
b) al comma 2, le parole: «non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica l'articolo 250».
La norma impone al datore di lavoro un obbligo valutativo più stringente rispetto al passato, dal momento che non è solo tenuto a stimare la natura e il grado dell’esposizione, ma deve anche orientare le scelte tecniche verso la rimozione dell’amianto, ciò rappresentando la misura preferenziale.
La soppressione al comma secondo del riferimento agli artt. 251, co. 1, 259 e 260. 1, del D.lgs. n. 81/2008 comporta l’eliminazione di alcune deroghe previste in caso di esposizione sporadica e di debole intensità e trova fondamento nel considerando 8 della Direttiva (UE) 2023/2668, in base al quale “La deroga da alcune disposizioni della direttiva 2009/148/CE relative all’esposizione sporadica e di debole intensità prevista da tale direttiva non dovrebbe essere applicata a una sostanza cancerogena priva di soglia quale l’amianto in relazione ai requisiti concernenti la registrazione dell’esposizione e la sorveglianza medica dei lavoratori di cui a tale direttiva”. La soppressione del riferimento all’art. 251, co. 1, trova giustificazione nel considerando 1, ultimo periodo, della stessa Direttiva secondo il quale “(…) gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose”.
Art. 6
Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.».
L’articolo apporta delle modifiche relativamente alla descrizione sintetica della notifica all’organo di vigilanza, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2023/2668/UE, riformulando le lettere da a) a f), e specificando con maggiore dettaglio le informazioni da includere nella notifica. La documentazione, inoltre, deve comprendere informazioni dettagliate sulle misure adottate per contenere l'esposizione all'amianto, accompagnate dall'elenco specifico dei dispositivi di protezione che verranno utilizzati, con obbligo di conservazione per 40 anni. Tale misura garantisce la tracciabilità e la vigilanza, in coerenza anche con le tempistiche di latenza delle patologie asbesto-correlate.
Art. 7
Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «in ogni caso,» sono sostituite dalle seguenti:
«comunque, al più basso valore tecnicamente possibile»;
b) alla lettera a) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ove l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;»;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);»;
e) alla lettera d) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
f) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:
1) l'eliminazione della polvere di amianto;
2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti»;
g) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;
e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;»;
h) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;»;
i) alla lettera g) le parole: «devono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
l) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.».
Il legislatore ha introdotto un articolato insieme di misure tecniche, organizzative e procedurali con lo scopo di fornire una maggiore tutela per la salute dei lavoratori contro l’esposizione alla polvere di amianto. In particolare, è stato rafforzato il principio di riduzione al minimo o, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile, del valore di concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto nel luogo di lavoro per tutte le attività a rischio esposizione. A ciò si aggiunge l’introduzione di misure tecniche e organizzative per tutte quelle attività lavorative nelle quali vi è un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto e, segnatamente, l’obbligo di DPI respiratori, il riposo per i lavoratori, la ventilazione, la pulizia e la decontaminazione.
Ulteriori specifiche misure sono previste relativamente ai rifiuti (i.e. amianto o materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto).
Art. 8
Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'alinea: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:» è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:».
La modifica ha l’obiettivo di chiarire e rafforzare il campo di applicazione delle misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell’amianto.
Art. 9
Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attività lavorativa.»;
c) al comma 4, le parole: «del servizio di cui all'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti:
«del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996»;
d) al comma 5, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.»;
f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.».
Il legislatore ha specificato che il campionamento personale è effettuato - a intervalli regolari durante specifiche fasi operative - direttamente sul lavoratore, ciò consentendo di rilevare la concentrazione di fibre nell’aria respirate durante l’attività lavorativa. Ad integrazione del campionamento personale, è eseguito (eventualmente) il campionamento ambientale nell’aria confinata di lavoro, al fine di valutare la dispersione generale delle fibre.
La combinazione dei due metodi di rilevazione permette di ottenere un quadro completo e attendibile dell’esposizione, sia individuale che collettiva, in guida da verificare l’efficacia delle misure di contenimento e protezione già adottate.
Sul punto, in linea con il considerando n. 17 e n. 18 della Direttiva 2023/2668/UE, si rammenta che fino al 20 dicembre 2029 il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti, mentre dopo la suddetta data la misurazione delle fibre di amianto dovrà essere effettuata tramite microscopia elettronica (o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati).
Art. 10
Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;
c) al comma 5, la parola: «necessari» è sostituita dalla seguente: «regolari».
È introdotto un nuovo valore limite di esposizione (pari a 0,01 fibre/cm³, misurato come TWA su 8 ore). La disposizione recepisce il valore aggiornato previsto dal legislatore europeo, introducendo rapide misure in caso di superamento, inclusa la cessazione immediata dei lavori.
Art. 11
Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;».
La modifica apportata all’art. 255 del D.lgs. n. 81/2008 rafforza le tutele per i lavoratori impiegati in aree confinate, in coordinamento con l’obbligo gravante in capo al datore di impedire la dispersione delle polveri al di fuori dei luoghi di lavoro.
Art. 12
Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione» sono sostituite dalle seguenti: «verifica, prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro».
Il legislatore ha chiarito il momento in cui deve essere effettuata la verifica dell’assenza di rischi da esposizione all’amianto, ossia prima della ripresa di qualsiasi altra attività, rendendo esplicito il vincolo temporale e rafforzando il principio di precauzione.
Art. 13
Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente «consente»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».
Con l’art. 13 si esplicita l’obbligo di formazione aggiuntiva per i lavoratori che effettuano attività di demolizione o di rimozione dell’amianto, con particolare riferimento all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine atte a contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto. Le modifiche in materia di formazione sono limitate a quelle sopra indicate, non avendo il legislatore ritenuto necessario procedere al recepimento dell’Allegato I-bis della Direttiva 2023/2668/UE. Infatti, i contenuti formativi ivi indicati sono già previsti nell’art. 258 (nuova formulazione), oltre che nell’art. 37 del medesimo D.lgs. n. 81/ 2008.
Art. 14
Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.».
La nuova formulazione dell’art. 259 del d.lgs. n. 81/2008 estende il campo soggettivo e operativo della sorveglianza sanitaria, superando il vincolo settoriale e includendo tutte le attività implicanti la manipolazione attiva di materiali contenenti amianto. In questo modo l’attenzione è stata posta sull’esistenza del rischio effettivo di esposizione, indipendentemente dalla qualifica formale dell’attività.
È stato, altresì, eliminato il riferimento all’iscrizione nel registro degli esposti (art. 243), estendendo l’obbligo a tutti i lavoratori cui al comma 1 del nuovo art. 259, con operatività automatica dell’obbligo di visita medica finale. Inoltre, l’estensione dell’obbligo di visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro a tutti i lavoratori esposti, indipendentemente dall’iscrizione nel registro degli esposti, è conforme al principio di continuità assistenziale post esposizione, previsto dalla Direttiva 2004/37/CE e ribadito dalla Direttiva 2023/2668/UE
La modifica legislativa si presenta coerente con il diritto europeo che impone agli Stati membri di garantire una sorveglianza sanitaria efficace, continua e documentata per tutti i lavoratori esposti all’amianto, in conformità al principio di protezione universale previsto dalla Direttiva 2004/37/CE.
Art. 15
Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259 (cioè a tutti coloro che sono esposti alla polvere da manipolazione attiva dell’amianto, ampliando la platea dei soggetti da registrare anche in coerenza con gli obblighi di tracciabilità e documentazione previsti dalla normativa europea in materia di agenti cancerogeni), nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.»;
Si tratta del registro attivato con il Decreto interministeriale del 12 luglio 2007, n. 105, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni”, in cui sono riportate tutte le informazioni richieste dal punto numero 15 della Direttiva 2023/2668/UE.
Art. 16
Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. L'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:
«Art. 261 (Patologie da amianto). - 1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.».
Art. 17
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII-bis, è inserito l'allegato XLIII-ter, di cui all'allegato A al presente decreto.
Gli artt. 16 e 17 devono essere considerati congiuntamente, in quanto è introdotto un riferimento esplicito all’allegato XLIII-ter, il quale fornisce una elencazione delle neoplasie correlate all’amianto e stabilisce un automatismo normativo tra la diagnosi medica e l’applicazione delle tutele previste dall’art. 244, co. 3, del D.lgs. n. 81/2008.
Art. 18
Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «e 249, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 249, commi 1, 1-bis e 3»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,».
Tale disposizione aggiorna il quadro sanzionatorio, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2009/148/CE, la quale impone agli Stati membri di prevedere l’applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della stessa Direttiva.