Provvidenze assistenziali e riconoscimento ai figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della vittima del dovere

13 Febbraio 2026

Nelle prestazioni ai superstiti rileva non solo la qualità di “vittima del dovere”, ma anche lo status familiare (coniuge, parte dell’unione civile, figli, ascendenti, fratelli/sorelle) cui sono correlate quote di rendita differenziate e durate diverse, secondo una logica analoga a quella delle rendite Inail ai superstiti e delle successioni legittime.

Massima

In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 : a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di Euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni.

Il caso

Il caso origina da una pronuncia della Corte d'Appello di Genova che conferma la decisione di primo grado di accoglimento della domanda dei figli superstiti di un dipendente militare del Ministero della Difesa, deceduto e riconosciuto vittima del dovere, domanda volta ad ottenere gli assegni vitalizi di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998 ("assegno vitalizio" mensile di Euro 500,00 mensili) e all'art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 ("speciale assegno vitalizio" di Euro 1.033,00 mensili).

Detto provvedimento aveva disatteso la tesi dell'appellante Ministero della Difesa, escludendo che il riconoscimento dei benefici comportasse quale requisito necessario la convivenza a carico dei figli maggiorenni superstiti. Secondo la Corte di merito, in base al disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, l'estensione delle provvidenze in oggetto alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti implicava, quanto a questi ultimi, l'integrale applicazione della disciplina stabilita per le vittime del terrorismo, anche per ciò che riguardava la platea dei familiari destinatari, la quale ricomprendeva, (anche) i figli maggiorenni non a carico della vittima, pur in presenza del coniuge superstite.

Per la cassazione della decisione propone ricorso il Ministero della Difesa sulla base di due motivi e resistono i figli superstiti, depositando controricorso.

Con ordinanza interlocutoria il Collegio della IV Sezione Civile della Suprema Corte rimette gli atti alla Prima Presidente, che dispone l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma 2 c.p.c., motivando il Collegio la rimessione sulla non condivisibilità dell'approdo interpretativo al quale erano pervenute precedenti decisioni della Corte di legittimità concernenti il tema del diritto dei figli superstiti non a carico della vittima del dovere al beneficio – fra gli altri- dell'assegno vitalizio ex art- 2 della legge n. 407 del 1998, le quali, a partire da Cass. n. 11181 del 2022, seguita da numerose altre conformi, avevano escluso che la previsione di cui all'art. 2, comma 105 della legge n. 244 del 2007, di estensione alle vittime del dovere e familiari superstiti dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, comportasse anche la modifica soggettiva della platea dei destinatari nel senso di ricomprendervi anche i figli maggiorenni non a carico della vittima ed evidenziando il carattere di particolare importanza della questione controversa.

Le Sezioni Unite della Corte cassano la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinviano, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di merito in diversa composizione per il riesame della fattispecie, dichiarando fondato il primo motivo di ricorso limitatamente allo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3 della legge n. 206 del 2004 e confermando la sentenza medesima in punto di riconoscimento del diritto dei controricorrenti all'assegno vitalizio (di Euro 500,00) di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998.

La questione

La pronuncia esamina il tema della rendita vitalizia nella normativa vigente, relativamente ai benefici e provvidenze previsti e ai presupposti per il riconoscimento della qualità di superstite, nella fattispecie, di vittima del dovere, partendo dall'analisi del dato testuale dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge finanziaria 2008), convergendo poi nel complesso su indicazioni di sistema desumibili dal quadro legislativo e giurisprudenziale di riferimento della disciplina posta a tutela dello status di "vittima" non solo di vittima del dovere.

Le soluzioni giuridiche

I Giudici osservano come sia opportuno procedere in via preliminare sulla base della interpretazione della legge ordinaria, salvo la verifica della correttezza alla luce dei principi costituzionali derivanti dall'art. 2 Cost. in tema di dovere di solidarietà e dell'art. 3 Cost. in tema di rispetto del principio di uguaglianza e di ragionevolezza; rilevano altresì come la disciplina in materia, a livello di normazione primaria,  si connoti per la molteplicità e disorganicità degli interventi in favore di soggetti e relativi superstiti, considerati "vittime" di determinati eventi ed in quanto tali “ritenuti in una determinata contingenza storica meritevoli di speciale protezione, realizzata attraverso un ventaglio articolato di misure”, che il legislatore ha, in linea generale, valutato come ambiti separati di regolazione, pur talvolta assimilandoli in relazione ai singoli benefici, concernenti le specifiche categorie di vittime, le "vittime del dovere", le "vittime del terrorismo" e le "vittime della criminalità organizzata".

Si evidenzia poi come ai discontinui interventi normativi non riconducibili ad una disciplina organica idonea a regolare in maniera omogenea le misure di tutela a protezione di soggetti e loro superstiti ai quali è riconosciuto, in relazione a determinati eventi lesivi, lo status di "vittime", abbiano concorso verosimilmente considerazioni connesse alla necessità di contenimento della spesa pubblica a fronte di erogazioni di non facile determinazione a priori, pur con l'auspicio di realizzazione di una maggiore uniformità di disciplina.

Nell'esposizione delle ragioni della decisione, pare opportuno ai Giudici, rilevata detta frammentarietà, procedere alla disamina normativa facendo riferimento alle disposizioni più direttamente determinanti ad orientare la corretta esegesi del combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), per accertare le implicazioni riferite all'estensione delle provvidenze in oggetto alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti e all'applicazione della disciplina stabilita per le vittime del terrorismo, anche per ciò che riguarda la platea dei familiari destinatari, la quale ricomprende anche i figli maggiorenni non a carico.

Si evidenzia, al riguardo, da parte della Corte, sulla base di considerazioni riflettenti l'art. 12 delle Preleggi per l'interpretazione dei commi in esame, che nulla è esplicitamente detto in punto di applicazione, quanto ai familiari superstiti delle vittime del dovere, così come a quelli della criminalità organizzata, circa la specifica disciplina relativa ai figli superstiti delle vittime del terrorismo dettata dall'art. 5 comma 3 della legge n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), richiamato dal comma 105 cit.; si pone in risalto il fatto che il legislatore si sia limitato a richiamare la categoria dei familiari superstiti, senza ulteriori indicazioni idonee a identificarne i componenti, inducendo a ritenere, che tale espressione sia stata utilizzata nel significato normativo già definito dall'ordinamento ed in particolare dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980, rubricato “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”, che individua i superstiti beneficiari della speciale elargizione di cui alla predetta legge ed alle altre in essa richiamate secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 2) genitori; 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Detta espressione richiamata risulta, secondo i Giudici, aver valenza generale, nel senso proprio che i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 l. n. 466/1980, anche sulla scorta delle statuizioni della sentenza delle Sezioni Unite 25 settembre 2018, n. 22753, intervenuta in altra fattispecie, riguardante il tema della individuazione dei superstiti delle vittime del dovere, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto delle sorelle non conviventi, né a carico, di un militare. Si evidenzia al proposito come la disposizione normativa determini il parametro di riferimento per i superstiti delle "vittime" in generale in relazione a benefici riconosciuti in favore di varie categorie di vittime (es. art. 4, comma 1 della legge n. 302 del 1990, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata in tema di elargizioni complessiva della somma di Lire 150 milioni; art. 2 comma 2 della legge n. 407 del 1998, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in relazione all'assegno vitalizio mensile di originarie Lire 500.000); comunque base di riferimento sulla quale modulare eventuali modifiche nell'inserimento nell'ordine dei beneficiari delle elargizioni (si v. comma 2 art. 4, Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

Quanto al richiamo alle erogazioni dei benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206  (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) cit., senza nulla precisare in relazione alla platea dei destinatari superstiti della vittima del dovere, la Corte rileva che per l'interprete si pone il problema di verificare se l'elemento letterale, che depone nel senso del carattere oggettivo della estensione operata dal comma 105 cit., debba ritenersi vincolante oppure se risulti superabile alla luce della lettura coordinata di tale disposizione con il comma 106 cit.

I Giudici, sulla base di considerazioni puntuali nell'interpretazione del dato normativo, ritengono di indicare soluzioni differenziate in relazione a ciascuno dei due benefici in controversia, quanto alla disciplina applicabile ai figli maggiorenni superstiti non conviventi al momento del decesso della "vittima del dovere”, considerando che la modifica operata dal comma 106 cit. sul testo originario dell'art. 5, comma 3 della legge n. 206 del 2004, cit. abbia interessato solo una delle provvidenze in controversia, ossia l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (di originarie Lire cinquecentomila), agli stessi ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico; non avendo in alcun modo inciso sulla disciplina relativa allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 Euro mensili già contemplato dal comma 3 dell'art. 5 cit. Rileva la Corte come nell'attribuire anche alle vittime del terrorismo e relativi superstiti l'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407 del 1998, il legislatore abbia dettato una disciplina apposita per i figli superstiti, precisando, in implicita deroga all'ordine dei familiari aventi diritto, delineato dalla "norma” parametro di cui all' art. 6 l. n. 406/1980, che, con la decorrenza indicata, esso spetti ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico e chiarendo così il significato normativo del riferimento nel comma 105, alla modifica operata dal comma 106, pur nella formulazione tecnica utilizzata di non facile interpretazione, nel senso di voler riconoscere il beneficio in questione, con la decorrenza indicata, anche ai figli superstiti non a carico delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, categoria prima esclusa, in presenza di coniuge superstite, nell'ordine stabilito dall'art. 6 medesimo; disposizione questa ritenuta l'unica vigente in materia di categorizzazione dei familiari aventi diritto per la classificazione soggettiva dei beneficiari ed in linea con l'auspicio di realizzare una maggiore omogeneità di disciplina, fra le varie categorie di vittime.

Con riguardo invece al riconoscimento della provvidenza di cui allo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033 mensili, art. 5, comma 3 della legge n. 206 del 2004, si osserva, da parte dei Giudici, che tale beneficio in passato non era previsto né in favore delle vittime del dovere e relativi familiari superstiti, né in favore delle vittime della criminalità organizzata e relativi familiari superstiti, per cui il comma 105 cit. conserva un suo contenuto normativo autonomo, a prescindere dall'ampliamento soggettivo della platea dei superstiti aventi diritto, non essendo trasponibili, sulla base del combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, le conclusioni interpretative formulate per il beneficio ex art. 2 l. n. 407/1998.

Viene richiamato al proposito l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, a partire dalla sentenza 6 aprile 2022, n. 11181, seguita da conformi pronunce (Cass., sez. vi-lav. ord. 14 ottobre 2022 n. 30330 ; Cass., sez. vi-lav. ord. 14 ottobre 2022 n. 30347; Cass., sez. vi-lav. ord. 14 ottobre 2022 n. 30349; Cass., sez. vi-lav. ord. 21 ottobre 2022 n. 31102; Cass., 19 dicembre 2023, n. 35529), orientamento secondo il quale il riconoscimento in favore delle vittime del dovere e relativi superstiti dello speciale assegno vitalizio inizialmente ammesso in favore delle vittime del terrorismo non implica una modifica della categoria dei superstiti delle vittime del dovere rispetto alla previsione dell'art. 6 della legge n. 466/1980, nel senso di una sua ricomprensione anche dei figli maggiorenni non conviventi pur in presenza dell'esistenza in vita del coniuge («I superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dalla l. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 - al beneficio di cui alla l. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, , come modificato dal citato art. 2, comma 106, sono quelli individuati dalla l. n. 466 del 1980, art. 6, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente»…e «in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita», Cass.11181/2022 cit., ). Questo anche In continuità con l'affermazione della sentenza resa dalle Sezioni Unite, secondo la quale l'art. 6 risulta essere norma di valenza generale nella individuazione dell'ordine dei beneficiari superstiti delle vittime (Cass. civ. SS. UU., 25 settembre 2018, n. 22753; cfr. anche Cass. civ. SS.UU., 26 dicembre 2025, n. 34198, relativa ai familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata).

Di seguito la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per considerazioni riferite alla discrezionalità del legislatore, il cui compito di individuare criteri selettivi, al fine di salvaguardare un corretto impiego delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost e al dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., che nella specie non risultano violati venendo in rilievo situazioni differenti (Corte cost. 4 luglio 2024, n. 122, in tema di benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, ove il riferimento al “ponderato apprezzamento del giudice a riscontrare, con il metro esigente che la normativa impone, la meritevolezza di chi richiede i benefici, alla stregua delle condizioni fissate, in termini generali, dall'art. 2-quinquies, comma 1, lettera b), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2024/122#dispositivo).

In linea con le statuizioni di Cass. SS. UU. n. 22753/2018 cit., la Corte rileva altresì come la tutela della vittima del dovere, diversamente dalle situazioni in cui si prescinde per i superstiti dal requisito della convivenza, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni e per l'individuazione dei quali beneficiari superstiti la scelta legislativa è caduta solo sui soggetti che risultavano a carico o convivevano con la vittima (art. 6, l. n. 466 del 1980, come integrato dall'art. 4, comma 2, l. n. 302 del 1990), benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli artt. 4,32 e 38 Cost., a favore dei medesimi che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento, con il requisito della convivenza presupposto dell'erogazione, atteso il pregiudizio subito per il traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita.

Da ultimo, si osserva, nel provvedimento, come il legislatore, in coerenza con il carattere assistenziale dei benefici attribuiti alle vittime del dovere, abbia mostrato con riferimento ai figli superstiti, di attribuire valenza scriminate ai fini del beneficio in presenza di coniuge superstite, alla condizione della vivenza a carico, ossia, alla stregua dell'indicazione ricavabile dall'art. 13, comma 3, d.P.R. 28 luglio 1999 n. 510 (Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), alla condizione di familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. Viene ritenuto dai Giudici privo di pregio l'assunto del Ministero ricorrente, secondo il quale la nozione di "figli maggiorenni" utilizzata dal legislatore non sarebbe identificabile con quella di "figli non a carico", interpretando l'espressione figli maggiorenni ancorché non conviventi con lettura in contrapposizione alla nozione di figli a carico, adottata, in presenza del coniuge superstite, dall'art. 6 sopra cit., quale generale criterio selettivo nella individuazione progressiva dei superstiti aventi diritto.

La Cassazione accoglie dunque il primo motivo di ricorso stabilendo il principio di diritto cui la Corte di rinvio, nel riesame della fattispecie, dovrà attenersi: “In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 : a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di Euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni."

Osservazioni

Atteso l'ambito specifico del tematica trattata e la ratio sottesa alle previsioni di tutela in favore della categoria delle "vittime", si osserva come nell'esposizione delle ragioni della decisione annotata emerga l'individuazione delle vittime medesime quali “soggetti che hanno subito ripercussioni negative per effetto del loro collegamento, occasionale o organico, con una vicenda che ha coinvolto lo Stato nel senso di Stato apparato, oppure di Stato nel senso di comunità indifferenziata dei soggetti, in relazione a determinati eventi ritenuti di particolare allarme sociale” con la precisazione che “nella Carta costituzionale il termine "vittima" non compare; tanto neppure in relazione a soggetti che subiscano conseguenze pregiudizievoli connesse a fattispecie di rilievo penale”… categoria di soggetti... che è, “viceversa, contemplata a livello comunitario che ha considerato essenzialmente la posizione della vittima nell'ambito del procedimento penale”(si veda Direttiva 2012/29/Ue in tema di norme minime "in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato" https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo18_allegato3.pdf). Sul punto, per completezza, si rileva come, in ambito comunitario, la Direttiva 2012/29/UE rappresenti un importante testo dell'Unione dedicato alla tutela delle vittime di reato, con una definizione estesa di vittima, all'art. 2 (in precedenza, si v. la Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime, nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul, 2011; cfr. gli interventi regolatori con il Regolamento (UE) n. 606/2013 che riguarda provvedimenti civili (divieti di avvicinamento, ordini di allontanamento, etc.); più di recente, la Direttiva (UE) 2024/1385).

Di interesse in sentenza, il riferimento, in sede di esegesi normativa, all'art. 12 Preleggi, ai sensi del quale si impone di attribuire alla proposizione normativa da interpretare il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore (in generale, cfr. R. Triola, L'interpretazione analogica secondo la S.C.: osservazioni critiche, in Ius Processo civile); per eventuali risvolti, nell'ambito dell'interpretazione giuridica, con potenziali sviluppi e scenari futuri collegabili all'intelligenza artificiale.

In argomento, per Interventi recenti che hanno riguardo a benefici riconoscibili e provvidenze, si v. in generale Agenzia Entrate, Risoluzione n. 68, 4 dicembre 2025: si v. in materia, di stringente attualità, il tema attinente alle vittime del dovere e contaminazione familiare; in generale, sulla rendita vitalizia, cfr. la circolare INPS (Circolare numero 141/2025).

Riferimenti

R. Triola, L’interpretazione analogica secondo la S.C.: osservazioni critiche, in Ius Processo civile;

A. Di Giovanni, Intelligenza artificiale e interpretazione giuridica, in Ratioiuris.it;

Fisco Oggi, Vittime del dovere, niente Irpef per tutti i trattamenti pensionistici.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.