Cumulabilità di confisca penale e condanna al risarcimento contabile: la decisione della Corte EDU
13 Febbraio 2026
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso congiuntamente i ricorsi numero 34324/15 e 65192/16. Nei confronti degli imputati sono stati confiscati beni fino alla concorrenza dei proventi derivanti dai reati di corruzione e truffa. Gli imputati sono stati al contempo condannati a risarcire i danni alle amministrazioni pubbliche danneggiate. La Corte dei conti ha successivamente stabilito l'importo dei danni, affermando che dal medesimo non poteva essere dedotto il valore dei beni già oggetto di confisca. Per i giudici contabili, infatti, la confisca e il risarcimento hanno diversa natura e finalità: la confisca è una misura di sicurezza che priva i responsabili di un reato dei benefici che ne hanno tratto, mentre il risarcimento costituisce una misura indennitaria volta a riparare il danno subito dall'amministrazione. Spiega la Corte EDU il doppio binario sanzionatorio per i medesimi fatti non è applicabile se il complesso delle misure punitive diventa troppo afflittivo. La conseguenza è che l’effetto delle misure di confisca e di risarcimento ha consentito allo Stato di riscuotere un importo complessivo superiore al danno subito dall’amministrazione danneggiata: «in tali circostanze, la Corte ritiene che le misure in questione abbiano chiaramente ecceduto quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla Corte dei conti, vale a dire il risarcimento di tale danno». Tenuto conto anche della natura risarcitoria della confisca disposta nel caso di specie «la Corte ritiene che il rifiuto della Corte dei conti di dedurre le somme confiscate dai giudici penali dall’importo del risarcimento destinato ai soggetti pubblici lesi dai reati commessi dai ricorrenti imponga un onere eccessivo a carico di questi ultimi». |