L’imputato che, tratto a giudizio per reato punito con pena alternativa, venga prosciolto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., con contestuale condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, può appellare la sentenza?
Questione controversa
La questione controversa attiene alla individuazione del mezzo di impugnazione coltivabile dall’imputato, al quale sia contestato un reato punito con pena alternativa, avverso la sentenza che, prosciogliendolo per la particolare tenuità del fatto, l’abbia comunque condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile: trova applicazione l’art. 593, comma 3, c.p.p., a mente del quale «sono in ogni caso inappellabili [..] le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti [..] con pena alternativa»?
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Ove quella in argomento venisse considerata come una sentenza di proscioglimento, essa sarebbe inappellabile, a mente dell’art. 593 comma 3 c.p.p., così come recentemente riscritto dalla cd. riforma Cartabia: a favore di tale natura milita la considerazione secondo cui quello particolarmente lieve è un fatto che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la rieducazione del condannato, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione; milita, altresì, il tenore testuale della rubrica dell'art. 651-bis c.p.p. («Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno»).
Tale orientamento è stato seguito da Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2025, n. 7990, secondo cui «Alla stregua del nuovo disposto dell’art. 593, comma 3, c.p.p., il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dall’imputato avverso sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa (quale è il reato di diffamazione)».
Sul punto possono, altresì, leggersi le motivazioni di Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2025, dep. 2026, n. 1035 (che ha condiviso la qualificazione della sentenza ex art. 131 bis c.p. quale sentenza di proscioglimento), di Cass. pen., sez. V, 27 settembre 2024, n. 42578 (che ha ritenuto inappellabile, ex art. 443, comma 1 c.p.p. la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto emessa all'esito di giudizio abbreviato) e di Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2023, n. 21981 (relativa a fattispecie in cui il proscioglimento è intervenuto all’esito di rito abbreviato e non vi era stata costituzione di parte civile).
Ove, invece, si riconoscesse alla sentenza in argomento natura mista, essa sarebbe senz’altro appellabile dall’imputato.
In tal senso si è pronunciata Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2019, n. 47630, che, in relazione a sentenza ex art. 131-bis c.p. con contestuale condanna al risarcimento del danno, ha osservato che essa «ha una natura mista, come si evince dall'art. 651 bis cod. proc. pen., che ne sancisce l'efficacia di giudicato quanto "all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso", in quanto contiene un accertamento, senza affermazione (quanto meno ai fini penali), di responsabilità [..] al quale consegue l'affermazione di responsabilità ai fini civili».
Argomentazioni analoghe sono state sviluppate da Cass. pen., sez. V, 25 marzo 2024, n. 27458, secondo cui vi sarebbe «una forte peculiarità della sentenza di proscioglimento in esame, ibrida per molti versi, tanto che la stessa va iscritta nel casellario giudiziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del d.p.r. n. 313/2002, o può trovare applicazione per il reato di guida in stato di ebbrezza la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche se l'art. 186 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) richiede testualmente una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti».
Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2025, n. 4839
La Corte era chiamata a deliberare sull’appello, poi convertito dalla corte distrettuale in ricorso per cassazione con trasmissione degli atti ex art. 586 c.5 c.p.p., interposto dall’imputato del delitto (punito con pena alternativa) di diffamazione che, prosciolto per particolare tenuità del fatto, era stato condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Pur in assenza di un attuale contrasto giurisprudenziale, attesa la recente rimodulazione del quadro normativo di riferimento, i giudici rimettenti hanno ritenuto di sottoporre la questione al massimo organo nomofilattico, attesa la sua particolare rilevanza.
A tal fine hanno rilevato che «il regime dell'impugnazione agli effetti civili dell'imputato è mutuato da quello proprio dell'impugnazione (anche) agli effetti penali», con la conseguenza che «diviene qui fondamentale avere riguardo alla natura della sentenza impugnata - con appello - da parte dell'imputato e trasmessa dalla Corte di merito»; hanno, altresì, richiamato le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile»: il Giudice delle leggi ha, invero, rilevato che l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, accertata con sentenza passata in giudicato in esito ad un rituale processo, «non è una pronuncia tipicamente assolutoria, ma, al contrario, accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile. A questo accertamento penale, passato in giudicato in ordine all'entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede (con l'azione civile) il risarcimento, deve attribuirsi efficacia nel processo civile, tenuto conto che l'imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata (non con un decreto di archiviazione, ma con una sentenza dibattimentale passata in giudicato)», sicché la decisione ex art. 131-bis cod. pen. è «una sentenza di proscioglimento che presenta una marcata peculiarità», in quanto «la disciplina dell'efficacia di giudicato di tale pronuncia nel giudizio civile di danno sta non già nell'art. 652 c.p.p. (che riguarda le sentenze di assoluzione), bensì nell'art. 651-bis dello stesso codice, ripetitivo della formulazione dell'art. 651 cod. proc. pen. (che concerne le sentenze di condanna)», ed in quanto «a differenza di ogni altra pronuncia di proscioglimento che accerti la sussistenza di una causa di non punibilità, la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis c.p. va iscritta nel casellario giudiziario»; dunque, la sentenza della quale qui si discute si atteggia «come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell'illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all'illecito penale».
Richiamate le più recenti pronunce di legittimità in argomento, nonché i principi espressi in fattispecie analoga a quella odierna (legittimazione della parte civile - che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato - ad appellare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata in relazione a reato punito con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa) da Cass. pen., sez. un., 30 gennaio 2025, n. 23406, i giudici rimettenti hanno ritenuto necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, pur sottolineando la propria convinta adesione al primo orientamento: «Il collegio ritiene che [..] sia da preferire l'interpretazione che conduce a considerare appellabile la sentenza di proscioglimento, emessa exart. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile», e tanto sia perché la condanna al risarcimento del danno, derivante dal reato, consegue proprio all'accertamento che quel reato è stato commesso, pur non essendo punibile per particolare tenuità, sia per evitare la «intollerabile asimmetria» che vi sarebbe ove si ritenesse inappellabile dall’imputato una sentenza che, alla luce della regola generale posta dall'art. 576 c.p.p. e dei principi statuiti dalla richiamata sentenza n. 23406/2025 delle Sezioni Unite, la parte civile può senz’altro appellare ai soli effetti della responsabilità civile (con tutto ciò che ne consegue in punto di vizi deducibili: ad esempio, rileva la Corte, «l'imputato non potrà muovere alcuna censura avverso la concessione e quantificazione di una provvisionale, profilo invece che la parte civile potrebbe sottoporre al vaglio del giudice di appello»).
Rilevato, dunque, che si tratta di questione che può dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale, gli atti sono stati rimessi alle Sezioni unite, per la risoluzione della questione controversa che è stata formulata nel modo che segue:
«Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile».
Informazione provvisoria
All’esito dell’udienza del 23 aprile 2026, le Sezioni Unite hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis c.p., per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Motivazioni delle sezioni unite
Cass. pen., sez. un., 23 aprile 2026, n. 28647
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente messo in luce le principali coordinate normative della questione controversa: l'art. 593 c.p.p., come riscritto dalla cd. riforma Cartabia, dopo aver previsto l‘appellabilità, da parte dell'imputato, delle sentenze di condanna e di quelle di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, detta al terzo comma un’eccezione alla regola generale, stabilendo che «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»; viene, poi, in rilievo l’art. 651-bis c.p.p., norma con cui il legislatore è intervenuto sulla disciplina sostanziale del giudicato penale, equiparando agli effetti della sentenza di condanna quelli scaturenti dalla sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. resa all'esito di dibattimento o di giudizio abbreviato, salvo che si sia opposta la parte civile che non abbia accettato il rito a prova contratta; infine, occorre tenere a mente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 538 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile».
Ciò posto, le Sezioni Unite hanno chiarito i motivi che impongono di ritenere che «la sentenza che dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur quando contenga la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, conserva natura di sentenza di proscioglimento», pur se caratterizzata da peculiari effetti sostanziali: l'art. 131-bis c.p. disciplina una causa di non punibilità; l'art. 530, comma 1, c.p.p. ricomprende espressamente tra le sentenze di assoluzione quelle pronunciate quando l'imputato “non è punibile per altra ragione”; l'art. 469, comma 1-bis, c.p.p. parla di “sentenza di non doversi procedere”; l’art. 651-bis c.p.p. qualifica espressamente la decisione come “sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto”; ancora, la sentenza in esame non può essere equiparata a quelle di condanna, perché all'imputato non viene inflitta alcuna sanzione penale, né altra pena accessoria, né essa potrà essere considerata tecnicamente come una precedente condanna ai fini dell'applicazione degli istituti che presuppongono tale specifico elemento.
In tal senso depone anche l’interpretazione letterale della disposizione scrutinata: «L'art. 593, comma 3, c.p.p. individua quale criterio discretivo esclusivamente la natura della pronuncia e la cornice edittale del reato, stabilendo che sono in ogni caso inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. La disposizione non contempla alcuna distinzione fondata sul contenuto della decisione, né attribuisce rilievo alla presenza delle statuizioni civili. Il riferimento normativo alla "sentenza di proscioglimento" non presenta margini di ambiguità tali da consentire di ricomprendervi soltanto alcune delle pronunce rese ai sensi dell'art. 131-bis c.p., escludendone altre in ragione della contestuale decisione sulla domanda della parte civile».
Non può addivenirsi a diverse conclusioni, notano le Sezioni Unite, per il caso in cui – per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 – l’imputato prosciolto venga contestualmente condannato alle restituzioni o al risarcimento del danno: tale effetto, al pari dell’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, e delle regole in tema di giudicato dettate dall’art. 651-bis c.p.p., rappresenta una conseguenza che l'ordinamento ricollega a una pronuncia di proscioglimento caratterizzata da una particolare struttura, ma non incide sulla qualificazione che il legislatore le attribuisce agli effetti penali; del resto la stessa Corte costituzionale, ferma la qualificazione della decisione in esame come sentenza di proscioglimento, ha valorizzato il carattere non assoluto della regola posta dall'art. 538 c.p.p. in ordine al collegamento fra sentenza di condanna e decisioni sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, ricordando le eccezioni costituite dagli sviluppi processuali implicati dalla disciplina di cui agli artt. 576, 578, 578-bis e 622 c.p.p. e il corrispondente collegamento tra la delibazione della domanda della parte civile, anche con esito favorevole a tale parte, e la decisione liberatoria per l'imputato, quanto agli effetti penali.
Se, dunque, quella che dichiari la non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e, contestualmente, emetta le statuizioni civili deve qualificarsi come sentenza di proscioglimento agli effetti penali, il regime di impugnabilità non può che essere quello – inappellabilità e ricorribilità per cassazione – previsto dal terzo comma dell’art. 593 c.p.p.
Ma, notano le Sezioni Unite, il sistema delle impugnazioni, così come ricostruito all’indomani della riforma Cartabia e della sentenza n. 173 del 2022 della Corte costituzionale. «presenta un'obiettiva asimmetria fra il potere di proporre appello, ai fini della responsabilità civile, assicurato alla parte civile e il potere di impugnare riconosciuto all'imputato, potere limitato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. Non si può prescindere, al riguardo, dal rilievo che anche l'art. 593, comma 3, c.p.p. va necessariamente interpretato in modo coordinato con il disposto dell'art. 574 c.p.p., norma che, nel disciplinare l'impugnazione dell'imputato per gli interessi civili, al comma 3, stabilisce che essa va “proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza”, oltre a precisare, nel comma 4, che “l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato”. Posto, dunque, che il regime dell'impugnazione agli effetti civili riconosciuto all'imputato è normativamente mutuato da quello proprio dell'impugnazione (anche) agli effetti penali, la conseguenza ineludibile è che, se si annette alla sentenza che dichiara la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. la natura di sentenza di proscioglimento, essa è impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione, pur ove contenga le statuizioni relative alla responsabilità civile».
Dunque, «se non può prestarsi adesione alle sollecitazioni volte a estrarre dal diritto vivente l'appellabilità delle sentenze del tipo di quella impugnata, è doveroso coltivare la prospettiva della questione di legittimità costituzionale della disposizione che esclude la giuridica possibilità per l'imputato di impugnare con l'appello la pronuncia».
La questione, oltre ad essere senz’altro rilevante («la decisione sull'ammissibilità dell'impugnazione dipende esclusivamente dalla validità costituzionale della disposizione denunciata. Qualora la questione fosse dichiarata infondata, l'impugnazione proposta dall'imputato dovrebbe essere qualificata come ricorso per cassazione, con conseguente esame nei soli limiti propri del giudizio di legittimità. Qualora, invece, la Corte costituzionale dichiarasse l'illegittimità della disposizione denunciata nella parte sopra indicata, la sentenza emessa dal Tribunale diverrebbe appellabile e il presente giudizio dovrebbe essere definito mediante trasmissione degli atti alla Corte di appello competente. La questione presenta, pertanto, carattere decisivo per la definizione del giudizio»), non può essere ritenuta manifestamente infondata: ed invero, «La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. presenta, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2022, una struttura profondamente diversa da quella delle ordinarie sentenze assolutorie, per le ragioni già chiarite: ed è proprio tale peculiare configurazione della decisione a far emergere il dubbio di compatibilità costituzionale dell'attuale disciplina delle impugnazioni».
In particolare, le Sezioni Unite rilevano che «il contenuto della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis c.p., considerato il suo prisma decisorio alla luce dell'attuale estensione dell'art. 538 cod. proc. pen., fonda l'interesse della parte civile a impugnarla, se ritenuta per sé sfavorevole, e a farlo, sempre agli effetti civili, con lo strumento dell'appello, ai sensi dell'art. 576 c.p.p. Per contro, l'imputato, in ordine alla medesima sentenza, emessa in procedimento relativo a un reato punito con pena alternativa, ove intenda impugnarla per contrastarne le statuizioni relative alla responsabilità civile, non è legittimato a proporre l'appello, per il limite fissato dall'art. 593, in relazione all'art. 574, c.p.p., ma può proporre solo il ricorso per cassazione. Lo snodo registra, dunque, il netto disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni di parti processuali poste su fronte opposto: in sostanza, l'art. 593, comma 3, c.p.p. connota in negativo il potere di impugnazione dell'imputato, escludendo dalla sua sfera di esercizio l'impugnazione di merito, ivi compresa quella avverso la sentenza in esame, contenente anche le statuizioni civili; opzione che, in sé, potrebbe stimarsi come il ragionevole esito della discrezionalità del legislatore ove, però, alla controparte dell'imputato, in ordine alla proposta azione civile, fosse riconosciuto un corrispondente o, comunque, equivalente mezzo di impugnazione per contestare, in via speculare, la medesima sentenza»: il sistema appare irragionevole, poiché priva l’imputato dei poteri equivalenti a quelli che, in analogo contesto, sono riconosciuti alla parte civile».
Inoltre, notano le Sezioni Unite, appare irragionevole riconoscere in via generale l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato in applicazione dell'art. 131-bis c.p. (interesse che va senz’altro riconosciuto, posto che quella sentenza ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità), ed escluderlo quando quella sentenza viene emessa in relazione a reati puniti con la pena alternativa, anche nell’ipotesi in cui la sentenza abbia adottato statuizioni civili nei confronti dell’imputato.
Vi è, dunque, il fondato sospetto che l’art. 593, comma 3, c.p.p. contrasti con l’art. 3 Cost., introducendo una irragionevole disparità di trattamento fra l’imputato e la parte civile che preclude al primo di difendersi in appello con lo stesso mezzo e, quindi, con il dispiegamento delle medesime facoltà processuali riconosciute alla seconda; con l’art. 24 Cost., stante il limite frapposto alla giuridica possibilità per l’imputato di far valere con compiutezza le proprie ragioni nel processo di appello, a fronte delle facoltà processuali consentite alla parte civile, che può coltivare la sua pretesa restitutoria, avallata dal primo responso giudiziale caratterizzato dall'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità della condotta illecita all'imputato, pur se sfociato nel proscioglimento del medesimo, ex art. 131-bis c.p.; con l'art. 111, secondo comma, Cost., e con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, per la violazione al principio di parità delle parti nel processo.
«Si prospetta, in definitiva, una evidente e non ragionevole asimmetria – concludono le Sezioni Unite - tra le posizioni processuali delle parti private, in un contesto in cui la limitazione dell'impugnazione dell'imputato al solo ricorso per cassazione potrebbe risultare non proporzionata rispetto all'intensità degli effetti derivanti dalla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis c.p.».
Sulla base di queste considerazioni, le Sezioni Unite hanno risolto la questione controversa enunciando il seguente principio di diritto: «In tema di impugnazioni, non è appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile».
Hanno, conseguentemente, ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile».
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