Frode IVA e operazioni oggettivamente inesistenti: irrilevanza della buona fede e danno risarcibile
La Redazione
16 Febbraio 2026
La Suprema Corte esclude, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti e credito IVA del cessionario, ogni rilievo alla buona fede del contribuente ai fini del recupero d’imposta e censura il giudice di merito che nega il risarcimento del danno ritenendo decisiva la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento.
Frode carosello, operazioni oggettivamente inesistenti e perdita del diritto alla detrazione IVA
La vicenda decisa dalla Terza Sezione civile della Cassazione riguarda la richiesta di Telecom Italia Sparkle S.p.A. (TIS) di ottenere la condanna generica al risarcimento del danno nei confronti di D.P., ritenuto artefice di una complessa frode in materia di IVA connessa a servizi telefonici per adulti veicolati tramite un gruppo di società estere “aggregatrici” di traffico.
La società ricorrente lamenta di aver subito un danno pari alle somme corrisposte a titolo di IVA illegittimamente compensata, alle relative sanzioni e agli interessi, oltre a una “provvisionale” richiesta ex art. 278, secondo comma, c.p.c. per 2milioni di euro, a seguito del recupero operato dall'Erario su un credito IVA di complessivi 298milioni di euro portato in detrazione negli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007.
Lo schema fraudolento, così come ricostruito negli atti, si fondava sull'interposizione di due società italiane fornitrici del servizio, che emettevano fatture verso TIS con addebito dell'IVA, poi mai riversata all'Erario, e sul successivo riaddebito del servizio a favore delle società estere, senza applicazione dell'imposta in ragione della loro localizzazione all'estero. Tale meccanismo determinava in capo a TIS un cospicuo credito IVA, che l'Amministrazione finanziaria, una volta accertata l'oggettiva inesistenza delle operazioni, ha proceduto a recuperare, irrogando sanzioni e interessi per un totale di 418milioni di euro.
Sul versante penale, D.P. ha definito il procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione a seguito di ammissione di responsabilità. Nel giudizio civile di primo grado, D.P. – costituitosi in giudizio – ha chiamato in causa gli ex dirigenti di TIS, deducendone la consapevolezza delle operazioni contestate e chiedendone in via subordinata la condanna.
Il Tribunale di Viterbo ha tuttavia respinto la domanda risarcitoria di TIS, ritenendo insussistente il nesso causale tra la frode e il danno lamentato: secondo il primo giudice, la società, in sede tributaria, avrebbe avuto l'onere non solo di provare la propria estraneità alla fattispecie criminosa, ma anche di dimostrare di aver agito con prudenza nelle relazioni commerciali, così da convincere l'Amministrazione finanziaria della buona fede del proprio operato.
Muovendo da un ragionamento improntato a una lettura estensiva dell'art. 1227, comma 1, c.c., il Tribunale ha sostanzialmente affermato che TIS, qualora coinvolta anche solo per carenza di diligenza nella frode, non avrebbe potuto dolersi del pagamento dei tributi; se invece fosse stata pienamente estranea, avrebbe dovuto impugnare gli avvisi di accertamento e far valere il proprio diritto alla detrazione IVA, non limitandosi invece al pagamento. In tale prospettiva, il danno sarebbe derivato non tanto dalla condotta fraudolenta di D.P., quanto dalla scelta di TIS di non attivare gli strumenti di tutela in sede tributaria.
La Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, richiamando diffusamente il verbale di constatazione della Guardia di Finanza ricordando che, in materia di “frodi carosello” IVA, il diritto alla detrazione può essere negato quando il soggetto passivo abbia scientemente partecipato a operazioni fraudolente ovvero non abbia adottato la normale diligenza richiesta per accertarsi della regolarità delle operazioni, e attribuendo rilievo centrale al comportamento processuale di TIS in sede tributaria.
La società ricorrente ha proposto, quindi, ricorso per cassazione articolando tre motivi, tra cui – per quanto qui centrale – la violazione degli artt. 41 c.p., 1227, comma 1, c.c. e 278 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso in radice la risarcibilità del danno in ragione dell'ipotetico concorso colposo della vittima attraverso la mancata contestazione degli avvisi di accertamento, nonché la violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, afferma l'irrilevanza della buona fede del committente ai fini della detraibilità dell'IVA su operazioni oggettivamente inesistenti e, dall'altro, considera determinante, per escludere il danno, la mancata prova della buona fede stessa in sede tributaria.
Irrilevanza della buona fede nelle operazioni oggettivamente inesistenti e limiti al concorso colposo della vittima
La Cassazione, esaminando congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, ne ha ritenuto la fondatezza, censurando in modo radicale l'impostazione seguita dai giudici di merito. La S.C. muove da un dato centrale: la fattispecie concreta attiene a operazioni oggettivamente inesistenti, in cui la fattura è mera espressione cartolare di operazioni mai poste in essere da alcuno, e non a operazioni soggettivamente inesistenti, in cui è invece coinvolta la dimensione della buona fede del contribuente rispetto all'identità del cedente o prestatore.
Richiamando Cass. n. 28572/2017, il Collegio ribadisce che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire elementi probatori, anche indiziari o presuntivi, idonei a dimostrare la mancata effettuazione dell'operazione; una volta assolto tale onere, incombe sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Ù
La “nuova regola applicabile”, in linea con la giurisprudenza consolidata, è che in tale tipologia di operazioni l'atteggiamento soggettivo del contribuente (buona o mala fede, diligenza o negligenza) è irrilevante ai fini del diritto dell'Erario al recupero dell'imposta: una volta accertata l'inesistenza oggettiva, il recupero dell'IVA è dovuto a prescindere dal comportamento del soggetto passivo. La Cassazione distingue espressamente questa ipotesi da quella delle operazioni soggettivamente inesistenti, ove il diritto alla detrazione può essere negato se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode, con conseguente centralità del tema della buona fede. Viene così precisato che le pronunce richiamate nel verbale di accertamento e riprese nei provvedimenti di merito (tra cui Cass. n. 17377/2009 e le decisioni nn. Cass. nn. 5719/2007, 1950/2007, 15395/2008, 25910/2008) riguardano proprio operazioni soggettivamente inesistenti e non possono essere traslate senza distinzione al diverso campo delle operazioni oggettivamente inesistenti.
Sotto il profilo causale, la Suprema Corte afferma che il danno lamentato da TIS – pagamento dell'IVA indebitamente detratta, delle relative sanzioni e degli interessi – trova la sua causa nella frode posta in essere da D.P. e dal gruppo societario coinvolto, non nella successiva condotta processuale del contribuente in sede tributaria. L'eventuale mancata impugnazione degli avvisi di accertamento non può, alla luce dell'art. 41 c.p., interrompere il nesso causale né integrare di per sé un concorso colposo tale da escludere integralmente il diritto al risarcimento, soprattutto quando la stessa Corte territoriale assume che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, la buona fede del contribuente non avrebbe comunque potuto impedire il recupero dell'imposta da parte dell'Erario.
In questo quadro, l'invito dei giudici di merito a ritenere determinante la mancata prova della buona fede di TIS in sede tributaria risulta, secondo la Cassazione, intrinsecamente contraddittorio: da un lato, si afferma la correttezza dell'orientamento secondo cui la buona fede è irrilevante nelle operazioni oggettivamente inesistenti; dall'altro, si fonda sull'assenza di prova della buona fede l'esclusione della risarcibilità del danno, imputando alla società una sorta di comportamento colposo nell'omessa attivazione del contenzioso tributario.
La Corte esclude inoltre che possa configurarsi, nei rapporti interni fra TIS e D.P., una “colpa in vigilando” idonea a limitare o escludere la responsabilità risarcitoria dell'autore della frode, evidenziando che l'obbligo restitutorio verso l'Erario sorge indipendentemente dall'atteggiamento soggettivo del contribuente e che eventuali profili di negligenza del cessionario non sono certo previsti a tutela del soggetto che ha scientemente organizzato la frode.
Di conseguenza, la costruzione del giudice di merito, che utilizza l'art. 1227, comma 1, c.c. per negare del tutto il risarcimento, viene ritenuta incompatibile con la funzione della norma e con il sistema di responsabilità dell'autore del fatto illecito.
In conclusione, per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la Corte dichiara assorbito il terzo motivo e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché si attenga ai principi espressi e proceda a un nuovo esame della domanda risarcitoria, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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