Danneggiamento del braccialetto elettronico e aggravante della destinazione ad un pubblico servizio

La Redazione
16 Febbraio 2026

In tema di danneggiamento, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto il dispositivo elettronico di controllo a distanza, è configurabile l’aggravante della destinazione della cosa danneggiata ad un pubblico servizio, con conseguente procedibilità d’ufficio.

La fattispecie si riferiva ad un ricorso per cassazione promosso dall'imputato avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del danneggiamento del cd. braccialetto elettronico - in concorso con il reato di minaccia a pubblico ufficiale – con il quale veniva contestata, per quanto di interesse, la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede.

Preliminarmente la Corte di cassazione ha ricordato che, per costante giurisprudenza, «non è configurabile l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari distrugga il cd. braccialetto elettronico che gli è stato applicato in funzione del suo continuo monitoraggio, in quanto tale strumento di controllo a distanza è affidato all'esclusiva custodia della persona cui è apposto» (Cass. pen., sez. VI, 7 giugno 2022,n. 24040, Iaccarino).

Ciò chiarito, fermo restando che il cd. «braccialetto elettronico»  non possa essere incluso tra le cose esposte per necessità o destinazione alla pubblica fede, secondo i giudici «non è revocabile in dubbio che tale strumento assolva ad un pubblico servizio, essendo funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell'interesse della collettività».

Inoltre, è stato anche affermato che ai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), c.p., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la destinazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente, che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o concessione (Cass. pen., sez. II, 15 giugno 2023, n. 29538, Brnelic).

Nel caso in esame, non si era posta la questione se lo strumento di controllo potesse essere considerato quale cosa esposta alla pubblica fede, non essendovi alcun riferimento a tale qualifica nel capo di imputazione, ove erano richiamate genericamente le cose indicate nel numero 7 dell'art. 625 c.p. e, nello specifico, essendosi fatto riferimento alle cose destinate a svolgere un pubblico servizio.

La qualificazione era, pertanto, corretta e giustificava la ritenuta integrazione della fattispecie di reato prevista dall'art. 635, secondo comma, n. 1, c.p., che riguarda il danneggiamento, tra le altre cose, anche di quelle indicate nel numero 7 dell'art. 625 c.p., con conseguente procedibilità d'ufficio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.