Livello minimo contributivo e base retributiva parametrata ai CCNL maggiormente rappresentativi nel settore del datore di lavoro

16 Febbraio 2026

Il livello minimo contributivo nella determinazione dei contributi previdenziali: la base retributiva di riferimento non può essere inferiore alla retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore di attività svolta dall’impresa datrice di lavoro.

Massima

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale nel settore di attività effettivamente svolte dall’impresa (cd. parametro del “minimale contributivo”).

Il caso

Una società, operante nel settore radiofonico e televisivo in ambito locale, proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, che aveva accolto in parte il proprio gravame avente ad oggetto la pronuncia di primo grado del Tribunale di Bologna, confermando però in alcuni capi la sentenza impugnata e, in particolare, quello sulla legittimità di un avviso di addebito, notificatole dall’Inps a titolo di contributi non versati e di sanzioni, oggetto dell’azione giudiziale.

A tal riguardo, la Corte di merito aveva riconosciuto come legittima la disapplicazione del contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti dalla Società (ccnl imprese radiofoniche e televisive locali), operata dall’Inps a favore di altro contratto collettivo, rispettoso del criterio della maggior rappresentatività comparativa delle organizzazioni sindacali contraenti, sulla base del quale l’Ente aveva rideterminato la contribuzione previdenziale dovuta. La Società contestava la pretesa previdenziale, avanzata dall’Inps sulla base della disapplicazione contrattuale, sostenendo di essere un’impresa a carattere locale e, in ragione di ciò, rivendicava come corretta l’applicazione del ccnl delle imprese radiofoniche e televisive attive in ambito locale.

Tale censura veniva accolta dalla Corte di Cassazione, che cassava la sentenza in tale capo, ribadendo il principio del parametro del minimo contributivo e rinviando la causa alla Corte di Appello di Bologna, per rinnovare, in diversa composizione, sulla base dei principi di diritto enunciati, l’esame della controversia.

La questione

La questione giuridica sottesa alla vicenda in esame attiene alla portata interpretativa ed applicativa del principio del cosiddetto parametro del minimale contributivo, sancito dall'art. 1 d.l. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989. Tale disposizione prevede che la retribuzione, da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Dal punto di vista interpretativo ed applicativo la questione investe, anche, il tema dell'identificazione del contratto collettivo nazionale da assumere quale riferimento per l'individuazione della retribuzione da considerare parametro minimo per il calcolo della contribuzione dovuta, che, dunque, per fonte legale, si deve conformare ad un livello minimo.

La questione diviene più articolata laddove vi siano più contratti collettivi potenzialmente concorrenti, così che l'applicazione dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 richiede, dapprima, l'identificazione, rectius l'accertamento del corretto accordo collettivo applicabile alla fattispecie concreta, con eventuale disapplicazione di quello utilizzato in concreto. Il passaggio successivo sarà quello di individuare la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo di riferimento per la specifica figura lavorativa, nel cui interesse dovrà porsi l'assolvimento dell'obbligo contributivo.

Nell'individuazione del contratto collettivo applicabile occorre considerare quanto sancito, con finalità di interpretazione autentica, dall'art. 2, comma 25, l. n. 549/1995, che prevede che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989 «si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria». Bisogna, cioè, prendere a riferimento quello che risulti il contratto leader, a livello nazionale, sottoscritto, per lo specifico e concreto settore cui ricondurre l'effettiva attività svolta dal datore di lavoro, dalle organizzazioni che risultino le più rappresentative.

Questo è il passaggio chiave della sentenza in commento: prima occorre circoscrivere il settore in cui opera in concreto il datore di lavoro, potendosi considerare in concorrenza solo i contratti collettivi  destinati a disciplinare i rapporti di lavoro di quello specifico settore, per poi poter operare il raffronto tra gli stessi sulla base della maggior rappresentatività delle organizzazioni che li hanno sottoscritti, facendo prevalere, ai fini del rispetto del minimale contributivo, quelli stipulati da chi risulti comparativamente più rappresentativo.

Le soluzioni giuridiche

All'esito di una puntuale analisi delle norme e della giurisprudenza di riferimento, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha ribadito il suo orientamento consolidato sul tema del minimale contributivo, già più volte in precedenza affrontato, ponendo però l'accento, in maniera significativa ed esaustiva, su un particolare aspetto interpretativo dell'art. 1 d.l. n. 338/1989, attinente all'individuazione del contratto collettivo cui parametrare l'assolvimento dell'obbligo contributivo. Più in particolare, la Corte ha evidenziato il principio teso a valorizzare, ovvero a considerare presupposto fattuale e giuridico il settore in cui in concreto viene svolta l'attività datoriale, nel solo cui ambito poter enucleare il giusto contratto da prendere come riferimento.

La questione oggetto di causa era incentrata proprio su questo particolare aspetto. La ricorrente, evidenziando quale fosse il settore in cui concretamente esercitasse la propria attività, nello specifico, sostenendo di essere un'impresa radiotelevisiva operante solo in ambito locale, rivendicava di aver applicato legittimamente il contratto collettivo destinato alle imprese radiotelevisive locali, contestando la disapplicazione dello stesso operata dall'Inps, ritenuta legittima dai giudici di merito di primo e secondo grado, a favore di quello destinato alle imprese radiotelevisive attive in ambito nazionale.

 Nell'accoglimento del ricorso sul punto, la Corte ha offerto la propria soluzione giuridica alla questione attraverso un percorso interpretativo ed argomentativo dotato di forte coerenza sistematica e logica giuridica, risultando pienamente convincente.

I Giudici di legittimità hanno posto a base delle proprie valutazioni e decisioni un essenziale dato di fatto dedotto in causa, cioè l'appartenenza della ricorrente al novero delle imprese radiotelevisive che operano in ambito locale. Un ambito specifico e particolare, che si differenzia sostanzialmente rispetto all'ambito delle imprese radiotelevisive che operano a livello nazionale; un ambito avente proprie peculiarità, che trovano – secondo l'iter argomentativo sviluppato in sentenza- riscontro, ovvero previsione e tutela nella disciplina negoziale e nell'ambito oggettivo di applicazione dei diversi contratti collettivi, così come tracciato dalla organizzazioni sindacali nell'esercizio dei propri diritti sindacali tutelati costituzionalmente. A tal proposito, la contrattazione ha saputo tenere distinte le due tipologie di imprese, quelle operanti in ambito nazionale e quelle operanti in ambito locale, perché il differente ambito di attività connota in concreto l'esercizio di impresa, ne orienta e condiziona il contenuto e le modalità di esecuzione, ovvero le modalità di esercizio dell'attività dipendono anche dal contesto e dalla dimensione territoriale in cui essa si esplica. Dunque, l'ambito di riferimento, nazionale o locale che sia, non è, secondo la Corte, elemento accidentale, privo d'ogni significato, legato a fattori imponderabili e contingenti; esso è tratto qualificante dell'attività stessa.

Nella valutazione operata dalla Corte, tale questione è preliminare rispetto a quello della rappresentatività delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi, giacché, nel percorso applicativo da seguire della disciplina di cui all'art. 1 d.l. n. 338/1989, occorre delimitare l'ambito di operatività dell'azienda datrice di lavoro, perché il confronto tra più contratti concorrenti, ai fini della individuazione di quello sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, va fatto solo tra contratti riguardanti il medesimo settore di attività.

È precluso in radice il raffronto della rappresentatività delle organizzazioni che abbiano stipulato contratti applicabili in differenti settori di attività; tale raffronto postula, infatti, l'omogeneità dei termini di paragone, che è conseguibile solo se vi è identico ambito oggettivo di applicazione dei contratti messi a confronto.

Nell'affermare questi principi, la Corte di Cassazione ha concluso che, operare diversamente, significherebbe violare in concreto norme cogenti, vanificando al contempo ruolo e fine della contrattazione collettiva. L'applicazione di un contratto collettivo riguardante un settore diverso da quello di concreta operatività datoriale, in presenza di contratti collettivi applicabili al settore di attività datoriale, innanzitutto, si pone, appunto, in contrasto con una disciplina cogente, di stretta interpretazione, legata all'attività concretamente svolta, parificando così situazioni in rerum natura profondamente diverse. Inoltre, la Corte ha affermato, a chiusura di questo passaggio argomentativo finale, che tale distorta applicazione determinerebbe uno svilimento del ruolo della contrattazione collettiva, che verrebbe vanificata nel suo rappresentare un parametro attendibile e uniforme nella determinazione della base di calcolo della contribuzione dovuta, nonché verrebbe vanificata anche nella propria funzione di salvaguardia di un nucleo inderogabile di tutele da riconoscere ai lavoratori, in cui possa trovare anche affermazione una doverosa parità di trattamento tra datori di lavoro, nell'ambito della contribuzione previdenziale da loro dovuta, a parità di attività svolta.

Osservazioni

La pronuncia in commento va oltre il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di minimale contributivo, giacché, oltre a ribadirlo, l'ha rinnovato, ampliandone la portata interpretativa, definendo ulteriormente l'ambito applicativo dell'istituto.

L'istituto ha chiara fonte legale, trovando la propria disciplina nell'art. 1 d.l. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, su cui è intervenuta una norma di interpretazione autentica, data dall'art. 2, comma 25, legge n. 549/1995.

Il quadro normativo ne delinea l'ambito applicativo, contraddistingue la sua natura nell'Ordinamento, ne connota la funzione. Dalla sua lettura, due elementi si possono immediatamente trarre. Attraverso l'istituto del minimale contributivo previdenziale, emerge che l'obbligazione contributiva è autonoma rispetto a quella retributiva e che essa ha chiara natura pubblicistica, svolgendo una funzione di tutela previdenziale e di difesa del sistema di protezione sociale. Per tale sua natura e funzione è sottratta all'autonomia privata, non è nella libera disponibilità delle parti del rapporto di lavoro.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito in l. n. 389 del 1989, la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali è quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa. Ne discende un obbligo contributivo il cui oggetto – come ben messo in evidenza dalla sentenza – ha un contenuto definito secondo un criterio oggettivo e predeterminato, che non lascia spazio a scelte discrezionali o processi di autodeterminazione normativa, né a logiche negoziali individuali.

Ne deriva che gli accordi individuali o collettivi, anche di natura sindacale, non possono derogare in peius al minimale contributivo come determinato ex lege, ciò neanche nell'ambito di rapporti di lavoro connotati da orari lavorativi multiperiodali o da particolari modalità di espletamento della prestazione lavorativa, determinate da flessibilità convenzionali che comportino un parametro retributivo inferiore rispetto a quello degli accordi collettivi di riferimento e, conseguentemente, il rischio di una contribuzione inferiore rispetto a quella dovuta secondo i parametri della contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Ai fini della determinazione contributiva, la retribuzione effettiva corrisposta rileva solo quando superiore a quella prevista dal contratto collettivo applicabile al caso di specie.

In ragione di tale sua portata si può affermare che l'obbligo contributivo permane nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche in caso di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa, rimanendo sospeso solo nelle ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo, con riferimento a istituti quali malattia, infortunio, maternità o cassa integrazione, come la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito in un'altra precedente sentenza, emanata di recente (Cass. civ., sez. lav., 20 Agosto 2025, n. 23607).

Ben chiara, da questa prospettiva, la differenza tra obbligazione contributiva ed obbligazione tributaria, in quanto il parametro retributivo di riferimento per determinarle si atteggia diversamente in un caso e nell'altro. L'obbligo tributario sorge e colpisce solo il reddito retributivo effettivamente percepito; l'obbligo contributivo prescinde dall'effettiva percezione del reddito retributivo da parte del lavoratore, in quanto esso è determinato in base alla retribuzione dovuta, così come stabilita dal contratto individuale o, nel caso in cui questa non rispetti il minimo base, dal contratto collettivo. Dunque, nell'obbligazione contributiva, la retribuzione è un parametro astratto ed è indifferente il fatto che, in concreto, sia stata corrisposta o meno.

La sentenza in commento affronta sì tutti questi temi, pacifici e non controversi tra gli interpreti, ma il contributo più significativo lo offre in relazione al meccanismo di individuazione del contratto collettivo nazionale da cui trarre il minimale di retribuzione imponibile ai fini contributivi, ai fini di quanto disposto dall' art. 1 d.l. n. 338/1989.

Nella ricerca del contratto leader di riferimento, la sentenza assegna valore preminente al concetto di “settore produttivo”; circoscrivere la categoria di appartenenza del datore di lavoro, titolare dell'obbligo contributivo, ovvero indentificare l'esatto settore produttivo in cui questi eserciti effettivamente la propria attività è presupposto di fatto e giuridico per pervenire poi all'individuazione dell'accordo collettivo di riferimento. Ogni specifico settore produttivo si contraddistingue per elementi propri, che finiscono con il caratterizzare l'esercizio dell'attività imprenditoriale e connotare la prestazione lavorativa richiesta al lavoratore. Nella libertà di espressione sindacale e in forza dei principi di autonomia contrattuale propri del nostro Ordinamento, la contrattazione collettiva ne tiene conto nel disciplinare i rapporti di lavoro che ne sono coinvolti, nel definire il piano delle tutele e gli assetti retributivi ed economici delle prestazioni lavorative. Per cui, è preminente circoscrivere l'ambito di appartenenza datoriale, coincidente con quello in cui in concreto è svolta la sua attività, poiché è in quell'ambito che va individuato il contratto collettivo leader. Solo quando vi siano più contratti collettivi applicabili in quello specifico settore subentra la necessaria comparazione tra i vari contratti concorrenti ai fini dell'individuazione di quello applicabile, che coinciderà con quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

Come osservato puntualmente nella sentenza in commento, differenti ambiti di esercizio dell'attività aziendale ostano ad un'astratta concorrenza tra i contratti ad essi applicabili e precludono in radice un raffronto della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che li hanno stipulati, giacché questo raffronto postula l'omogeneità dei termini di paragone, cioè non può che riguardare contratti riguardanti il medesimo settore di attività.

Il percorso tracciato dai Giudici di legittimità, per giungere all'individuazione del contratto leader è chiaro quanto rigoroso ed è quello che gli interpreti sono tenuto a seguire nell'applicazione dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 e nel rispetto del parametro del minimo contributivo. Non possono trovarvi spazio altri meccanismi interpetrativi, che tradirebbero la funzione e la ratio della norma, ma anche il ruolo della contrattazione collettiva. In questa prospettiva, non possono trovare accoglimento i criteri identificativi sanciti dall'art. 49 legge n. 88/1989, con cui l'Inps procede all'inquadramento dell'attività datoriale aziendale. Trattasi di norma che identifica macro-settori produttivi, nell'ambito dei quali vanno ricondotti i datori di lavoro ai fini della determinazione degli obblighi previdenziali ed assistenziali. Affidarsi a tale norma, che oltretutto non tiene conto della concreta e variegata realtà produttiva in cui operano le aziende, significa tradire il ruolo della contrattazione collettiva, che capace di recepire le variegate realtà produttive, dandogli regolamentazione completa nel rispetto delle libertà sindacali.

Il meccanismo interpretativo sancito dalla sentenza in commento radica, dunque, l'individuazione del contratto collettivo nazionale esclusivamente sulla norma di cui all'art. 1 d.l. n. 338/1989, come interpretata dall'art. 2, comma 25, legge n. 545/1995, così da risultare inappropriato anche il richiamo dell'art. 2070 c.c., pur affermato in giurisprudenza e operato da qualche interprete, giacché è norma afferente la contrattazione collettiva corporativa, differente rispetto a quella attuale propria delle relazioni industriali e sindacali (così, in dottrina, C.A. Nicolini, La determinazione dell'imponibile contributivo. La disciplina del minimale, 2024).

Un'ultima osservazione si ritiene necessaria, ovvero occorre dissipare un dubbio. Il dubbio, che inizialmente è stato prospettato da qualche interprete, è quello relativo alla possibile incostituzionalità della norma in commento, essendo stata, da alcuni, ravvisata, nell'art. 1 d.l. n. 338/1989, una possibile violazione dell'art. 39 Cost. Il rilievo è che il meccanismo del minimale contributivo determini un'efficacia erga omnes dei contratti collettivi. Invero, la Corte di Cassazione si è espressa sul punto in maniera chiara, affermando che l'istituto in commento determina un'estensione dell'applicabilità dei contratti collettivi non completa, ma solo limitatamente alla loro parte economica e solo in funzione di parametro contributivo minimale comune, teso al raggiungimento delle finalità del sistema previdenziale e delle garanzie da assicurare ai lavoratori per il conseguimento di un trattamento pensionistico adeguato, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Cost. La Cassazione ha affermato questi principi richiamando quelli espressi dalla Corte Costituzionale in riferimento all'imponibile virtuale, attinto alla contrattazione collettiva, per gli obblighi previdenziali dovuti per il settore agricolo, dall'art. 28 d.P.R. n. 488/1968, norma che aveva posto analogo dubbio di costituzionalità (Corte Cost. 20 luglio 1991, n. 342).

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