Contratto di apprendistato professionalizzante. Restituzione al datore di lavoro delle spese per la formazione

13 Febbraio 2026

La controversia ha ad oggetto il diritto al rimborso della formazione erogata fino al momento del recesso dal contratto di apprendistato professionalizzante in virtù di apposita clausola contrattuale.

Massima

Ferma la disciplina contrattuale delle condizioni del contratto di apprendistato fissate dal legislatore, nessun limite è posto dall'ordinamento alla autonomia privata relativamente alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore. Si è infatti in presenza di una clausola di durata minima correlata ad un diritto potestativo disponibile per cui il datore di lavoro che lamenti il mancato rispetto del periodo minimo di durata può chiedere al lavoratore il risarcimento del danno. La meritevolezza dell'interesse del datore di lavoro rispetto a siffatta clausola è rinvenibile nel dispendio economico sopportato dalla azienda per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento delle mansioni e fruendo di una formazione dedicata

Il caso

Due lavoratori venivano assunti con contratto di apprendistato professionalizzante volto al conseguimento della figura professionale di Capo Stazione, uno, e di Operaio Specializzato Manutenzione Infrastrutture, l’altro.

I predetti contratti prevedevano che durante il periodo formativo le parti potranno recedere dal contratto solo per giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso…” e che “nel caso di dimissioni prive di giusta causa o di giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso, Le sarà trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell'importo mensile) di formazione erogata fino al momento del recesso, calcolata sulle voci di cui ai precedenti punti A) Retribuzione fissa (comprensiva di 13^ e 14^ mensilità) e B) Retribuzione variabile…”.

Il datore di lavoro, nel corso del rapporto, aveva in effetti impartito ore di formazione professionale tanto che dal libretto formativo di ciascun lavoratore risultava la partecipazione agli eventi formativi.

I lavoratori rassegnavano le proprie dimissioni e ciò senza giusta causa.

Il datore di lavoro adiva quindi il Tribunale di Roma chiedendo al Giudice del Lavoro di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso delle spese sostenute per la formazione dei convenuti nonché all’indennità di preavviso per dimissioni rassegnate dai convenuti senza giusta causa.

La questione

Ci si chiede se è valida, e a quali condizioni, una clausola di durata minima correlata ad un diritto potestativo per cui il datore di lavoro che lamenti il mancato rispetto del periodo minimo di durata può chiedere al lavoratore il risarcimento del danno.

Le soluzioni giuridiche

In genere, fuori dalle ipotesi di giusta causa di recesso, nessun limite è posto dall'ordinamento all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, purché limitata nel tempo, che comporti il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro nelle ipotesi di mancato rispetto del periodo minimo di durata (Cass. civ., sez. lav., 15 settembre 2016, n. 18122Cass. 25 luglio 2014, n. 17010Cass. n. 17817/2005Cass. n. 18547/2009; Cass. n. 1435/1998). Né si pongono dubbi sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse datoriale sotteso a siffatta pattuizione, che è quello di assicurarsi la continuità della prestazione in vista di un programma aziendale per la cui realizzazione ritenga utile l'apporto di quel dipendente (Cass. civ. sez. lav., 09 giugno 2017, n.14457).

Tra i contratti di lavoro a tempo indeterminato vi è l'apprendistato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 41, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Nel precipuo caso che ci occupa, il datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa caratterizzata da una professionalità crescente, si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo la retribuzione ma anche gli insegnamenti necessari per conseguire una professionalità o le competenze specifiche di un mestiere. In particolare, i contratti di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi ciascuno prevedono una clausola in virtù della quale si deduce che, salvo il rispetto dei termini di preavviso, in caso di dimissioni prive di giusta causa, il lavoratore sia tenuto al rimborso di una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata.

Nel caso di specie si è quindi in presenza di una clausola di durata minima correlata ad un diritto potestativo disponibile per cui il datore di lavoro che lamenti il mancato rispetto del periodo minimo di durata può chiedere al lavoratore il risarcimento del danno. La detta clausola ha lo scopo di predeterminare l'entità del risarcimento del danno a favore del datore di lavoro nell'ipotesi in cui il lavoratore non rispetti il periodo minimo pattuito di durata del rapporto (c.d. patto di stabilità).

Tale previsione appare al Tribunale di Roma. la cui sentenza è in commento, legittima atteso che, ferma la disciplina contrattuale delle condizioni del contratto di apprendistato fissate dal legislatore, nessun limite è posto dall'ordinamento alla autonomia privata relativamente alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore.

La meritevolezza dell'interesse del datore di lavoro rispetto a siffatta clausola è rinvenibile nel dispendio economico sopportato dalla azienda per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento delle mansioni e fruendo di una formazione dedicata.

Osservazioni

Nel contratto di apprendistato, le clausole penali (o "patti di stabilità") sono legittime se prevedono che l'apprendista, in caso di recesso ingiustificato, risarcisca il datore di lavoro per i costi formativi sostenuti, tramite il rimborso delle giornate di formazione erogate.

La giurisprudenza soprattutto di legittimità ha avuto cura di individuare i limiti entro i quali una tale pattuizione può essere ritenuta legittima.

Innanzitutto, si osserva che le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all' art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. civ., 30 giugno 2021, n. 18550).

In secondo luogo, tale patto deve ritenersi legittimo quando da parte dell'imprenditore sia stato sostenuto un reale costo finalizzato alla formazione del lavoratore per poter beneficiare per un periodo di tempo minimo ritenuto congruo, del bagaglio di conoscenze acquisito dal lavoratore. Né può ritenersi che il lavoratore possa contestare la congruità della spesa sostenuta per la formazione, essendo la scelta del tipo e del costo della formazione rimessa all'esclusiva volontà dell'imprenditore, atteso che sia la scelta della formazione da impartire ai propri dipendenti, sia la scelta del soggetto ritenuto idoneo a tale scopo è rimessa in via esclusiva, ex art. 41 Cost., all'autonomia organizzativo gestionale dell'imprenditore.

La clausola penale, infine, nella valutazione della complessiva economia del rapporto non deve risultare eccessivamente onerosa. E tale considerazione può essere esclusa qualora il datore di lavoro non si sia sostanzialmente mai potuto avvalere del contributo lavorativo effettivo dei lavoratori impegnati interamente nella formazione.

In materia di apprezzamento della manifesta eccessività della  clausola penale (che richiede la valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto e a quello della sua applicazione, cfr. Cass. n. 21297/2011Cass. n. 21994/2012Cass. n. 11908/2020Cass. n. 28037/2023) la Corte di cassazione ha ampiamente argomentato sottolineando la reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dalle parti nel contratto individuale, l'assoluta prevalenza della formazione dell'apprendista, il rispetto del principio di proporzione tra qualità e quantità del lavoro in riferimento alle somme retributive nette percepite detratto l'importo della clausola penale (Cass. civ., sez. lav., 04 aprile 2025, n. 8989). Semmai in caso di sproporzione della penale si può formulare in giudizio una specifica domanda di riduzione della penale.

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