Poteri dell’inps post accertamenti ispettivi

16 Febbraio 2026

Considerati gli effetti preclusivi scaturenti all'art. 3, comma 20, l. n. 335/95, l'INPS, facendo leva su una sentenza che ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore e lavoratore, può addebitare d'ufficio la contribuzione dovuta dal datore se quel periodo temporale è stato già oggetto di accertamento rispettivo?

L'art. 3, comma 20, l. n. 335/1995 prevede che, in sede di accertamento ispettivo in materia previdenziale e assicurativa, nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data della ispezione non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche rispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. Un'interpretazione letterale di tale disposizione conduce ad affermare che il limite posto dal legislatore è confinato alle "successive verifiche ispettive”. L'interpretazione letterale fornisce, dunque, un significato chiaro e univoco, sicché l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma. Pertanto, il tenore letterale dell'art. 3, comma 20, prefato ne implica l'applicazione - con gli effetti preclusivi conseguenti - al solo procedimento amministrativo, di talché il datore di lavoro non può essere assoggettato ad altri oneri sulla base di una diversa valutazione, di altro ispettore, per lo stesso periodo contributivo. Tanto premesso, la vicenda in esame esula dal perimetro operativo del predetto articolo, poiché l'INPS ha addebitato d'ufficio la contribuzione per un periodo che era già stato vagliato nel corso dell'accertamento ispettivo precedentemente concluso, ma non a seguito di una nuova e successiva verifica ispettiva, bensì sulla base di una sentenza passata in giudicato che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore e lavoratore, con la correlata omissione contributiva ad opera del primo. (Cfr.: Cass., sez. lav., 7 dicembre 2025, n. 31915).

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