Accordi tra coniugi sulla residenza familiare: la Cassazione nega l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e ribadisce la natura non coercibile dei doveri matrimoniali

16 Febbraio 2026

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una moglie che chiedeva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva del diritto di uso o abitazione su un immobile di proprietà del marito. La pretesa si fondava su un accordo verbale con cui i coniugi avevano deciso di destinare tale immobile a residenza familiare, accordo poi disatteso dal marito. La Suprema Corte ha chiarito che gli accordi sull'indirizzo della vita familiare, ex art. 144 c.c., non costituiscono fonte di un'obbligazione a contrarre suscettibile di esecuzione in forma specifica. Tali intese, basate sulla comunione di vita e modificabili rebus sic stantibus, non sono coercibili e la loro violazione può rilevare, al più, ai fini dell'addebito della separazione. La Corte ha inoltre escluso che si potesse ricorrere all'istituto dell'assegnazione della casa familiare, poiché l'immobile non aveva mai costituito l'effettivo habitat domestico dei figli, essendo rimasto un mero progetto abitativo.

Massima

Anche se tra i coniugi c'è un accordo per stabilire non solo la residenza formale ma anche quella effettiva nell'immobile di proprietà di uno dei due, la unilaterale rescissione di questo accordo non comporta la possibilità di procedere a esecuzione forzata in forma specifica o con il rimedio di cui all'art. 2932 c.c. e meno che mai di costituire un diritto reale sul bene.

Il caso

La vicenda processuale trae origine dall'azione promossa da Tizia nei confronti del marito Caio, volta ad ottenere una sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del diritto di uso o abitazione per sé e per i due figli minori della coppia su un immobile di proprietà esclusiva del coniuge. La ricorrente deduceva che i coniugi avevano concordemente deciso di destinare tale immobile a residenza familiare, fissandovi anche la residenza anagrafica di tutto il nucleo. Tuttavia, il marito, anziché dare attuazione a tale progetto, aveva locato un diverso immobile per sé e messo in vendita quello destinato alla famiglia, minando così i doveri di solidarietà coniugale.

Il Tribunale di Bologna respingeva la richiesta e la Corte d'Appello, successivamente adita, rigettava il reclamo, ritenendo inapplicabile il rimedio dell'art. 2932 c.c. in assenza di un inadempimento contrattuale e sottolineando che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio è sanzionata dall'ordinamento con strumenti diversi.

Avverso tale provvedimento, la moglie proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra i vari motivi, la violazione dell'art. 2932 c.c. in relazione ai doveri matrimoniali (artt. 143 ss. c.c.) e sostenendo che l'esecuzione in forma specifica fosse ammissibile anche in presenza di un obbligo nascente ex lege e non solo da contratto. La ricorrente invocava, inoltre, il superiore interesse dei minori, che avrebbe dovuto prevalere su ogni altra norma di rango inferiore.

La questione

La questione giuridica sottoposta al vaglio della Suprema Corte è duplice. In primo luogo, si chiede se un accordo tra coniugi, assunto ai sensi dell'art. 144 c.c., con cui si decide di destinare un immobile di proprietà di uno di essi a residenza familiare, possa essere qualificato come fonte di un obbligo a contrarre, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento. In secondo luogo, e in via subordinata, si domanda se il superiore interesse dei figli possa giustificare la costituzione coattiva di un diritto reale di abitazione su tale immobile, anche qualora esso non sia mai stato effettivamente abitato dalla famiglia.

Le soluzioni giuridiche

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito e fornendo importanti chiarimenti sulla natura degli accordi tra coniugi e sui limiti degli strumenti di tutela esperibili.

La Corte muove dalla disamina dell'ambito applicativo dell'art. 2932 c.c., il quale consente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Tale rimedio, spiegano i giudici, presuppone un "obbligo di concludere un contratto", che può derivare da un altro contratto (come il preliminare) o da una specifica norma di legge che lo preveda. Nel caso di specie, entrambi i presupposti sono assenti.

  • L'insussistenza di un obbligo contrattuale.

La Corte evidenzia come sia pacifico che tra i coniugi non sia stato stipulato alcun contratto volto a costituire un diritto reale sull'immobile. L'accordo di destinare l'appartamento a casa familiare, invocato dalla ricorrente, è stato correttamente inquadrato nell'alveo dell'art. 144 c.c., che impone ai coniugi di concordare l'indirizzo della vita familiare. Tuttavia, la Corte chiarisce in modo netto la natura di tali intese: “[…] la norma impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare ad esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione”.

Questi accordi, fondati sulla comunione materiale e morale, perdono la loro ragion d'essere nel momento in cui viene meno l'affectio e la volontà di proseguire un progetto di vita comune. La loro violazione unilaterale, se ingiustificata, può assumere rilevanza ai fini dell'addebito della separazione, ma non può fondare un'azione di esecuzione forzata. Inoltre, la Corte rileva che un eventuale accordo per la costituzione di un diritto reale sarebbe stato comunque nullo per vizio di forma, non essendo stato redatto per iscritto come richiesto dall'art. 1351 c.c.

  • L'insussistenza di un obbligo ex lege.

La ricorrente aveva altresì sostenuto che l'obbligo di costituire il diritto reale discendesse direttamente dalla legge, con riferimento ai doveri matrimoniali e parentali. Anche questa tesi viene respinta. La Corte di Cassazione afferma che non esiste nell'ordinamento alcuna norma che imponga a un coniuge di costituire diritti reali sui propri beni a favore della famiglia. I doveri di contribuzione e assistenza trovano attuazione attraverso strumenti specifici previsti dal Codice civile, quali il sequestro dei beni in caso di inadempimento all'obbligo di mantenimento (art. 156 c.c.) o, in sede di separazione e divorzio, l'assegno periodico e l'assegnazione della casa familiare.

  • L'inapplicabilità dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare.

La Suprema Corte si sofferma infine sull'istituto dell'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.), chiarendo perché esso non possa essere invocato nel caso concreto. Tale provvedimento, che costituisce l'unica deroga rilevante al diritto di proprietà del coniuge titolare dell'immobile, è finalizzato esclusivamente a tutelare l'interesse dei figli a non subire un trauma derivante dall'allontanamento dal proprio ambiente di vita. Il suo presupposto indefettibile è che l'immobile costituisca l'effettivo "habitat domestico" della prole, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini familiari.

Nel caso in esame, è pacifico che i minori non avessero mai abitato nell'immobile, che rappresentava solo "una dimora futura in virtù di una programmazione effettuata dai genitori". Pertanto, mancando il presupposto fattuale, l'istituto non è applicabile. La Corte ribadisce, inoltre, che l'assegnazione dà vita a un diritto personale di godimento e non a un diritto reale, come invece richiesto dalla ricorrente.

Infine, la Suprema Corte precisa che il "miglior interesse del minore", pur essendo un criterio guida per il giudice, deve essere perseguito nell'ambito degli strumenti previsti e consentiti dalla legge, senza poter creare nuovi rimedi o limitazioni al diritto di proprietà non contemplate dall'ordinamento.

Osservazioni

L'ordinanza in commento, pur risolvendo una vicenda dai contorni peculiari, offre spunti di riflessione di portata generale, tracciando con rigore i confini tra le obbligazioni nascenti dal matrimonio e quelle di natura contrattuale.

Sul piano pratico, la decisione costituisce un importante monito contro i tentativi di "forzare" l'applicazione di istituti di diritto comune, come l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, a situazioni governate dalle norme speciali del diritto di famiglia. La Suprema Corte riafferma che il sistema familiare possiede una sua logica interna e un apparato di rimedi tipici e specifici, che non ammettono integrazioni creative basate su un'interpretazione estensiva di norme nate per regolare rapporti di natura patrimoniale e contrattuale.

La pronuncia consolida un principio fondamentale: gli accordi sull'indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.) sono espressione della comunione di vita e, per loro natura, sono incoercibili. Essi si fondano su un presupposto implicito – la persistenza dell'unione coniugale e della volontà di condividerne il percorso – venuto meno il quale, essi perdono la loro forza vincolante. La loro violazione non è giuridicamente irrilevante, ma la sua sanzione si colloca all'interno della crisi del rapporto (addebito della separazione) e non sul piano dell'adempimento coattivo.

Di particolare rilievo è la precisazione sul concetto di "casa familiare". La Corte di Cassazione, in linea con il suo consolidato orientamento, ribadisce che la tutela apprestata dall'art. 337-sexies c.c. non si estende ai meri "progetti" di vita, ma solo alla realtà consolidata dell'habitat domestico. Questa interpretazione bilancia efficacemente l'interesse preminente del minore a conservare il proprio ambiente di vita con il diritto di proprietà del genitore titolare dell'immobile, impedendo che quest'ultimo possa essere sacrificato sulla base di intenzioni future e non realizzate.

Infine, la sentenza offre una lezione di pragmatismo giuridico sul principio del "miglior interesse del minore". Sebbene sia il faro che deve guidare ogni decisione che coinvolge i figli, esso non è una "super-norma" in grado di scardinare l'assetto dei diritti e dei rimedi previsti dall'ordinamento. Il suo ruolo è quello di orientare il giudice nella scelta e nell'applicazione degli strumenti che la legge già mette a sua disposizione, non di crearne di nuovi praeter legem. La decisione, pertanto, riafferma la centralità del principio di legalità e di tipicità dei rimedi anche in un settore, come quello familiare, fortemente permeato da clausole generali e valutazioni equitative.

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