Ricorso a un lavoratore autonomo e violazione dell’obbligo di repêchage

17 Febbraio 2026

Può ritenersi violato l’art. 3 l. n. 604/1966 nel caso in cui la posizione ricoperta dal lavoratore licenziato per g.m.o. sia stata ricoperta da un lavoratore autonomo e, quindi, non subordinato?

In linea generale è opportuno rammentare che ogni attività lavorativa può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato ovvero autonomo. Pertanto, al fine di valutare la legittimità del licenziamento per g.m.o. e, segnatamente, l'adempimento dell'obbligo di repêchage, ciò che rileva è l'esistenza di una posizione lavorativa attribuibile al dipendente da licenziare. È, invece, irrilevante la circostanza di fatto che quella stessa posizione venga ricoperta, con un contratto successivo, da un lavoratore autonomo, ciò costituendo il risultato di un'insindacabile scelta imprenditoriale del datore di lavoro. Diversamente opinando, qualora si ritenesse comunque rispettato l'obbligo di repêchage in un caso di questo tipo, è palmare il rischio di elusione del prefato obbligo, potendo ciò avvenire mediante il semplice ricorso a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato. (Cfr.: Cass., sez. lav., 1 dicembre 2025, n. 31312).

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