Riduzione dell'onorario del consulente tecnico: nuovo intervento della Corte costituzionale

17 Febbraio 2026

La questione esaminata dalla Consulta è quella della compatibilità con i parametri degli artt. 3 e 24 Cost. della parte dell'art. 130 t.u. spese di giustizia che prevedeva la riduzione della metà dell'onorario del consulente tecnico della parte non abbiente, pur a fronte del mancato adeguamento delle tariffe.

Massima

L'art. 130 d.p.r. n. 115/2002 è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.p.r. n. 115/2002.

Il caso

Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, chiamato a valutare l'istanza di liquidazione degli onorari di un consulente tecnico di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 t.u. spese di giustizia, nella parte in cui disponeva che, in caso di ammissione della parte di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, i compensi del consulente tecnico di parte fossero ridotti della metà.

Secondo il rimettente, la norma censurata, laddove non escludeva l'operatività della riduzione nel caso in cui fossero state applicate previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 t.u. spese di giustizia, comportava una significativa diminuzione di compensi già sproporzionati per difetto, perché calcolati sulla base di parametri mai aggiornati dopo l'approvazione delle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002.

In conseguenza di tale sproporzione la norma era irragionevole come del resto era già stata ritenuta tale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 166/2022, per la parte concernente l'ausiliario del magistrato.

In virtù di tale ultima decisione, secondo il Tribunale piemontese, l'art. 3 Cost. sarebbe stato violato anche in relazione al principio di eguaglianza, determinandosi la possibilità che, nel contesto della medesima disciplina processuale, la riduzione del compenso operi nei confronti del consulente di parte e non dell'ausiliario del magistrato.

Parimenti l'ordinanza di rimessione aveva evidenziato il contrasto della norma con  l'art. 24 Cost., poiché dalla riduzione del compenso sarebbe derivato un pregiudizio al diritto di difesa delle parti, consistente nella difficoltà a reperire un consulente disponibile a svolgere la propria attività, a fronte della significativa decurtazione di onorari già inadeguati.

La Corte Costituzionale con la sentenza in commento ha ritenuto fondate entrambe le questioni.

La questione

La questione esaminata dalla Consulta è quella della compatibilità con i parametri degli artt. 3 e 24 Cost. della parte dell'art. 130 t.u. spese di giustizia che prevedeva la riduzione della metà dell'onorario del consulente tecnico della parte non abbiente, pur a fronte del mancato adeguamento delle tariffe e dopo che la medesima Corte, con la sentenza n. 166/2022, aveva ravvisato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte relativa al consulente tecnico di ufficio.  

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia in esame si inserisce in un filone di decisioni con le quali la Consulta, nell'ultimo decennio, in più occasioni ha giudicato non più conforme alla Carta Costituzionale la riduzione dell'onorario dei professionisti tecnici che svolgano incarichi nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a fronte del mancato adeguamento dei relativi importi, che pure è previsto dall'art. 54 t.u.s.g. con cadenza triennale.

La antesignana di tale indirizzo è stata la sentenza n. 192/2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis d.p.r. n. 115/2002 che nel processo a carico dell'imputato ammesso patrocinio a spese dello Stato, non escludeva che fosse operata la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.p.r. n. 115/2002.

Con la successiva sentenza n. 178/2017, gli effetti della precedente pronuncia sono stati estesi alla fattispecie relativa alla liquidazione, a carico dell'erario, degli onorari al consulente tecnico di parte nel processo penale.

Quindi, con la sentenza n. 166/2022, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, nella parte in cui non esclude che sia operata la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, prevista nei procedimenti in cui vi sia ammissione al patrocinio dello Stato, in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.p.r. n. 115/2002.

A tale decisione ha fatto seguito la sentenza n. 166/2022, che ha costituito lo spunto immediato per quella in commento e che, ravvisando i medesimi profili di manifesta irragionevolezza, sopra detti, sul fronte del processo civile, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale sempre dell'art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, nella parte in cui non escludeva che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato

La ratio che ha sorretto quelle pronunce è stata quella di impedire il definitivo consolidamento di un sistema che suggellasse l'assoluta e definitiva sproporzione tra onorari liquidabili all'ausiliare e principi di equa remunerazione del suo lavoro, nella necessità di preservare l'«elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita» (sentenza n. 192/2015, punto del 5.1. del Considerato in diritto) della base tariffaria dei compensi degli ausiliari.

Come testualmente affermato nella sentenza n. 166/2022, «[i]l dispositivo delle sentenze n. 192/2015 e n. 178/2017 sottende un'enunciazione di portata generale che […] trascende la ragione contingente che ha dato occasione allo scrutinio di irragionevolezza [e che è] identificabile nella obsolescenza degli importi tabellari» (punto 3.2. del Considerato in diritto).

E' poi intervenuta, ad opera della sentenza n. 16/2025, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, disponeva la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

I principi che erano stati affermati rispetto al sistema tabellare, sono stati traposti nella materia delle prestazioni remunerate “a tempo” e hanno condotto la consulta (il riferimento è alla sentenza n. 16/2025) alla medesima affermazione di manifesta irragionevolezza, e quindi di contrarietà all'art. 3, comma 2 Cost., dell'art. 4 della legge n. 319/1980, nella parte in cui, al secondo comma, imponeva una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate.

In tale occasione la corte aveva evidenziato come tale disciplina fosse distonica rispetto anche agli stessi, ormai risalenti, lavori preparatori sull'art. 4 della legge n. 319/1980 che avevano rivelano la volontà del legislatore di approntare un più efficace meccanismo di remunerazione degli ausiliari del giudice, nell'avvertita insufficienza di quello previgente, ancorato esso stesso «alle cosiddette vacazioni mantenute in limiti che oggi [si era nell'anno 1980] appaiono meramente risibili ed agli onorari pur essi limitati a misura quasi simbolica» (Senato della Repubblica, VIII legislatura, 131ª seduta pubblica, resoconto stenografico 15 maggio 1980, pag. 6988).

In quella sentenza si legge anche che «Lo scarto significativo» tra la prima vacazione e le successive – quale che ne fosse, in origine, il fondamento – accentua, nel descritto contesto, l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione.

Questa assoluta sproporzione, secondo la Consulta, finiva con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo, perseguito, di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura(va) l'esigenza primaria – che, invece, ha caratterizzato la legislazione di riferimento sino alla legge n. 1426/1956, la quale ancora distingueva gli onorari «a tempo» avendo riguardo al titolo di studio dell'ausiliare del magistrato – di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del munus publicum conferito.

Osservazioni

Le pronunce citate nel precedente paragrafo muovono dal rilievo, incontestabile, dell'ormai non più tollerabile ritardo al compito di periodico adeguamento degli onorari dei professionisti tecnici, previsto dall'art. 54 t.u.s.g., ritardo (la sentenza n. 41/1996 lo ha qualificato come  «deplorevole inadempimento» dell'autorità amministrativa) che ha fatto sì che, la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risultasse ormai proporzionata per difetto, anche a voler considerare, come richiede l'art. 50 del d.p.r n. 115 del 2002, che la misura degli onorari in esame, rapportata alle vigenti tariffe professionali, deve essere contemperata in relazione alla natura pubblicistica della prestazione richiesta al CTU.

Come ha ricordato la stessa Corte Costituzionale infatti si tratta di prestazione tendenzialmente non ricusabile dall'interessato, il quale, in quanto pubblico ufficiale, è obbligato alla fedele e diligente esecuzione delle proprie competenze professionali (così la sentenza n. 192/2015).

La predetta sproporzione ha assunto un indubbio rilievo anche ai fini della quantificazione della misura dei compensi dell'ausiliare del giudice nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

E' stato infatti notato, prima degli interventi della Corte costituzionale, che la disciplina del t.u.s.g. «poteva favorire, per un verso, applicazioni strumentali o addirittura illegittime delle norme, a fini di adeguamento de facto dei compensi (ad esempio mediante un'indebita proliferazione degli incarichi o un pregiudiziale orientamento verso valori tariffari massimi), e, per l'altro, comportare un allontanamento, dal circuito dei consulenti d'ufficio, dei soggetti dotati delle migliori professionalità» (così sempre la sentenza n. 192/2015).

Per ovviare a questo stallo normativo la Consulta ha ritenuto la previsione della riduzione del compenso, nei casi esaminati, in contrasto con il principio di ragionevolezza non ritenendo giustificabile con gli ampi margini spettanti alla discrezionalità legislativa «una scelta attuata senza una preliminare valutazione complessiva della materia, necessaria per compiere un ragionevole bilanciamento tra esigenze di contenimento della spesa e remunerazione, sia pure secondo i ricordati criteri di contemperamento, degli incarichi in questione».

Tale approccio potrebbe condurre alla dichiarazione di incostituzionalità di altre norme che stabiliscono onorari per l'attività di CTU in importi divenuti ormai irrisori (si pensi ad esempio all'art. 20 del D.M. 30 maggio 2002 in tema di onorario per la consulenza medico legale) se non dovesse entrare in vigore entro breve la tanto annunciata revisione delle tariffe, affidata da tempo ad una apposita commissione ministeriale che non ha ancora reso noti i risultati del suo lavoro.

La persistente disattenzione del legislatore al tema della adeguata remunerazione dell'onorario per i professionisti tecnici impegnati in giudizi civili con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è constatabile anche in alcuni recentissimi interventi normativi.

Infatti la speciale disciplina della mediazione obbligatoria ante causam introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 (si tratta dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 28/2010) nulla dice sui criteri di quantificazione del compenso spettante al consulente del mediatore e di quello di cui la parte intendesse avvalersi nel corso della ctm con la conseguenza che tale disciplina parziale è incostituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost.

Eppure l'inversione di una simile tendenza, oltre ad essere coerente con la scelta di aver previsto nuovi obblighi per quanti aspirano a svolgere tali incarichi, avrebbe immediati e sicuri effetti sulla durata dei processi civili perché incentiverebbe l'iscrizione negli albi di CTU di soggetti sempre più qualificati.

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