Appropriazione indebita «per errore o per caso fortuito» anche in caso di appropriazione di denaro

La Redazione
17 Febbraio 2026

La Corte, con sentenza 2 dicembre 2025 (dep. 5 febbraio 2026), n. 4700, ha rilevato che «il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all'art. 647, comma primo, n. 3, c.p., oggi depenalizzato per effetto del d.lgs. n. 7/2016, è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozione generale di “cose”, ponendosi la suddetta norma in rapporto di specialità rispetto all'art. 646 c.p.

La fattispecie si riferiva ad un ricorso per cassazione promosso dall'imputato contro la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita di somma di denaro della quale sarebbe venuto in possesso erroneamente. Con il ricorso, l'imputato contestava, per quanto di interesse, l'errata qualificazione giuridica del fatto, risultando lo stesso sussumibile nella diversa fattispecie di cui al depenalizzato art. 647 c.p., di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito.

La Corte ha rilevato che «il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all'art. 647, comma primo, n. 3, c.p., oggi depenalizzato per effetto del d.lgs. n. 7/2016, è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozione generale di «cose», ponendosi la suddetta norma in rapporto di specialità rispetto all'art. 646 c.p., a nulla rilevando che l'appropriazione del «denaro»” sia espressamente prevista nel medesimo art. 647, comma primo, n. 1, e nel testo dell'art. 316 c.p.» (Cass. pen. n. 45981/2021, Radu, in fattispecie sovrapponibile relativa all'appropriazione di una somma per errore bonificata sul conto corrente e non restituita).

Si evidenzia, infatti, come, seppure il titolo (bonifico bancario) fosse astrattamente idoneo a trasferire la proprietà della somma di denaro bonificata per errore, l'atto di disposizione non ne abbia trasferito la proprietà, per evidente difetto della volontà del disponente ed assenza della causa, con la conseguenza che, pur sussistendo un fatto appropriativo, la condotta contestata rientra certamente nella appropriazione di «cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui», originariamente disciplinata dall'art. 647, primo comma, n. 3, c.p., oggi, come detto, depenalizzata per effetto del d.lgs. n. 7/2016.

Sul punto, la sentenza Radu ha osservato che «il testo della speciale incriminazione, salvo insignificanti varianti lessicali», corrisponde a quello che si leggeva nell'art. 420, prima parte, n. 3 e cpv. del codice Zanardelli. Ai fini del perfezionamento della fattispecie è dunque necessario che l'agente possieda, al momento del fatto, la cosa altrui; ciò che distingue il delitto in questione dal furto è infatti il possesso lecito della cosa, ricevuta in forza di un titolo idoneo al suo trasferimento, mentre il furto presuppone l'impossessamento volontario mediante sottrazione al detentore. Il possesso, avuto riguardo all'appropriazione “minore”, deve avere ad oggetto “cose”; ma ben si intende che l'appropriazione deve riguardare “denaro” o altre “cose mobili”».

Nella specie, secondo la S.C., entrambi i giudici di merito nella motivazione avevano descritto in modo puntuale sia la destinazione della somma di denaro, per errore, ad un soggetto piuttosto che ad un altro sia i comportamenti successivi posti in essere dal ricorrente, pacifici e non smentiti neanche dalla difesa, che dimostravano una chiara trasformazione per trasferimento e mutamento di titolarità della somma di denaro, per effetto dell'errore nella disposizione del bonifico. Da tanto derivava l'esclusione del contestato reato di appropriazione indebita, dovendo la condotta essere riqualificata nella fattispecie prevista dall'art. 647, primo comma , n. 3, c.p., fatto non più previsto dalla legge come reato.

Il testo del provvedimento sarà disponibile a breve.

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