Liquidazione mediante rendita: il Giudice è obbligato a disporre le “opportune cautele”?

Giuseppe Chiriatti
18 Febbraio 2026

Con sentenza n. 5367/2025, il Tribunale torinese liquida, in presenza di gravi postumi invalidanti e incertezza scientifica sull’aspettativa di vita, il danno patrimoniale futuro mediante rendita ex art. 2057 c.c., valorizzando il ruolo critico del giudice rispetto alla CTU e negando la necessità di cautele aggiuntive quando l’obbligato è un’impresa di assicurazione solvibile e vigilata.

Massima

In difetto di studi scientifici affidabili che consentano di stabilire con “ragionevole probabilità” la durata presumibile della vita del danneggiato, le spese mediche future, le spese di assistenza domiciliare e il danno da perdita della capacità lavorativa possono essere liquidate mediante rendita ai sensi dell'art. 2057 c.c. Nondimeno, se il soggetto tenuto al pagamento della rendita è un'impresa di assicurazione, non è necessario predisporre alcuna cautela a garanzia dell'adempimento.

Il caso

A seguito di sinistro stradale avvenuto nel 2016 l'attore riportava lesioni gravissime che determinavano una condizione di tetraparesi spastica con gravi deficit della comunicazione, da cui conseguiva la perdita della capacità di attendere a qualsivoglia mansione lavorativa nonché la necessità di assistenza domiciliare continua e di trattamenti sanitari periodici.

L'attore agiva dunque in giudizio contro il responsabile del sinistro e la sua compagnia di assicurazione. All'iniziativa aderivano anche i congiunti che, a fronte delle gravissime condizioni della vittima primaria, richiedevano il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.

Esperita la CTU medico legale, l'ausiliario del Giudice valutava il danno biologico nel 95% di invalidità, chiarendo che:

  • il quadro clinico dell'attore «è compatibile con la combinazione delle lesioni traumatiche contusive (e di un eventuale danno assonale traumatico) e delle lesioni ischemiche frontali bilaterali e dell'insula sinistra»;
  • «queste ultime sono da imputarsi alla dissecazione bilaterale dell'arteria carotidea interna che è un evento raro e solamente nel 4% dei casi è di origine traumatica»;
  • per questa ragione «non ci sono dati accurati sulla mortalità a lungo termine nei soggetti portatori di questa condizione patologica»;
  • gli unici studi disponibili sono stati condotti nel 2003 su 29 pazienti affetti dalla medesima sindrome dell'attore e riferiscono che il 60% del campione non è sopravvissuto oltre i 20 anni dall'evento lesivo.

Alla luce delle indicazioni fornite dal CTU il Giudice riteneva:

  • da un lato, di liquidare in capitale il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del bene salute, facendo applicazione della tabella di Milano 2024;
  • dall'altro, di liquidare in forma di rendita il danno patrimoniale futuro, rappresentato dai redditi perduti dall'attore nonché dalle spese di assistenza domiciliare e dai costi dei trattamenti sanitari periodici.

Quanto al danno riflesso lamentato dai congiunti della vittima primaria, il Tribunale ricorreva invece alle tabelle di Roma.

La questione

Ad una prima lettura, la sentenza risulta fedele ai principi enucleati dalla più o meno recente giurisprudenza di legittimità in materia di danno non patrimoniale.

Ed infatti, con riguardo al danno riflesso lamentato dai congiunti, il Tribunale ha deciso di optare per le tabelle di Roma «che prevedono, a differenza di quelle milanesi, specifici parametri a punti proprio per il danno da lesione del rapporto parentale» (cfr. Cass. 13540/2023). Altrettanto “conservativa” la scelta operata dal Tribunale con riguardo alla liquidazione del danno biologico.

Nei propri scritti conclusivi, infatti, l'attore aveva richiesto l'applicazione della TUN ex art. 138 CAP che, per invalidità prossime al 100%, riconosce valori risarcitori tendenzialmente superiori a quelli espressi dalla tabella di Milano (sul punto si legga su IUS Responsabilità civile, NOZZI F. La TUN è legge finalmente! Primi commenti e stime dei risarcimenti attesi, 19 marzo 2025).

Il Tribunale, tuttavia, ha preferito restare fedele alle indicazioni della sentenza Amatucci (Cass. 12408/2011), in attesa che la Suprema Corte si pronunci sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, nella persona del Dott. Damiano Spera, con ordinanza del 18 luglio 2025 n. 4915 (sul punto, si legga su questa rivista Rinvio pregiudiziale in Cassazione sulla liquidazione del danno biologico, 18 settembre 2025).

La stessa scelta di liquidare in forma di rendita il solo danno patrimoniale futuro risulta coerente con la prassi pretoria affermatasi negli ultimi anni (e ciò pur a fronte dell'epocale apertura segnata da Cass. 31574/2022, che ha ammesso il ricorso alla rendita anche per la liquidazione del danno biologico).

Nondimeno, tra le righe della motivazione, la sentenza in commento offre comunque alcuni preziosi spunti riflessione circa i presupposti che giustificano il ricorso alla rendita e, soprattutto, la sua materiale costituzione da parte del soggetto obbligato.

Ma procediamo con ordine.

Le soluzioni giuridiche

  • I motivi che hanno determinato il Giudice a liquidare il danno patrimoniale futuro mediante rendita

Sul punto il Giudice fornisce una motivazione chiara, che muove dalle puntuali indicazioni fornite dal CTU sulla concreta aspettativa di vita del danneggiato senza però “appiattirsi” sulle stesse.

Il Giudice tiene infatti ad evidenziare che, alla luce delle indicazioni fornite dai CTU (e cioè che il 60% dei pazienti affetti dalla stessa sindrome del danneggiato non sopravvive oltre i 20 anni dall'evento lesivo), una rigorosa applicazione del principio del “più probabile che non” imporrebbe di concludere che l'attore sopravviverà al massimo altri 10 anni, tenuto conto che il sinistro si è verificato nel 2016.

Nondimeno (ed è in questo passaggio motivazionale che risiede uno degli aspetti più significativi della pronuncia), la percentuale residua di sopravvivenza resta «comunque considerevole e dunque non meno rilevante…sicché è impossibile, allo stato, escludere con certezza o ragionevole probabilità che il [danneggiato] non possa rientrare nel 40% dei soggetti che sopravvivono oltre i 20 anni dall'evento e che quindi egli in concreto non potrà vivere più di quanto è stato stimato dal Collegio in questo giudizio». E ancora, «l'attendibilità nel caso concreto di queste percentuali…è ridotta in ragione del fatto che le conseguenze della particolare problematica del danneggiato – dissecazione bilaterale dell'arteria carotidea – non sono supportate da adeguati dati statistici».

In altri termini, le indicazioni del CTU non potevano essere considerate dirimenti, vuoi per la scarsa attendibilità degli studi richiamati (che erano stati condotti su di un campione di pazienti particolarmente esiguo), vuoi per gli esiti stessi che riferiscono uno scarto comunque ridotto tra mortalità e sopravvivenza (60%/40%).

Nel dubbio, la scelta di liquidare il danno sotto forma di rendita vitalizia consente dunque di realizzare una «perfetta coincidenza tra permanenza del danno e permanenza del risarcimento», dal momento che  «il risarcimento sarà erogato soltanto e per tutto il tempo in cui il [danneggiato] effettivamente avrà necessità di sostenere le spese sopra indicate, evitando in questo modo, da un lato, di risarcire somme non sufficienti a coprire tutti i costi, ove il [danneggiato] dovesse vivere più del tempo indicato dal Collegio; e dall'altro, di riconoscere un importo superiore a quello di cui egli avrà effettivamente bisogno nel caso di morte prematura rispetto alle statistiche».

Il merito del Giudice è stato dunque quello di non recepire acriticamente le indicazioni del CTU (ciò che avrebbe potuto condurre alla liquidazione di un risarcimento in capitale inadeguato, in quanto calcolato su un'aspettativa di vita di soli dieci anni) e di aver valutato attentamente le conclusioni rassegnate dal proprio ausiliario. In particolare, il Giudice non è caduto nell'equivoco di confondere “probabilità logica” e “probabilità quantitativa” (ex multis Cass. 584/2008) e, sotto questo profilo, pare a chi scrive che la sentenza costituisca davvero un precedente esemplare. 

  • Costituzione della rendita senza cautele

Meno trasparente la decisione del Giudice nella parte in cui condanna il responsabile del sinistro e la sua compagnia di assicurazioni al pagamento di una rendita in favore del danneggiato senza al contempo individuare le “opportune cautele” richieste dall'art. 2057 c.c. Ma sul punto è opportuno procedere con alcune brevi considerazioni per inquadrare meglio il problema.

Sebbene la relazione al codice civile non offra indicazioni specifiche sul punto, pare nondimeno evidente che la predisposizione di “opportune cautele” risponda all'esigenza di garantire il periodico adempimento dell'obbligazione risarcitoria anche nell'ipotesi in cui, nel corso del tempo, il soggetto obbligato dovesse diventare insolvente.

In tal senso, una tipica cautela potrebbe essere rappresentata dalla condanna del responsabile a stipulare una polizza vita a premio unico ed in forma di rendita a beneficio del danneggiato (sul punto Tribunale di Milano 14 maggio 2019). In tale ipotesi, infatti, il responsabile sarebbe chiamato a versare sin da subito un importo (il premio unico anticipato) alla compagnia assicurativa che poi erogherà la prestazione periodica al danneggiato; al contempo, il beneficiario potrebbe contare sulla solvibilità del soggetto che materialmente eroga la rendita e cioè la compagnia assicurativa che, ovviamente, offre maggiori garanzie (anche nel tempo) rispetto ad un privato.

D'altro canto, nel caso de quo il soggetto chiamato a eseguire la sentenza e, quindi, a costituire la rendita in favore del danneggiato è esso stesso una compagnia di assicurazioni (e cioè la l'impresa che garantisce la responsabilità automobilistica del responsabile del sinistro).

Potremmo dunque ipotizzare che il Giudice non abbia disposto le opportune cautele per il semplice fatto che queste non erano in concreto necessarie, tenuto conto delle condizioni patrimoniali del soggetto obbligato al risarcimento.

Una simile soluzione era stata già adottata dal Tribunale di Palermo, che in un caso di responsabilità sanitaria di qualche anno fa aveva condannato la struttura sanitaria alla costituzione di una rendita in favore del danneggiato, ma “ tenuto conto della natura dell'ente condannato” ritenne di non predisporre ulteriori cautele che, di fatto, si sarebbero risolte«in una ulteriore voce costo per il danneggiante non strettamente indispensabile» (così Tribunale Palermo, 5 luglio 2017).

Invero, pare a chi scrive che neppure le garanzie patrimoniali offerte da una struttura sanitaria possano essere equiparate a quelle di un'impresa di assicurazioni. Tant'è che, proprio in quell'anno, la l. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) ha poi introdotto l'obbligo di assicurazione della RC per le strutture sanitarie.

Ad ogni modo, il precedente del Tribunale di Palermo e la sentenza in commento inducono a ritenere che – laddove il soggetto obbligato al pagamento della rendita sia in grado di offrire solide garanzie patrimoniali - il Giudice non sia obbligato a disporre le “opportune cautele” (ciò a maggior ragione nel caso di una compagnia di assicurazione che, peraltro, è soggetta alla vigilanza di IVASS).

D'altro canto, la correttezza di un simile assunto dovrà essere verificata alla luce di quanto statuito dalla già sopra citata Cass. 31574/2022.

  • È necessario predisporre le cautele?

Chiamata a pronunciarsi su di un'altra specifica questione sempre legata alla rendita (e cioè se il Giudice possa procedere ex officio alla liquidazione mediante rendita o se sia invece necessaria un'istanza di parte), la Cassazione, nella citata sentenza n. 31574/2022,  ha chiarito che l'art. 2057 c.c. «ha configurato la liquidazione della rendita non come un diritto della parte, ma come una facoltà del giudice» e che «sarà sempre in facoltà del giudice provvedere in tal senso, con giudizio incensurabile in cassazione se non per illogicità della motivazione o per errore di diritto, come, ad esempio, allorché il calcolo della rendita non rispetti il disposto dell'art. 1223 c.c., oppure non si accompagni alle adeguate cautele prescritte dall'art. 2057 c.c.»  (la sottolineatura è di chi scrive; v., amplius, D. Spera, “Responsabilità civile e danno alla persona”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, pagg. 546 e ss.). 

Ebbene, quantomeno ad una prima lettura, tale ultimo passaggio lascia intendere che il Giudice non possa giammai esimersi dal disporre le “opportune cautele”.

D'altro canto, tale soluzione non convince del tutto, tenuto conto che l'art. 2057 c.c. impone sì al giudice di disporre tutte le cautele del caso, ma nei limiti in cui queste risultino (appunto) “opportune”, laddove “opportune” parrebbe dunque costituire un sinonimo di “necessarie”.

In tale prospettiva, dunque, l'interpretazione letterale della norma sarebbe del tutto aderente a quella “teleologica” di cui si è detto nel paragrafo precedente: il Giudice dispone le “opportune cautele” laddove siano necessarie in ragione delle condizioni patrimoniali del soggetto obbligato.

Al limite, si potrebbe sostenere che il Giudice, laddove decida di liquidare mediante rendita ma al contempo ritenga di non dover disporre alcuna cautela, debba darne atto nella motivazione. Ciò a maggior ragione ove abbia sottoposto la questione alle parti ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c. e il danneggiato abbia richiesto la predisposizione di specifiche garanzie (sulla rilevabilità d'ufficio della questione sia consentito rinviare a CHIRIATTI G.–RENDINA M. Rendita o capitale: limiti sostanziali e processuali all'esercizio del potere officioso del giudice, 20 aprile 2023).

Ed è forse sotto questo profilo che la sentenza in commento risulta carente, dal momento che la motivazione non affronta compiutamente la questione né risulta che il Giudice l'abbia condivisa con le parti prima di assumere la propria decisione.

Conclusioni

La sentenza in commento ha l'indubbio merito di ricordarci la complessità del procedimento decisorio, che impone al Giudice di valutare con attenzione e spirito critico gli esiti degli accertamenti tecnici demandati ai propri ausiliari.

Ed infatti, ove avesse aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, a quel punto il Giudice avrebbe anche potuto liquidare un risarcimento per equivalente, tenendo conto dell'aspettativa di vita di 10 anni che era stata desunta dal CTU sulla base di studi scientifici non aggiornati e privi di una base statistica adeguata. Al contrario, nel suo ruolo di peritus peritorum, il Giudice ha attentamente ponderato l'attendibilità degli studi richiamati dal CTU e, nel dubbio, ha preferito ricorrere alla rendita.

La decisione risulta poi condivisibile anche nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di non disporre particolari cautele, tenuto conto della solvibilità dell'impresa assicurativa e del suo assoggettamento alla vigilanza di IVASS. Ciò a maggior ragione ove si considerino i costi connessi alla predisposizione di eventuali cautele (polizza vita a premio unico anticipato o polizza fideiussoria), che si risolverebbero in una spesa non strettamente necessaria se non addirittura inutile, specie per un comparto - quello della RCAuto - da sempre sensibile alla razionalizzazione delle risorse.

In definitiva, pare che la sentenza – pur senza affermarlo – aderisca a quella soluzione interpretativa secondo cui le opportune cautele devono essere predisposte solo se effettivamente necessarie in ragione delle particolari condizioni patrimoniali del soggetto obbligato, dell'entità della rendita, dell'età del danneggiato ecc.

Sullo sfondo, occorrerebbe poi chiedersi se l'art. 2057 c.c. – con la formula "opportune cautele” – si riferisca solo ed esclusivamente alle misure volte a rafforzare le garanzie patrimoniali del soggetto obbligato al pagamento della rendita.

Il dubbio muove da un ulteriore passaggio della già citata Cass. 31574/2022, nella parte in cui affronta il problema del possibile e necessario adeguamento della rendita nel tempo.

Ebbene, sul punto la Cassazione afferma che «non è precluso al giudice, in applicazione delle ‘cautele' consentite dalla norma, prevedere ex ante dei meccanismi di adeguamento rispetto al potere di acquisto della moneta in quanto, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale».

Alla luce di tale passaggio, dobbiamo dunque ritenere che l'art. 2057 c.c. - nella parte in cui prevede che il giudice “dispone le opportune cautele” - costituisca una sorta di clausola generale che consente di individuare di volta in volta non solo le necessarie garanzie patrimoniali in favore del beneficiario, ma più in generale tutte quelle misure che meglio garantiscano l'integralità e l'effettività del risarcimento nel tempo.

La riflessione sulla concreta applicazione dell'art. 2057 c.c. si fa quindi sempre più urgente e ciò a maggior ragione ove si consideri che Cass. 31574/2022 ha definitivamente ammesso la possibilità di liquidare mediante rendita non solo il danno patrimoniale futuro ma anche quello biologico.

Dopo decenni segnati da una “non giustificabile diffidenza” nei confronti della liquidazione in forma rendita (così Cass. 31574/2022), siamo solo all'inizio.

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