Criptovalute e obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

La Redazione
17 Febbraio 2026

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Modena afferma che le criptovalute detenute tramite piattaforma registrata all’estero debbano essere indicate all’interno del quadro RW della dichiarazione dei redditi dedicato alla segnalazione degli investimenti patrimoniali e attività finanziarie detenute all'estero da parte di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia.

Sussiste l'obbligo di monitoraggio fiscale degli investimenti e attività finanziarie all'estero, mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche per le criptovalute detenute in periodi d'imposta antecedenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 che ha modificato l'art.4, comma 1, del d.l. n.167/1990). Sebbene la specifica tipizzazione normativa sia intervenuta solo successivamente, le valute virtuali devono ritenersi assimilate alle attività estere di natura finanziaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 167/1990, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza dell'Unione Europea. La detenzione di bitcoin presso piattaforme di scambio estere che forniscono servizi di wallet digitale (comportanti la custodia delle chiavi private e, dunque, la disponibilità del valore all'estero) configura il presupposto per l'applicazione della sanzione proporzionale minima del 3% per l'omessa indicazione dei relativi valori.

Nel caso di specie, parte ricorrente risultava aver detenuto bitcoin tramite una piattaforma registrata in Finlandia.

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