Decadenza dalla responsabilità genitoriale e valutazione di cura degli interessi del minore

18 Febbraio 2026

Quali sono i presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale?

Massima

La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio; va valutata non solo l'idoneità o l'attitudine della madre e del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì anche l'effettiva sussistenza, in concreto, di specifiche condotte pregiudizievoli suscettibili, sulla scorta di un giudizio prognostico, di potenzialmente incidere, in modo grave, sul benessere psico-fisico ed evolutivo della minore, la quale in atto trovasi collocata in una comunità.

Il caso

Una ragazza contattava il Telefono Azzurro e successivamente erano attivati i servizi sociali comunali, intervento al quale aveva fatto seguito il provvedimento del PM presso il Tribunale per i minorenni che disponeva il collocamento della minore presso una comunità. Il Tribunale per i minorenni, dopo aver sentito i genitori, la minore e gli operatori del servizio sociale, dichiarava i genitori decaduti dalla responsabilità nei confronti della figlia minorenne e confermava il provvedimento di collocamento in comunità. I genitori proponevano reclamo, che veniva però rigettato dalla Corte d'appello sottolineando che dal complesso delle risultanze della c.t.u. erano emerse carenze nelle capacità genitoriali, ma anche un'incapacità di affrontare un percorso terapeutico che li aiutasse a superare tali carenze.

Proposto ricorso in cassazione, i giudici di legittimità hanno annullato con rinvio la decisione che aveva confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, riaffermando che una misura così ablativa richiede un rigoroso accertamento del grave pregiudizio e la verifica, prima, di strumenti meno compressivi dell'interesse del minore a crescere nella propria famiglia. La decadenza non è sanzione ai genitori, ma presidio del figlio; per questo va applicata solo quando la tutela non sia altrimenti garantibile., precisando che prima di cristallizzare un allontanamento, occorrono interventi proporzionati e personalizzati di sostegno e riavvicinamento, che qui non risultano attivati.

La questione

La questione in esame è la seguente: a quali condizioni può essere revocata la potestà genitoriale?

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia in commento si conforma all'orientamento a mente del quale il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 12237/2023).

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass. n. 29814/2023).

Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. n. 14145/2017).

Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali.

Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass. n. 23669/2023).

Osservazioni 

Sotto il profilo normativo, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 c.c. ("il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio")e 333 c.c. ("Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore"), si desume che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine.

In proposito, è opportuno rammentare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 7 del 2013 - in occasione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566 comma 2 c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, ora responsabilità genitoriale - ha ancor meglio chiarito che la decadenza dalla responsabilità non riguarda solo i titolari, ma anche, necessariamente, il figlio minore, per cui "è evidente che, in tanto può ritenersi giustificabile l'interruzione di quella relatio (sul piano giuridico, se non naturalistico), in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore. All'irragionevole automatismo legale occorre dunque sostituire - quale soluzione costituzionalmente più congrua - una valutazione concreta del giudice, così da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul reato null'altro che il valore di "indice" per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie potestà: vale a dire il fascio di doveri e poteri sulla cui falsariga realizzare in concreto gli interessi del figlio minore", evidenziando l'inconciliabilità di ogni automatismo, finanche legale, con la misura in esame che richiede la valutazione in concreto delle capacità genitoriali, dell'interesse del minore e del grave pregiudizio, presupposto imprescindibile della misura ablativa.

Va inoltre rammentato, alla luce degli impegni internazionali assunti dall'Italia sul versante della protezione dei minori, che: --a) la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'art. 3, comma 1, stabilisce che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"; --b) la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con l. 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996), nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta, all'art. 6, le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi "prima di adottare qualsiasi decisione", stabilendo che l'autorità stessa deve "esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo".

Inoltre, l’art. 8 Cedu garantisce il diritto di ogni persona "al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza", precisando che "Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

L'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita familiare non comporta necessariamente una violazione del diritto ivi sancito. Il vulnus sussiste solo quando l'interferenza non è prevista dalla legge o, pur essendo prevista, si riveli sproporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale (sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, benessere economico del paese) o particolare (protezione dei diritti e delle libertà altrui) pur legittimamente perseguiti.

Il dovere dello Stato di "rispetto" del diritto alla vita familiare non implica solo il divieto per le autorità pubbliche di astenersi direttamente dal porre in atto ingerenze indebite tramite una condotta commissiva (ad esempio, l'allontanamento ingiustificato di un minore dai genitori). Ugualmente censurabili sono anche le azioni omissive, come il mancato allontanamento di un minore dalla famiglia nucleare nel caso in cui, nell'interesse di quest'ultimo, invece, sarebbe stato necessario. Sussiste, infatti, un dovere dello Stato di adoperarsi, al fine di evitare che l'ingerenza avvenga ad opera di privati, compresi i parenti stretti e gli stessi genitori.

Quanto al presupposto specifico (grave pregiudizio) per l'adozione della misura ablativa della responsabilità genitoriale, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, affermando che se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. n. 14145/2017; Cass. n. 12237/2023) e, ancora, che il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorchè con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 9763/2019; conf. Cass. n. 14436/2017; Cass. n. 7541/2023), ciò perché la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce infatti una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio (Cass. n. 9691/2022).

Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò ne sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali (Cass. n. 6191/2023).

Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass. n. 9691/2022).

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