Perdita di chance e premi di risultato: onere di allegazione

La Redazione
18 Febbraio 2026

La S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni dipendenti che lamentavano la perdita di chance di ottenere il premio di risultato per mancata fissazione degli obiettivi individuali nel biennio 2013‑2014. Viene ribadito che il lavoratore deve allegare specificamente le effettive possibilità di conseguimento degli obiettivi, in base a incarico, modalità lavorative e capacità professionali. 

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza in oggetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni dipendenti di una società che chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance correlato alla mancata fissazione degli obiettivi individuali per il premio di risultato riferito agli anni 2013 e 2014.

I lavoratori avevano agito deducendo l'inadempimento datoriale all'obbligo di assegnare gli obiettivi individuali previsto da un accordo aziendale del 2003, sostenendo che tale omissione avesse determinato la perdita della possibilità di percepire la retribuzione di risultato. Il Tribunale aveva accolto le domande, ma la Corte d'appello di Roma, in riforma, le aveva respinte, ritenendo carente l'allegazione in ordine alla concreta probabilità di raggiungimento degli obiettivi.

Secondo la Corte territoriale, la pretesa risarcitoria era stata ancorata dai dipendenti al solo inadempimento datoriale, senza che essi avessero dedotto elementi specifici riguardanti, tra l'altro, le modalità di svolgimento della prestazione, la natura degli incarichi ricoperti e le proprie caratteristiche e capacità professionali, idonei a fondare – anche in via presuntiva – la chance di conseguire il premio in caso di regolare assegnazione degli obiettivi. 

Dinanzi alla Cassazione, i ricorrenti hanno articolato quattro motivi, denunciando, tra l'altro, violazione degli artt. 112,115 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 1218,1223 e 2697 c.c., oltre che vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e errata interpretazione dell'accordo aziendale del 22 gennaio 2003. La società ha resistito con controricorso. 

Il Collegio ha ritenuto i motivi inammissibili, anzitutto richiamando i principi consolidati delle Sezioni unite in tema di violazione dell'art. 115 c.p.c., precisando che non è configurabile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove da parte del giudice di merito. Analogamente, è stata esclusa la violazione dell'art. 2697 c.c. in difetto di un effettivo sovvertimento delle regole sull'onere della prova. Ha poi ribadito che l'interpretazione della domanda giudiziale e degli accordi aziendali, così come la selezione e la valutazione del materiale istruttorio, costituiscono giudizi di fatto riservati al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. È stato altresì richiamato il rigoroso perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come delineato dalle Sezioni unite del 2014, che consente di censurare l'omesso esame di un “fatto decisivo” solo ove esso, se considerato, avrebbe certamente mutato l'esito della controversia. 

Sul piano sostanziale, la Cassazione valorizza l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la domanda dei dipendenti difettava di allegazioni fondamentali per configurare il danno da perdita di chance: non basta dimostrare l'inadempimento datoriale nella fissazione degli obiettivi, ma occorre prospettare e provare, anche per presunzioni, un'apprezzabile probabilità che, in presenza di regolare assegnazione, gli obiettivi sarebbero stati raggiunti, alla luce del concreto contesto lavorativo e delle qualità professionali dei ricorrenti. 

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002.

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