Amministrazione di sostegno: capacità di stare in giudizio del beneficiario
19 Febbraio 2026
Massima Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di fiducia. Egli conserva in ogni caso la facoltà di chiedere la revoca della misura, anche tramite difensore, senza necessità di richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare. Il caso Il g.t. del Tribunale di Lecce aveva respinto l'istanza avanzata dall'avvocato avente ad oggetto liquidazione del compenso per l'attività di redazione del ricorso volto alla revoca della misura di amministrazione di sostegno, ricorso redatto su incarico dell'amministrato. Il rigetto era stato confermato dal tribunale. Si legge in quest'ultimo provvedimento che, per quanto l'istanza di revoca dell'a.d.s. costituisca espressione di un diritto personalissimo, il ricorso ad un legale direttamente da parte dell'interessato incontra un limite nelle sue specifiche condizioni di salute. Dato quindi che la beneficiaria di a.d.s. non era capace di curare autonomamente i propri interessi, l'incarico non poteva essere ratificato a posteriori. L'istanza di liquidazione era perciò stata respinta. Avverso il rigetto ha avanzato ricorso per cassazione il difensore dell'amministrata di sostegno, che la pronunzia accoglie, ritenendolo fondato. La questione L'amministrato di sostegno può avanzare autonomamente ricorso per revoca della misura protettiva incaricando autonomamente il difensore? La soluzione giuridica La Corte Suprema, nell'annotata, accoglie il ricorso, cassando con rinvio la pronunzia gravata. La stessa precisa che non avrebbe alcun fondamento logico, prima ancora che giuridico, prevedere la possibilità di nomina in autonomia di un difensore di fiducia da parte dell'interessato nell'ambito del procedimento di apertura dell'amministrazione e pretendere invece la necessità dell'autorizzazione del GT per la nomina di un difensore di fiducia per poter chiedere la revoca della misura disposta. Dato che, in questa seconda ipotesi, in realtà, sussiste la stessa esigenza di garanzia dei diritti personalissimi del soggetto interessato che non potrebbe essere legittimamente compressa per la sua già avvenuta sottoposizione ad amministrazione. Nell'ordinanza annotata, la Corte richiama la propria giurisprudenza che insegna che il beneficiario conserva la capacità di stare in giudizio per tutta la durata della procedura protettiva e, di conseguenza, ha facoltà di richiedere la revoca della misura, oltrechè di interloquire direttamente, anche in via informale, con il giudice tutelare (v. Cass. 29 dicembre 2024, n. 34854), a prescindere dalla condizione di incapacità in cui versava, dato che era «suo diritto farlo, a prescindere dall'esito del ricorso». Osservazioni La soluzione interpretativa dell'annotata trova solido fondamento, oltrechè base, nella disciplina codicistica. Anzitutto, nell'art. 406 c.c. : «il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario...», oltrechè da parte di «uno dei soggetti indicati nell'art. 417». L'elencazione dei legittimati al ricorso è ritenuta di tenore tassativo. Essa comprende: il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore ed il curatore ed il pubblico ministero (art. 417, comma 1, c.c.). Sono inoltre legittimati attivi «i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno» (art. 406, comma 3, c.c.). Onde evitare il rischio di abbandono del disabile, si ammette che anche il giudice che riscontri tale condizione nel corso di un processo pendente, possa sollecitare il P.M. ad attivarsi nel richiederne la protezione giuridica (Trib. Modena, 8 marzo 2006, in Dir. Giust., 2006, n. 16, 26; in Personaedanno, con nota adesiva di R. Rossi). Il riconoscimento in capo al disabile della legittimazione costituisce significativa innovazione ordinamentale. La previsione della legittimazione in capo al disabile, che può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno a sè stesso, accoglie i suggerimenti di autorevole dottrina. In tal modo si ammette la persona disabile a «partecipare alla vita di relazione nella misura in cui essa è idonea a farlo» (C.M. Bianca, La protezione giuridica del sofferente psichico, in Rass. Dir. Civ., 1985, 25 e segg). La persona che può richiedere direttamente, senza dover sollecitare, in modo un poco mortificante, l'intervento di soggetti estranei, l'adozione della misura protettiva più adatta a sopperire alla propria menomazione, è maggiormente persona, potendo partecipare attivamente, in misura superiore rispetto al passato, alla vita di relazione ed alle dinamiche del mondo esteriore (Masoni, Il giudice tutelare, Milano, 2018, 470). La previsione procedimentale appare particolarmente significativa, dato che costituisce la riprova che la misura di protezione dell'a.d.s. non è costruita contro l'incapace, ma a suo favore (Tommaseo, in Bonilini, Tommaseo, Dell'amministrazione di sostegno, Milano, 2018, II° ed., 201-202). La norma codicistica ha superato antiche diatribe che in prevalenza non ammettevano interdicendo ed inabilitando alla promozione del procedimento di interdizione ed inabilitazione a proprio carico ex art. 417 c.c., la cui elencazione non elencava l'incapace tra i legittimati attivi. Per quanto, una corrente scientifica attenta alla tutela dei valori della persona già ammetteva la legittimazione del disabile, connettendo all'incapacità «più che "colorazioni sanzionatorie", finalità " protettive"» (Napoli, L'infermità di mente l'interdizione l'inabilitazione, Milano, 1995, II° ed., 170: C.M. Bianca, Diritto civile, La norma giuridica i soggetti, Milano, 1984, 239, con riguardo alla legittimazione dell'inabilitando). La norma processuale vigente (riproduttiva del tenore dell'art. 716 c.p.c.) dispone: «l'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli artt. 419, 420 del codice civile» (art. 473-bis.55). La disposizione è applicabile, «in quanto compatibile», all'amministrazione di sostegno (art. 473-bis.58 c.p.c.). Se il beneficiario di amministrazione di sostegno gode della capacità di stare in giudizio, ovvero di compiere tutti gli atti del procedimento che lo concernono, «comprese le impugnazioni», diviene consequenziale la previsione normativa dettata dall'art. 413 del codice civile, dettata in tema di revoca dell'amministrazione di sostegno. Tra i legittimati alla proposizione dell'istanza di revoca la disposizione espressamente enumera, anzitutto, il beneficiario della misura. Questi, quindi, non solo è legittimato a richiedere la nomina dell'amministratore di sostegno a proprio favore (art. 406 c.c.), ma pure a farlo cessare, avanzando un atto eguale e contrario, «quando il GT ritenga che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno» (art. 413 c.c.). Completa il quadro ordinamentale la richiamata previsione dettata dall'art. 473-bis.55 c.p.c., che riconosce tradizionalmente all'inabile la capacità di «stare in giudizio». In quest'ottica, si giustifica la massima che riconosce la facoltà per il beneficiario di a.d.s. «di rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale, ad esempio con posta elettronica non certificata, senza che sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie stanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell'interessato, che il GT è tenuto a valutare e tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che, anche nei casi di compromissione della capacità di agire del beneficiario, deve essere rivolto al benessere di quest'ultimo e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni» (Cass. 20 marzo 2024, n. 7414; Cass. 16 maggio 2024, n. 13612). A maggiore ragione si comprende e condivide la massima di cui all'ordinanza annotata. In conclusione, il beneficiario di a.d.s., non solo può rivolgere l'istanza di revoca in modo informale al g.t., ma può anche nominare un difensore affinchè sia lui ad avanzare, in modo formale ed argomentato, l'istanza di revoca della misura protettiva. |