Deposito telematico e rimessione in termini: valutazione dell'immediatezza della reazione della parte
19 Febbraio 2026
La sequenza di messaggi PEC che scandisce il deposito telematico degli atti processuali è equiparabile alle istruzioni dirette della cancelleria come fonte suscettibile di ingenerare nelle parti un legittimo affidamento che possa giustificare una valutazione, comunque demandata all'apprezzamento del giudice, di verosimiglianza dei fatti allegati a sostegno di una richiesta di rimessione in termini (Cass. civ., sez. II, sent. 18 ottobre 2022, n. 30514). L'istituto della rimessione in termini poggia su due fasi valutative, l'una imperniata sul carattere assoluto/relativo dell'impedimento, l'altra, condizionata nello svolgersi alla ritenuta estraneità pagina della parte alla causa ostativa, sull'immediatezza/tardività della reazione della parte e «sulla sua prontezza nell'attivarsi per superarlo o, comunque per porre rimedio alla situazione che si è venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria» (Cass. civ., sez. I, sent. 3 gennaio 2025, n. 69). Solo laddove, pur attivatasi tempestivamente alla ricezione della terza PEC, per la parte non fosse stato possibile porre rimedio all'ostacolo si sarebbe configurata appieno la sussistenza dei presupposti per una proficua richiesta di rimessione nel termine (da ultimo, Cass. civ., sez. III, sent. 29 maggio 2025, n. 14384). (Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catania ha ritenuto l'appello improcedibile ed imputabile la decadenza per superamento del termine perentorio al difensore di parte appellante, in quanto la PEC, che segnalava al difensore la necessità di controlli a opera dell'ufficio, avrebbe dovuto porlo in allarme e suggerirgli di attivarsi tempestivamente e non, una volta ricevuta la quarta PEC inerente all'errore fatale nel deposito, limitarsi a tentare un secondo deposito che, a piena identità di atto processuale che ne era oggetto, non vi era ragione di credere che sarebbe andato a buon fine»). |