Dichiarazione e detrazioni indebite: responsabile il commercialista

La Redazione
19 Febbraio 2026

Con l’ordinanza n. 3215 del 13 febbraio 2026, la Terza Sezione civile della Cassazione interviene sul perimetro della responsabilità del commercialista nella predisposizione della dichiarazione dei redditi, chiarendo che il professionista è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per le detrazioni inserite, anche se non incaricato della gestione dell’iter amministrativo a monte.

La vicenda trae origine dalle richieste di Equitalia nei confronti di due contribuenti, destinatari di cartelle per oltre 34mila euro complessivi, a seguito del disconoscimento di detrazioni fiscali connesse a interventi edilizi post-terremoto 1997. I protagonisti della vicenda agivano contro il proprio commercialista, accusandolo di aver omesso ogni verifica sui requisiti necessari per fruire delle agevolazioni. I giudici di merito escludevano la responsabilità del professionista, ritenendo che non fosse stato incaricato di curare l'iter burocratico per l'ottenimento dei benefici.

La Cassazione ribalta l'impostazione. In via generale, ribadisce che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale presuppone la prova del danno e del nesso causale, mentre grava sul professionista dimostrare di aver adempiuto con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.

Con specifico riferimento alla dichiarazione dei redditi, il Collegio afferma che integra violazione dell'obbligo di diligenza l'inserimento di costi o detrazioni in assenza della necessaria documentazione o dei presupposti normativi. Se è vero che il commercialista non è tenuto a svolgere autonome indagini su operazioni non annotate o a vigilare sulla regolarità sostanziale della contabilità se non incaricato, è però altrettanto vero che, ove gli venga richiesto di dedurre specifiche spese in base a una disciplina agevolativa, non può limitarsi a recepire un prospetto riepilogativo predisposto dal cliente o da terzi senza verificare l'effettivo adempimento delle formalità richieste

Nel caso concreto, l'assenza della comunicazione di fine lavori – requisito imprescindibile per il beneficio – era agevolmente riscontrabile e avrebbe dovuto indurre il professionista a richiederne prova. Sussistono dunque sia il nesso causale, sia il danno, identificato nelle sanzioni irrogate per indebita detrazione.

Nella pronuncia in oggetto viene anche precisata la distinzione tra responsabilità per errata istruzione della pratica (danno da mancata fruizione del beneficio) e responsabilità per omessa verifica in sede dichiarativa (danno da sanzione).

Ne consegue che il commercialista incaricato della dichiarazione è tenuto a controllare l'esistenza dei presupposti di legge delle detrazioni, quale espressione essenziale della sua funzione professionale.

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