Mobbing: per la dirigente esclusa la responsabilità datoriale risponde ex art. 2043 c.c. per condotta persecutoria personale
19 Febbraio 2026
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 12 febbraio 2026, n. 3103, ha confermato la condanna di una dirigente medica di un Centro di salute mentale al risarcimento dei danni in favore di una collega psichiatra, vittima di condotte mobbizzanti poste in essere tra il 2009 e il 2011. Il Tribunale di Lamezia Terme aveva ritenuto persecutorie e vessatorie le iniziative della direttrice: esclusione della collega dalle attività territoriali, confinamento in mansioni non assistenziali, mancato reintegro nelle funzioni proprie del profilo di medico psichiatra, nonostante le disposizioni dell'Azienda sanitaria volte a ripristinare le mansioni originarie e gli esiti di una commissione interna che aveva ritenuto corretto l'operato clinico della lavoratrice in occasione di un TSO. Il giudice di merito aveva escluso ogni responsabilità dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, ritenendo che l'ente avesse vigilato sull'operato della direttrice e adottato le misure di propria competenza a tutela della dipendente, individuando invece nella sola dirigente l'autrice delle condotte lesive. La Corte d'appello di Catanzaro confermava tale impostazione, ravvisando un intento vessatorio unitario, desunto dalla pervicace volontà di esautorare la psichiatra dalle funzioni tipiche, senza esigenze organizzative oggettive a fondamento. Nel ricorso per cassazione la dirigente sosteneva che, esclusa con giudicato la responsabilità dell'ASP ex art. 2087 c.c., non potesse residuare una sua responsabilità personale, trattandosi di atti organizzativi imputabili all'ente datore di lavoro; lamentava, inoltre, l'erronea applicazione dei criteri probatori e risarcitori propri della responsabilità contrattuale nonché l'uso della liquidazione equitativa del danno. La Suprema Corte respinge tali doglianze, chiarendo che l'esclusione della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., ove le condotte del dirigente siano espressive di fini personali, estranei alle finalità dell'amministrazione e da questa contrastati, non elide l'illecito aquiliano del dirigente medesimo, che risponde a titolo personale exart. 2043 c.c. per il danno arrecato al collega. Il giudice civile può riqualificare la domanda di mobbing, nei limiti del petitum e della causa petendi, sussumendo le condotte nel paradigma extracontrattuale senza alterare i fatti allegati. Il ricorso viene quindi rigettato, con conferma della condanna al risarcimento e alla rifusione delle spese in favore della lavoratrice mobbizzata. |