Compensi dell’amministratore giudiziario: ripetibili le spese processuali anticipate dall’Erario
20 Febbraio 2026
Il provvedimento trae origine dalla nota del 30 ottobre 2025, con la quale il Presidente del Tribunale di Napoli aveva chiesto di chiarire se, nell'ambito di un procedimento penale ordinario: - il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'amministratore giudiziario vada notificato a tutte le parti (pubblico ministero, amministratore giudiziario e imputato), anche in caso di incapienza del conto di gestione; - la liquidazione del compenso dell'amministratore anticipata dall'Erario in caso di incapienza del conto di gestione possa essere recuperata nei confronti dell'imputato e in quale misura. Quanto al primo quesito, il provvedimento prende nota della soluzione condivisa raggiunta dagli Uffici del distretto di effettuare la notifica del decreto di liquidazione del compenso dovuto all'amministratore giudiziario a tutte le parti. In merito al secondo quesito, l'Ufficio muove dalla registrazione di una prassi interpretativa non univoca tra gli Uffici del distretto, in quanto secondo i Tribunali di Avellino e Benevento, nel caso di incapienza del conto di gestione, non vi è diritto al recupero da parte dello Stato delle somme anticipate, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011. Diversamente, i Tribunali di Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata ritengono che, in caso di condanna dell'imputato, vi sia sempre titolo per il recupero delle somme anticipate dall'Erario a titolo di compenso dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 205 d.p.r. n. 115/2002, se il conto di gestione sia incapiente, in applicazione dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. A tal proposito evidenzia che in linea generale l'amministratore giudiziario può essere annoverato tra gli ausiliari del magistrato, secondo l'art. 3, comma 1, lett. n) del d.p.r. n. 115/2002 e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del d.p.r. cit., gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato sono incluse tra le spese ripetibili sul presupposto della condanna alle spese processuali del soggetto condannato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 535 c.p.p. e 204 del d.p.r. n. 115/2002. Con specifico riferimento alla normativa da applicare alla liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario, viene richiamata la pronuncia della Corte di cassazione n. 47388/2024, secondo la quale «il richiamo alle disposizioni di cui al libro I titolo III del codice di cui al d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni è espressamente limitato alle disposizioni sulla nomina e revoca dell'amministratore, sui compiti e gli obblighi dello stesso e sulla gestione dei beni e non riguarda anche la disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi dettata dall'art. 42 stesso d.lgs., ivi compresa quella relativa alla competenza della Corte di appello sull'eventuale ricorso in opposizione». Quanto all'ulteriore profilo della lettura logico-sistematica delle norme, la Corte rileva che «la disciplina prevista dall'art. 42 d.lgs. n. 159/2011 è specifica per il procedimento di prevenzione (…)». Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità citato, l'Ufficio conclude dunque nel senso dell'esclusione dell'applicabilità della disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi dettata dall'art. 42 del d.lgs. n. 159/2011 all'ipotesi di amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, come disposto ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. Ne consegue che, nell'ipotesi di incapienza del conto di gestione e in presenza di condanna dell'imputato, le somme anticipate dall'Erario a titolo di compenso dell'amministratore giudiziario rientrano tra le spese processuali ripetibili e devono essere annotate sul foglio delle notizie ai fini del successivo recupero nei confronti del condannato, ai sensi del d.p.r. n. 115/2002, non trovando applicazione la disciplina speciale prevista per le misure di prevenzione. |