Il figlio nato al di fuori del matrimonio nel 1950 ha diritto al regresso sul mantenimento e al danno endofamiliare?
20 Febbraio 2026
Massima In tema di filiazione naturale, il figlio nato nel 1950 da relazione adulterina, riconosciuto alla nascita dalla sola madre e che abbia conseguito lo status di figlio anche del padre soltanto a seguito di dichiarazione giudiziale di paternità, divenuta definitiva dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, può, iure hereditatis, agire per il rimborso della quota delle spese di mantenimento sostenute dalla madre durante la propria minore età, dovendosi individuare nel passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione il momento a partire dal quale il diritto di regresso del genitore adempiente diviene esigibile e decorre la relativa prescrizione, senza che rilevi, quale rinuncia tacita, l’inerzia serbata dal genitore medesimo nel ristretto lasso di tempo intercorso tra tale momento e la morte. Il caso Un figlio nato al di fuori del matrimonio nel 1950, epoca antecedente la legge n. 151/1975, riconosciuto alla nascita dalla sola madre naturale e che aveva conseguito, nel 2014, lo stato di figlio naturale anche del padre, in primo grado, si era visto negare sia la sussistenza del diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla madre per il suo mantenimento, fatto valere dallo stesso iure hereditatis, che il risarcimento del danno endofamiliare sofferto per la deprivazione della figura paterna. In secondo grado, la Corte di appello adita, pur ritenendo non conforme ai precetti costituzionali l'affermazione che i figli adulterini abbiano diritto al mantenimento soltanto dal 1975 e rilevando che il diritto della madre al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento non potesse ritenersi prescritto, ha, tuttavia, ritenuto che il diritto fosse stato sostanzialmente rinunciato dalla donna dal momento che quest'ultima non aveva mai avanzato alcuna pretesa nei confronti del padre e prescritto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale preteso in quanto, il relativo termine di prescrizione, decorre dal momento in cui l'illecito viene percepito o può essere percepito. Da qui il ricorso per cassazione promosso dal figlio volto a censurare la pronuncia della corte di appello. La questione Il figlio adulterino nato nel 1950, quindi in pieno vigore del divieto di riconoscimento e del sistema degli artt. 252, 278 e 279 c.c., ante riforma del diritto di famiglia del 1975, dopo l’accertamento giudiziale della paternità intervenuto solo nel 2014, può retroagire il diritto di regresso per le spese sostenute dalla madre durante la sua minore età e la responsabilità da illecito endofamiliare per l’assenza totale del padre? Le soluzioni giuridiche La questione affrontata dalla pronuncia in esame impone preliminarmente una breve analisi del quadro normativo attuale e di quello vigente prima della riforma del diritto di famiglia del 1975. Come noto, nell'epoca antecedente la legge n. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, era vietato il riconoscimento dei figli c.d. adulterini da parte del genitore unito in matrimonio con altra persona e ai figli non riconoscibili l'art. 279 c.c. attribuiva una tutela di carattere meramente alimentare, a certe condizioni; con l'entrata in vigore, poi, della legge di riforma del diritto di famiglia, l'art. 232 c.c. ha consentito anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore di agire per la dichiarazione giudiziale di paternità, ma solo per il periodo successivo al 1975. Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 i doveri genitoriali, pur se enunciati dall'art. 30 Cost., erano affermati dal diritto positivo solo nei confronti del figlio riconosciuto. Il figlio adulterino non era riconoscibile da parte del genitore coniugato (art. 252 c.c.) e si poteva agire solo, a certe condizioni, per gli alimenti (art. 279 c.c.). Nel 1974 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 279 c.c. nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 c.c. e in ogni altro in cui non potesse più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosceva al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, all'educazione e all'istruzione. Con questa sentenza si è, quindi, affermato che il figlio naturale che non poteva conseguire lo status , poteva reclamare tutela giudiziale degli stessi diritti dei figli riconoscibili, fermo il limite costituito dal divieto di indagini sulla paternità e maternità; e ciò al fine di rendere compatibile la tutela del figlio naturale con i diritti dei membri della famiglia legittima, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta al legislatore dall'art. 30, comma 2, Cost., stante l'esigenza di armonico coordinamento dei vari commi della disposizione costituzionale de qua, e segnatamente tra il primo, il quale afferma che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” e il terzo comma, ove si prevede che “La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”. La legge 19 maggio 1975, n. 151, rimuovendo i limiti di cui sopra, ha consentito il riconoscimento del figlio “adulterino” e disposto (con l'art. 232, comma 1, c.c.) che “Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonché alle azioni previste dall'articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore”. Di conseguenza, nell'attuale quadro normativo, l'azione di mantenimento, esercitata direttamente dal figlio se maggiorenne, ovvero, anche in via di regresso, dall'altro genitore, è, tranne in alcuni casi eccezionali, un'azione servente e conseguente rispetto allo status. I doveri genitoriali costituiscono un portato dell'assunzione di responsabilità nei confronti della prole, effetto della procreazione biologica, e, in taluni casi specificamente delimitati dalla legge, anche del consenso alla procreazione medicalmente assistita (art. 8 della legge n. 40/2004, Corte cost. 68/2025). Analogamente deve dirsi per l'azione di risarcimento del danno da abbandono genitoriale, poiché sui genitori incombe non solo l'obbligo di mantenimento, ma anche quello di educazione ed istruzione, prestazioni infungibili attraverso le quali si costruisce, pur nel dovuto rispetto delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli, la loro identità personale e sociale. Pertanto, fare mancare al figlio istruzione ed educazione, non assolvendo agli obblighi di cura genitoriale, significa comprometterne l'identità, ledendo diritti fondamentali, facenti parte di quel fascio di diritti e doveri che connotano lo status filiationis. I diritti dei figli sono, dunque, fondati sullo status, e non possono essere reclamati se prima non lo si è conseguito, tranne in casi eccezionali e limitati: ad esempio, l'art. 279 c.c. stabilisce le modalità di tutela dei diritti dei figli non riconoscibili; l'art. 28 della legge n. 184/1983 (come modificato da Corte cost., n. 278/2013) riconosce e tutela, entro certi limiti, il diritto alla consapevolezza delle origini da parte del figlio partorito in anonimato. Ciò premesso, nel caso in esame, il ricorrente, nato nel 1950, è stato nella condizione di colui che non poteva conseguire lo status filiationis nei confronti del padre fino al 1975, stante il divieto di riconoscimento dei figli adulterini da parte del genitore unito in matrimonio al tempo del concepimento (art. 252 c.c. nella versione previgente); inoltre, l'esercizio dell'azione exart. 279 c.c., nel regime normativo vigente prima del 1975, e pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 121/1974, era sottoposto a condizioni legate al divieto di indagini sulla paternità (art. 278 c.c.ratione temporis vigente) che non risulta fossero soddisfatte nel caso di specie. Osservazioni La pronuncia in esame si presenta interessante in quanto offre agli Ermellini l’occasione per rilevare l’assenza di precedenti specifici relativamente alla complessità sistematica delle tematiche in rilievo sopra illustrate e segnatamente: se, in fattispecie di figlio nato al di fuori del matrimonio nel 1950, riconosciuto alla nascita dalla sola madre naturale, ma non dal padre, essendo questi coniugato e vigendo, all’epoca, il divieto di riconoscimento dei figli adulterini, una volta promossa, dopo la riforma del diritto di famiglia, con esito positivo, l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e conseguito, nel 2014, lo stato di figlio naturale anche del padre, il figlio possa, iure hereditario, agire per il rimborso di metà della spesa sostenuta dalla madre per il suo mantenimento, fino alla maggiore età (1971); se, nella fattispecie de qua, sia configurabile, a carico del padre, l’illecito civile endofamiliare da omessa attivazione della relazione genitoriale e adempimento dei relativi doveri nei confronti del figlio quando era minorenne. |