Competenza territoriale e nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore

20 Febbraio 2026

Ai fini dell’applicazione dell’art. 413, co. 2, c.p.c. (“dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”), può rilevare la circostanza di fatto che il lavoratore svolga effettivamente la prestazione presso la propria abitazione?

La nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", da intendersi come luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, rileva, ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., quale criterio di competenza territoriale specifico in materia di lavoro, costituendo uno dei fori alternativi tra i quali il ricorrente può scegliere, previa dimostrazione della ricorrenza degli elementi di fatto relativi al criterio di competenza per territorio prescelto. La giurisprudenza di legittimità ha già precisato che costituisce dipendenza dell'azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, pur di modesta entità, anche se in esso non si esercitano poteri decisionali e di controllo. Del criterio già menzionato, pertanto, deve essere data una interpretazione estensiva, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa, con possibilità di ricomprendervi a che l'abitazione del lavoratore, purché nella stessa si rinvenga il minimo di beni aziendali necessari per la prestazione lavorativa. È sufficiente, tra l'altro, che presso la dipendenza operi anche un solo dipendente, mentre non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi. (Cfr.: Cass., sez. lav., 14 gennaio 2026, n. 761; Cass., sez. lav., 22 giugno 2023, n. 17911; Cass., sez. lav., 22 aprile 2022, n. 12907).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.