Causa litisconsortile e impugnazione limitata al solo rapporto tra condebitori
23 Febbraio 2026
Massima Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza che abbia accertato la responsabilità solidale per risarcimento danni tra più condebitori (nella specie, enti pubblici, ex artt. 2043 c.c. e 2051 c.c.), qualora uno dei condebitori ricorra in cassazione al fine di contestare in radice l'esistenza della propria responsabilità (l'an debeatur), ma limiti volontariamente e reiteratamente l'impugnazione al solo contraddittorio con l'altro condebitore solidale, escludendo i danneggiati (creditori) che sono stati litisconsorti necessari nel grado di impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti dei creditori determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, priva di effetto giuridico utile (e, quindi, inutiliter data). Il caso A seguito della caduta di massi su due immobili abitativi sottostanti, i proprietari dei beni danneggiati convenivano la proprietaria del fondo sovrastante, nonché il Comune in cui era ubicato quest'ultimo quale responsabile delle opere di prevenzione contro la caduta massi, al fine di accertare le cause della frana e le opere per eliminare i pregiudizi ed i danni subiti. Successivamente il contraddittorio veniva esteso ad altri soggetti, giacché la convenuta chiamava in garanzia la propria assicurazione, mentre il Comune chiedeva la chiamata in causa della Provincia. Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale accertava la responsabilità solidale del Comune, in qualità di custode del territorio, e della Provincia, per omessa vigilanza e mancata adozione di adeguate misure di prevenzione, ripartendo la responsabilità interna tra i due enti in misura pari al 50% ciascuno. La decisione veniva poi confermata in appello. Avverso tale decisione veniva proposto dalla Provincia ricorso per cassazione, con una particolarità: l'ente ricorrente infatti proponeva l'impugnazione nei confronti unicamente del Comune per il capo di sentenza relativo all'accertamento della responsabilità solidale dei due enti e della conseguente ripartizione interna del risarcimento da essi dovuto nella misura del 50 per cento, indicando i danneggiati quali meri destinatari della notifica e non come intimati in cassazione. La questione Il Collegio disponeva la rimessione della causa alla pubblica udienza, in considerazione della necessità di verificare le conseguenze processuali della «volontaria e reiterata limitazione dell'impugnazione a solo alcuni dei litisconsorti invece necessari (per il caso in cui tali debbano qualificarsi i beneficiari della condanna solidale che l'impugnazione comunque rimette in discussione anche in ordine all'identificazione dei condannati)», nonché in ordine alla «configurabilità, o meno, di una responsabilità (vuoi ai sensi dell'art. 2043 c.c., vuoi ai sensi dell'art. 2051 c.c.: in entrambi i casi, al ricorrere di quali presupposti di fatto e diritto) di una Pubblica Amministrazione in relazione ad eventi istituzionalmente prospettati come oggetto di potestà conferite allo specifico fine di prevenirli». Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva infatti che l'ente ricorrente non si era limitato a contestare la mera ripartizione interna della responsabilità nella misura del cinquanta per cento, ma aveva «contestato in radice la configurabilità della propria responsabilità civile (l'an debeatur)» senza tuttavia convenire in giudizio i danneggiati, quali soggetti legittimati a contraddire sull'esistenza del loro diritto al risarcimento. Aggiunge poi che il Comune, in quanto condebitore solidale, non può essere considerato legittimato a contraddire sull'esistenza stessa del diritto di credito derivante dal fatto illecito, poiché tale legittimazione spetta unicamente ai creditori, ossia gli attori danneggiati. La Corte inoltre sottolinea che l'eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla Provincia nei soli confronti del solo Comune condurrebbe a una sentenza inutiliter data, in quanto la Provincia resterebbe comunque obbligata a risarcire i danni ai proprietari degli immobili, essendo il capo della sentenza in loro favore ormai passato in giudicato. «In altri termini, un eventuale accoglimento del ricorso creerebbe una evidente contraddizione nell'ambito dello stesso processo: da un lato, l'affermazione della responsabilità solidale verso i danneggiati (coperta da giudicato); dall'altro, l'esclusione di tale responsabilità concorrente nei rapporti interni o rispetto al Comune». Infine, il S.C. esclude che il ricorso possa ritenersi ammissibile allo scopo di permettere al coobbligato solidale di ripartire in diversa misura o perfino ad escludere la propria quota di corresponsabilità, in quanto «i relativi presupposti di fatto e di diritto non possono che operare pure e soprattutto proprio nei confronti» degli attori principali. Osservazioni Allorché la sentenza sia stata pronunciata in una causa litisconsortile, si pone il problema di stabilire quali siano i soggetti che debbano partecipare al giudizio di impugnazione. Il criterio prescelto dal legislatore per disciplinare la materia è quello della natura del vincolo che ha determinato il litisconsorzio. Quando si tratti di cause inscindibili o di cause fra loro dipendenti, l'art. 331 c.p.c. esige che il giudizio di impugnazione si svolga nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla precedente fase. La ratio della disposizione deve rinvenirsi nell'esigenza di garantire l'unitarietà della decisione, onde evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio. Negli ambiti delle cause inscindibili sono comprese sia quelle che realizzano l'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (che ricorre laddove la necessità del litisconsorzio è espressamente prevista dalla legge o è dovuta al fatto che la sentenza, influendo su una situazione giuridica unica, indivisibile e comune a più persone, sarebbe inutiliter data qualora non fosse pronunciata nei confronti di tutti i soggetti interessati alla decisione), sia quelle che realizzano l'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (che ricorre allorché la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio). Ricorre l'ipotesi di cause tra loro dipendenti allorché la decisione di una controversia si estende necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità, di dipendenza reciproca o di alternatività, che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra. In tutte le ipotesi considerate, l'impugnazione deve essere proposta contro tutte le parti della precedente fase del giudizio. Si è in presenza di cause scindibili nel caso in cui vengano in rilievo più cause la cui trattazione cumulativa nella fase di prima istanza sia stata determinata da motivi contingenti (ad es., in ragione di un mero rapporto di connessione). Cause scindibili sono quelle autonome e cumulate solo per maggiore economia processuale e per evitare contrasti decisori solo sul piano motivazionale (cosiddetti contrasti logici ma non pratici di giudicati). L'art. 332 non impone affatto che la sentenza sia impugnata nei confronti di tutte le parti né prevede la necessità dell'integrazione del contraddittorio; nel passaggio da uno all'altro del processo potrà accadere allora che si spezzi il precedente cumulo di cause debolmente connesse e così scindibili. Laddove non impugnato, il capo decisorio di ciascuno fra le cause scindibili è suscettibile di passare in giudicato nonostante gli altri capi vengono devoluti al giudice di secondo grado. Così, potranno aversi decisioni contrastanti tra loro nelle motivazioni pronunciate da giudici diversi e soprattutto in gradi diversi del processo a seguito del progredire solo di alcuni suoi capi verso i gradi successivi. Fra le cause scindibili, come sopra definite, è stata sempre collocata la grandissima parte delle obbligazioni solidali (sia dal lato passivo che dal lato attivo). L'art. 1306 c.c. stabilisce che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido o tra il debitore e uno dei creditori in solido non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Aggiunge poi che: gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi. Da questo enunciato normativo si ricavano le seguenti regole: a) la legittimazione del singolo creditore o debitore è disgiunta e, quindi, il creditore può agire in giudizio nei confronti di ciascun condebitore e ciascun concreditore può agire in giudizio nei confronti del debitore, così che si è al di fuori dello schema del litisconsorzio necessario; b) soltanto il giudicato favorevole ottenuto da uno dei concreditori o dei condebitori si estende ai consorti che non hanno partecipato al processo; c) è necessaria una dichiarazione del contitolare del credito o del debito che non ha partecipato al giudizio di voler profittare della pronuncia inter alios; d) l'ordinamento consente il contrasto tra le decisioni che eventualmente definiscano in modo difforme le più cause promosse disgiuntamente. Partendo da tale norma vi è chi rinviene una evidente conferma della strutturazione dell'obbligazione solidale in un fascio di rapporti – intercorrenti, rispettivamente, tra il creditore e ciascun condebitore, e tra il debitore e ciascun concreditore – connessi, ma autonomi. Le cause relative ad obbligazioni solidali, pertanto, sono, di regola, scindibili ed indipendenti giacché le obbligazioni solidali determinano la costituzione non già di un unico ed inscindibile rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato passivo (o, mutatis mutandis, dal lato attivo), bensì di tanti rapporti obbligatori quanti sono gli obbligati in solido, e, sul piano processuale, non comportano l'inscindibilità delle cause e non danno luogo, né in primo grado né in sede di impugnazione, a litisconsorzio necessario. Sennonché, nel caso in cui l'obbligazione solidale sia sorta da un mero fatto, è possibile immaginare che nel corso del processo sorga tra i diversi condebitori convenuti in giudizio la questione relativa alla responsabilità esclusiva (e non solidale); un esempio tipico può sicuramente trarsi dai casi di responsabilità da fatto illecito (art. 2055 c.c.) nel senso che proposta da parte del danneggiato/creditore domanda di risarcimento del danno nei confronti di due danneggianti/debitori questi si difendano affermando che la responsabilità del sinistro sia da addebitare per intero all'altro. In questa ipotesi, il giudice è chiamato a risolvere una questione di merito, quella relativa alla «responsabilità esclusiva», che è comune a tutte le parti e con riferimento alla quale la pronuncia del giudice dovrà necessariamente essere una ed unica. Anche nel caso in cui la questione «responsabilità esclusiva» venga respinta perché infondata, ed il giudice condanni i convenuti in via solidale al risarcimento del danno, la sentenza conterrà sulla stessa, una statuizione una ed unica in quanto necessariamente comune a tutte le parti. A seguito del sorgere della questione «responsabilità esclusiva», il litisconsorzio che è nato e si è sviluppato come facoltativo diventa allora unitario in quanto l'accertamento del giudice dovrà necessariamente essere uno ed unico. In tal caso deve escludersi l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 332 c.p.c., dovendosi ravvisare l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il capo di sentenza concernente l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria e quelli relativi ai rapporti interni tra i soggetti passivi dell'obbligo. Così è accaduto nel caso di specie, in quanto il ricorso in cassazione della Provincia aveva contestato il fondamento stesso dell'obbligo risarcitorio (anche se limitatamente alla propria responsabilità), per cui la causa doveva senza dubbio considerarsi inscindibile. Dovendosi riesaminare l'assetto complessivo delle responsabilità (eadem causa obligandi), il ricorrente avrebbe dovuto estendere il contraddittorio anche ai soggetti originariamente danneggiati. Riferimenti Balena, Diritto processuale civile, II, Bari, 2025, 371 ss.; Baccaglini, Il processo sulle obbligazioni solidali «paritarie» e l'azione di regresso, Padova, 2015; Corea, Obbligazioni solidali e giusto processo, Napoli, 2012; Gambineri, Le obbligazioni solidali ad interesse comune. Profili sostanziali e processuali, Milano, 2012; Mancini, Obbligazioni solidali e litisconsorzio, in Judicium.it. |