Responsabilità medica ed informazioni necessarie per assicurare che il consenso sia effettivamente informato
23 Febbraio 2026
Massima In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative praticabili, alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. Il caso Una donna era sottoposta ad un intervento chirurgico di isterectomia totale in laparoscopia, durante il quale, subiva la incisione della plica vescico-uterina, riportando danni, consistenti in incontinenza da urgenza insorta dopo l'intervento di isterectomia. L'attuale ricorrente agiva nei confronti dell'Azienda Ospedaliera al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in particolare danni da impotentia generandi, da lesioni vescicali, da compromissione dell'autodeterminazione e per pregiudizi economici. Il Tribunale accoglieva la domanda che era poi ridotta, quanto ai danni non patrimoniali, dalla Corte di appello. L'attrice proponeva ricorso in cassazione, evidenziando che era errata l'affermazione dei giudici di seconde cure ad avviso dei quali le informazioni ricevute erano «capaci di indurre la paziente ad orientare la sua scelta di sottoporsi al drammatico intervento di isterectomia». La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata che aveva immotivatamente ritenuto idoneamente prestato il consenso ad un intervento di isterectomia nonostante il modulo sottoscritto non contenesse alcuna informazione circa l'esistenza di trattamenti alternativi né in merito ai rischi e alle complicanze possibili. La questione La questione in esame è la seguente: quali sono le informazioni che devono essere fornite perché il consenso sia informato? La soluzione giuridica La pronuncia in commento si occupa della sottile linea di distinzione fra idoneità, o no, dell'informazione resa al paziente e del consenso dallo stesso manifestato. Il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso (Cass n. 16633/2023; Cass. n. 19212/2015). Invero, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico (Cass. n. 31026/2023). Varrà sul punto precisare che la giurisprudenza di legittimità esclude bensì l'idoneità ─ al fine di conseguire lo scopo di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario ─ della sottoscrizione di un modulo del tutto generico, ma ciò non significa che sia anche esclusa sempre e comunque l'idoneità a tale scopo, della sottoscrizione di un modulo prestampato, anche quando questo contenga «informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative» (Cass. n. 23328/2019; Cass. n. 2177/2016). In altri termini, se è vero che il consenso del paziente all'atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, a valle della ricezione di un'adeguata informazione, anch'essa esplicita, è altrettanto vero che non esiste un obbligo di forma scritta per il consenso informato (Cass. n. 10328/2018). In tale direzione, la Suprema Corte ha ammesso, nell'ipotesi di intervento chirurgico routinario, la possibilità di un consenso “orale” informato, la cui prova può essere fornita sia attraverso la produzione dell'apposito modulo sintetico, sia attraverso testimonianze qualificate in merito alla prassi di formazione del consenso stesso (Cass. n. 6439/2015). Tuttavia, deve segnalarsi che altra pronuncia della Corte aveva avuto modo di considerare del tutto irrilevante la circostanza che addirittura lo stesso paziente prestasse la propria attività in qualità di medico radiologo presso l'azienda ospedaliera convenuta e che sua moglie, anch'essa medico dipendente del medesimo ospedale, avesse avuto modo di «interloquire, anche al di fuori del linguaggio ufficiale e protocollare, con i colleghi di lavoro, circa le terapie più idonee da somministrare al singolare paziente, nonché, proprio coniuge». La necessità di distinguere con chiarezza il consenso presunto (in quanto tale inammissibile), che si configura nel caso in cui si ritiene che il soggetto in quel dato contesto situazionale avrebbe sicuramente dato il consenso se gli fosse stato richiesto, dalla prova, mediante indizi, di un consenso espresso (che si ha quando, invece, in un certo momento temporalmente definito, c'è stata effettiva prestazione del consenso, benché la prova di tale consenso sia data non per il tramite di un documento scritto, ma attraverso testimonianze ed indizi), ha condotto, dunque, Cass. 20984/2012 a soluzioni del tutto differenti. Osservazioni La sentenza sembra argomentare da un chiaro punto di partenza: il medico è libero di scegliere con quali modalità informare il paziente, e con quali modalità ricevere il suo consenso o dissenso all'intervento proposto. La forma con la quale il paziente viene informato o con la quale lo stesso manifesta il proprio consenso non incide sulla validità del patto terapeutico stipulato fra le parti, ma può assumere rilevanza sul piano dell'inadempimento, qualora si accerti che le concrete modalità con cui tali atti vengono compiuti risultano inidonee al raggiungimento dello scopo e, quindi, alla corretta informazione del paziente ed alla sua manifestazione consapevole di libera scelta (sul punto però occorre considerare che la l. 219/2017, all'art. 1, comma 4, prevede ora che: “Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Il consenso informato attiene al diritto all'autodeterminazione del paziente (Cass. n. 12830/2014), distinto rispetto al trattamento medico terapeutico, che tutela, invece, il diverso diritto alla salute (Cass. n. 14642/2015) che riceve non solo espressa copertura costituzionale (Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 438), ma anche il suo pieno e finale riconoscimento da parte del legislatore (con l'art. 1 l. 22 dicembre 2017 n. 219, norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento). L'acquisizione del consenso informato assume autonoma rilevanza nel giudizio di inadempimento e comporta, sul piano del risarcimento, la necessità dell'accertamento della sua specifica incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso (Cass. n. 19199/2018). L'obbligo di acquisire il consenso informato è indispensabile per conferire legittimazione e fondamento al trattamento sanitario, che, in difetto, risulterebbe indubbiamente illecito (Cass. n. 21748/2007). La Corte di Cassazione ha precisato, sul piano del contenuto concreto, che il consenso informato deve esplicare i rischi di un esito negativo dell'intervento, ma anche quelli di una sostanziale inutilità dello stesso (Cass. n. 8826/2007), con l'ulteriore corollario che l'informazione resa al paziente deve essere espressa in termini adeguati al livello culturale ed allo stato soggettivo dello stesso (Cass. n. 23328/2019), e deve essere fornita in maniera adeguata anche nell'ipotesi in cui la probabilità dell'evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito, ovvero sia così alta da rendere certo il suo verificarsi, poiché la valutazione dei rischi spetta solo al paziente (Cass. n. 19731/2014). Il relativo obbligo è a carico della struttura e del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis, se accogliere la richiesta e darvi corso (Cass. n. 2854/2015). Cass. n. 32124/2019 ha rimarcato che il consenso non può mai essere presunto o tacito, sebbene presuntiva possa essere la prova che un consenso informato sia stato effettivamente dato in modo esplicito, e che il relativo onere probatorio incombe sul medico e sulla struttura sanitaria, con un'avvertenza ulteriore: il medico viene meno all'obbligo di fornire idonea ed esaustiva informazione al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca con modalità improprie il consenso (Cass. n. 19212/2015). Dunque, non è il requisito di forma in sé a rilevare sul piano della validità del consenso, ma l'eventuale inidoneità delle modalità prescelte nel caso concreto per ricevere il consenso, a rendere eventualmente invalido lo stesso; cosicché, ad esempio, è stato negato che — in relazione ad un intervento chirurgico effettuato sulla gamba destra di un paziente, privo di conoscenza della lingua italiana e sotto narcosi — possa considerarsi valida modalità di acquisizione del consenso informato all'esecuzione di un intervento anche sulla gamba sinistra, l'assenso prestato dall'interessato verbalmente nel corso del trattamento (Cass. n. 1912/2015). P. Laghezza, Sfumature ed evanescenze del consenso informato: ovvero, di come si ragguaglia il paziente e si dimostra la sua libera scelta, in Foro it., 2020, V, 33. G. De Marzo, Prime note sulla legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, in Foro it., 2018, V, 137. D. Spera, Responsabilità civile e danno alla persona, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, pagg. 1081 e ss. |