Obbligo di trasparenza e revoca dell’amministratore
23 Febbraio 2026
Il decreto camerale del Tribunale di Palermo del 5 dicembre 2025 si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato che valorizza la funzione relazionale dell'amministratore di condominio. La figura dell'amministratore, specie dopo la riforma del 2012, non è più confinabile entro una dimensione meramente esecutiva o contabile: essa si configura come presidio della fiducia collettiva e garante della corretta circolazione delle informazioni all'interno dell'ente di gestione. Il provvedimento in oggetto afferma con chiarezza che la trasparenza non rappresenta un attributo accessorio della gestione, bensì il nucleo qualificante del mandato. L'amministratore, quale mandatario dei condomini, è tenuto a rendere l'attività amministrativa conoscibile, verificabile e controllabile. Ne consegue che il reiterato mancato riscontro alle richieste di accesso alla documentazione contabile e tecnica non integra una mera disfunzione organizzativa, ma incide sulla legittimità stessa dell'ufficio. Nel caso esaminato, l'amministratore aveva omesso di trasmettere la rendicontazione aggiornata, le scritture obbligatorie, i dati relativi alle morosità, nonché chiarimenti sulla consistenza del fondo cassa ricevuto dal predecessore. Ulteriormente, aveva lasciato inevasa la richiesta di una relazione tecnica necessaria all'attuazione di lavori già deliberati. Il Tribunale ha qualificato tali omissioni come indice di un deficit strutturale di diligenza, incompatibile con gli obblighi gravanti sul mandatario ex artt. 1129 e 1710 c.c. Di particolare rilievo è l'affermazione secondo cui, ai fini della configurabilità della grave irregolarità, non è richiesta la prova di un danno patrimoniale concreto. L'elenco delle ipotesi previste dall'art. 1129 c.c. ha natura esemplificativa: ogni condotta idonea a rendere opaca la gestione o a frustrare il diritto di controllo dei condomini è suscettibile di integrare il presupposto per la revoca giudiziale. La trasparenza, inoltre, è strettamente connessa all'effettiva attuazione delle delibere assembleari. L'omessa produzione della documentazione tecnica relativa a interventi già approvati non solo ostacola l'esecuzione delle decisioni, ma priva i condomini degli strumenti necessari per una partecipazione consapevole. La revoca disposta dal Tribunale assume, in tale prospettiva, natura non sanzionatoria, bensì protettiva: essa mira a ripristinare condizioni di affidabilità e corretto funzionamento dell'ente. Il provvedimento palermitano consolida così una lettura sostanziale della grave irregolarità, riaffermando che la trasparenza costituisce il fondamento imprescindibile del mandato condominiale e il presupposto indefettibile di una gestione sana e fiduciariamente orientata. |