Rivelazione di segreto d’ufficio: configurabilità del reato in caso di violazione delle modalità di accesso agli atti

La Redazione
23 Febbraio 2026

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non integra il delitto di rivelazione di segreti di ufficio la comunicazione di un atto ad un privato titolare del diritto ad esserne informato, effettuata in violazione della sola disciplina sulle modalità di esercizio del diritto d’accesso (Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2026, dep. 20 febbraio 2026, n. 6873). 

La fattispecie si riferisce a ricorso per cassazione promosso dall'imputato, sindaco di un Comune, contro la sentenza di appello che lo aveva condannato per rivelazione di segreto d'ufficio per avere, in particolare, rivelato ad un architetto il contenuto del verbale di sopralluogo eseguito presso un cantiere edile le cui opere erano state eseguite dal predetto professionista.

La Corte d'appello escludeva che l'imputato avesse violato il segreto istruttorio, dando atto che il verbale non era stato ancora inviato all'autorità giudiziaria penale. Cionondimeno, riteneva sussistente il reato sul presupposto che l'atto poteva essere conosciuto solo dopo l'attivazione da parte degli uffici comunali dell'iter finalizzato al contradditorio con la parte interessata e nel rispetto delle modalità previste per esercitare il diritto di accesso agli atti.

La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito che la disciplina in tema di accesso agli atti amministrativi si basa su un principio di massima trasparenza (ex art. 22, comma 2, l. n. 241/1990), motivo per il quale la regola è che i soggetti interessati possono avere conoscenza degli atti amministrativi, con la sola eccezione di specifiche categorie di atti indicate dall'art. 24, da ritenersi coperti da segreto d'ufficio.

Peraltro, in tema di rivelazioni di segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione comprende non solo le informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle la cui diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso perché svelata a soggetti non titolari del diritto.

L'ipotesi è quella che si verifica allorchè il contenuto di un atto sia conoscibile solo da determinati soggetti e non da chiunque: è la tipica ipotesi in cui la disciplina sul diritto di accesso agli atti amministrativi seleziona i soggetti legittimati, richiedendo uno specifico interesse alla conoscenza (art. 22, l. n. 241/1990).

In tal caso, è agevole osservare che l'individuazione dell'interesse all'accesso agli amministrativi, in quanto elemento che seleziona i soggetti che possono esercitare tale diritto rispetto a coloro ai quali è precluso avere conoscenza di un determinato atto, produce effetti anche in relazione alla fattispecie penalistica ex art. 326 c.p.

Deve infatti osservarsi che un atto che venga indebitamente comunicato a un soggetto che non avrebbe potuto averne cognizione, in quanto privo di uno specifico interesse, darebbe luogo ad una divulgazione in violazione della regola generale che impone il segreto d'ufficio per gli atti per i quali non è consentito il diritto di accesso ex art. 15, d.P.R. n. 3/1957.

Ben diversa, da ultimo, è l'ipotesi in cui la divulgazione della notizia avvenga nei confronti di un soggetto sicuramente titolare del diritto di accesso, ma che ottenga la comunicazione senza il rispetto delle modalità previste dall'art. 25, l. n. 241/1990, in base al quale la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata ed il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di produzione ed all'eventuale versamento del bollo o dei diritti di ricerca e visura.

In tal caso, l'eventuale violazione delle modalità mediante le quali il privato esercita il diritto di accesso possono dare luogo esclusivamente al rigetto della domanda, ovvero ad una forma di elusione degli obblighi consequenziali all'estrazione di copia, salvo restando che le conseguenze di tali violazioni rimangono circoscritte all'ambito amministrativo e, in nessun caso, possono dar luogo alla commissione del reato di cui all'art. 326 c.p.

Nel caso di specie, secondo la Corte, si era sicuramente al di fuori delle categorie per le quali deve ritenersi escluso il diritto di accesso ex art. 24, l. n. 241/1990. I giudici hanno inoltre meglio precisato quanto affermato dalla Corte del merito, sottolineando che quando risulti verificato che il privato cui l'atto d'ufficio era stato comunicato risulta titolare del diritto ad esserne informato, viene meno in radice la violazione del segreto, a nulla rilevando che le modalità per l'esercizio del diritto di accesso non siano state rispettate, posto che queste ultime non incidono sulla segretezza dell'atto, ma solo sulle modalità concrete mediante le quali un atto ostensibile viene materialmente a conoscenza del diritto di accesso.

Il testo del provvedimento sarà disponibile a breve.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.