Il pagamento delle imposte non è requisito di ammissibilità alla messa alla prova

20 Febbraio 2026

La Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se, nei procedimenti per reati tributari, il programma elaborato dall’ UEPE debba comprendere anche il pagamento delle imposte evase, come forma di risarcimento del danno, ovvero se tale elemento rientri nella discrezionalità valutativa del giudice, tenendo conto della situazione economica dell’imputato.

Massima

In tema di reati tributari, l’ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova (MAP) non è subordinata al pagamento delle imposte evase: spetta al giudice del merito valutare, in via discrezionale e motivata, l’adeguatezza del programma di trattamento elaborato dall’UEPE, del quale non è presupposto il risarcimento del danno, potendo considerare le condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato, fino a escludere la necessità di un ristoro patrimoniale in presenza di insolvenza.

Il caso

Il legale rappresentante di una società, imputato per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000), veniva ammesso dal Tribunale alla messa alla prova, ex art. 168-bis c.p., con contestuale sospensione del procedimento.

All'esito, il Tribunale, constatato che l'imputato aveva positivamente svolto i lavori di pubblica utilità  previsti dal programma elaborato dal competente UEPE, dichiarava estinto il reato per l'esito positivo della prova.

La Procura Generale, che non aveva impugnato l'ordinanza ammissiva alla MAP, ricorreva per Cassazione,  contestando che il programma non prevedesse il pagamento, neppure parziale, del debito tributario verso l'Erario, ritenendo tale omissione incompatibile con i presupposti dell'istituto.

La questione

La Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se, nei procedimenti per reati tributari, il programma elaborato dall’ UEPE debba comprendere anche il pagamento delle imposte evase, come forma di risarcimento del danno, ovvero se tale elemento rientri nella discrezionalità valutativa del giudice, tenendo conto della situazione economica dell’imputato.

Le soluzioni giuridiche

La messa alla prova (artt. 168-bis e ss. c.p.) è un istituto di natura deflattiva e rieducativa, che consente – nei procedimenti per reati di minor gravità – la sospensione del processo subordinata allo svolgimento di un programma di trattamento.

Tale programma comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato.

Inoltre, l'interessato deve svolgere un programma che può implicare: la prestazione di attività di volontariato, l'osservanza di prescrizioni attinenti ai rapporti da mantenere con il servizio sociale o con la struttura sanitaria, la libertà di movimento, il divieto di frequentare determinati luoghi.  

L'esito positivo della prova determina l'estinzione del reato (art. 168-ter c.p.), rafforzando la finalità di recupero del reo e di riduzione del carico giudiziario.

La questione specifica affrontata dalla Cassazione, nel caso in esame, attiene alla possibilità, in materia di reati tributari, di essere ammessi alla probation, solo subordinatamente al pagamento delle imposte evase.

Preliminarmente la Suprema Corte ha osservato che il ricorso proposto dal Procuratore Generale era ammissibile in quanto, come statuito dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 14840), il medesimo è legittimato a impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova, nel caso in cui gli venga ritualmente comunicata, in caso contrario (come in quello di specie), è legittimato a impugnare la stessa unitamente alla sentenza di estinzione del reato.

Sul merito della questione, la Corte di Cassazione ha affermato che l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice del merito circa la possibilità di rieducazione e al reinserimento sociale dell'imputato ed è espressione di un giudizio prognostico, che, se adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

Si tratta di un giudizio, condotto sulla scorta di molteplici indicatori (modalità della condotta, personalità del reo), che fanno ritenere che si asterrà dal commettere ulteriori reati, ai sensi dell'art. 133 c.p.

I menzionati criteri vanno coniugati con quello dell'effettiva corrispondenza del programma al reinserimento sociale dell'imputato, ma anche della adeguatezza di esso alle sue condizioni di vita, atteso che la previsione del risarcimento del danno - ove possibile – corrisponde al pregiudizio recato alla vittima ovvero al massimo sforzo sostenibile in base alle reali condizioni economiche del soggetto.

Come precisato da Cass., Sez. II, 13 giugno 2019, n. 34878, nel caso in cui il soggetto non sia del tutto impossibilitato a provvedere al ristoro del danno, il legislatore, mediante l'introduzione della previsione di cui all'art. 464-bis, comma 5, c.p.p., ha avuto la accortezza di predisporre dei poteri di indagine, da attivare nei termini e con le modalità di cui alla menzionata norma, con cui il giudice, a fronte della manifesta "sproporzione" tra il danno patrimoniale cagionato e l'offerta risarcitoria, potrà (ed anzi dovrà) far ricorso al fine per l'appunto di verificare la "adeguatezza" del risarcimento quale effettiva e reale espressione di uno sforzo apprezzabile e concreto dell'imputato, anche alla luce di specifici accertamenti circa della "sorte" del profitto del reato contestato.

Nel caso concreto, il Tribunale, prima di inviare richiesta di predisposizione del programma trattamentale all' UEPE, aveva discrezionalmente valutato che la società di cui l'imputato era legale rappresentante era già stata dichiarata fallita e che da ciò si poteva dedurre la relativa condizione di insolvenza, nonché erano state documentate le condizioni economiche di impossidenza dello stesso che non gli consentivano di provvedere al ristoro del danno cagionato all'Erario.

Pertanto, secondo il Giudice nomofilattico, non essendo previsto un obbligo normativo di subordinare l'ammissione alla MAP al pagamento del debito tributario, il Tribunale, alla luce della valutazione sopra svolta – eseguita con ampia discrezionalità e motivazione adeguata - aveva correttamente ritenuto irrilevante ai fini dell'ammissione dell'imputato al programma di trattamento il ristoro del danno all'erario.

Ne deriva un principio di diritto di particolare rilievo: anche nei reati tributari la probation resta applicabile, senza automatismi legati al pagamento del debito, purché il giudice motivi sull'adeguatezza del programma rispetto alle condizioni personali ed economiche dell'imputato.

Osservazioni

Nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità rappresenta una sanzione sostitutiva di tipo prescrittivo dotata di una necessaria componente afflittiva la cui durata massima non è stata oggetto di previsione normativa e deve allora essere valutata dal giudice alla luce di un criterio di "proporzionalità" con i fatti di reato alla stregua degli indici dettati dall'art. 133 cod. pen. per la commisurazione della pena (cfr. Cass., Sez. 3, 19 settembre 2017 n. 55511, Zezza, con significativo richiamo alla ord. n. 54 del 2017 della Corte Costituzionale) tenendo conto, ad un tempo, della valutazione virtuale della gravità concreta del reato e del quantum di colpevolezza dell'imputato, nonché delle sue necessità di risocializzazione.

Stesso giudizio di “adeguatezza” deve essere riservato alla possibilità di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato.

La sentenza in commento consolida un approccio sostanzialmente aperto all'applicabilità della messa alla prova ai reati tributari, il cui accesso non è escluso a priori dal mancato ristoro patrimoniale.

La Terza Sezione della  Corte di Cassazione si era già espressa, in tema di ammissibilità della MAP in relazione ai reati tributari, nella sentenza dell'11 aprile 2024, n. 23934 (richiamando Cass. 5 aprile 2022, n. 26046, Perrucci, non massimata), stabilendo che, fra le condizioni necessarie ai fini della ammissione alla messa alla prova, il risarcimento del danno cagionato dal reato è indicato solamente con la espressione "ove possibile", evidenziandosi, con tale espressione, non la inammissibilità della istanza laddove, per fattori diversi, ivi compresa la incapienza dell'istante rispetto alla entità del danno cagionato, il risarcimento non sia concretamente praticabile, ma, al contrario, pur essendo auspicabile tale risarcimento, non sia condizione ostativa ove non realizzabile.

L'orientamento espresso nella sentenza in commento rafforza un principio chiave: il pagamento dell'imposta evasa non è condizione indefettibile per l'accesso, ma elemento rimesso al prudente apprezzamento del giudice, che deve bilanciare finalità risocializzanti e tutela dell'interesse erariale.

Resta fermo che, in ipotesi di solvibilità, il giudice potrà subordinare l'ammissione al pagamento (totale o parziale) delle imposte, in linea con la funzione riparatoria dell'istituto.

In tal senso, la sentenza rappresenta una chiarificazione importante: non un automatismo, ma un giudizio caso per caso, coerente con la ratio personalizzante della probation penale.

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