La misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere disposta solo in assenza di altre soluzioni
23 Febbraio 2026
Massima L’adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l’extrema ratio. Si tratta infatti di una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l’interesse prevalente dello stesso a crescere nel contesto familiare d’origine. Il caso La vicenda ha per protagonista un minore affidato dal Tribunale al comune in seguito alla fine dell’unione dei genitori, conviventi di fatto. Il piccolo, in particolare, non aveva da tempo rapporti con la madre. Il padre accusava la donna di gravi violazioni dei doveri di cura e del mancato contributo al mantenimento, e ne chiedeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale. La donna contestava tali accuse, denunciando invece l’ostruzionismo paterno. Il Tribunale per i minorenni, ascoltato il minore, dichiarava la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c., fondandosi soprattutto sulle dichiarazioni dello stesso che riferiva paura e rifiuto verso la donna, descritta come violenta. Avverso detto provvedimento la signora proponeva reclamo. Con decreto n. 57/2024, la Corte d’Appello accoglieva il reclamo, ritenendo il provvedimento di decadenza sproporzionato e insufficientemente motivato. La Corte evidenziava in particolare l’assenza di prove attuali e concrete di condotte materne pregiudizievoli, nonché il possibile condizionamento psicologico del minore da parte del padre. Si rilevava anche come l’uomo avesse estromesso la signora da qualsiasi decisione inerente alla cura e all’educazione del figlio, negandole la possibilità di esprimere la propria opinione in merito ad alcune scelte medico-sanitarie che riguardavano il bambino. Si sottolineava soprattutto “l’oggettiva e palese sproporzione del provvedimento di decadenza rispetto alla necessità di garantire la tutela ed il best interest del minore, che da tempo non viveva più con la madre”. La Corte di merito pertanto concludeva per l’insussistenza dei presupposti dell’art. 330 c.c., disponendo la reintegra della madre nella responsabilità genitoriale e la prosecuzione del supporto dei Servizi sociali per favorire la ripresa dei rapporti madre-figlio. Avverso tale decreto il padre proponeva ricorso per cassazione. La questione L’ordinanza in esame specifica quali sono i presupposti necessari per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sottolineando come la misura sia un’extrema ratio che può essere adottata solamente nel caso in cui non siano possibili altre e diverse soluzioni. Le soluzioni giuridiche Vari sono gli aspetti su cui si sofferma la Corte di Cassazione. L'ordinanza in esame sottolinea innanzitutto, accogliendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'ammissibilità del ricorso precisando in particolare come il decreto della Corte d'Appello, emesso in sede di reclamo avverso provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale (ex artt. 330,333 e 336 c.c.), sia impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Il provvedimento de quo ha infatti carattere decisorio e definitivo, sia pure rebus sic stantibus, e incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale. Tale provvedimento è pertanto modificabile o revocabile solo per sopravvenienza di nuovi fatti e non per mera rivalutazione di circostanze già esaminate (Cass. 23633/2016, Scalera A., Decadenza dalla responsabilità genitoriale: ammissibile il ricorso per cassazione, in IUS FAMIGLIE, 28 aprile 2017). Rilevante inoltre è la questione relativa all'ascolto del minore. Il piccolo, che aveva affermato di non voler vedere la madre, non era stato sentito in sede di appello. La Cassazione, peraltro, sul punto precisa che lo stesso era stato già ascoltato in diverse occasioni anche in epoca recente, cosicché un'ulteriore audizione da parte della corte di merito sarebbe stata contraria al suo interesse in quanto lo avrebbe esposto nuovamente ad un forte disagio emotivo, con negative ripercussioni sul suo stato psicologico. I desiderata del minore, si precisa, erano stati raccolti anche dai vari consulenti nel quadro dell'attività d'indagine. Inoltre, sottolineano i giudici di legittimità, la volontà del minore di non intrattenere rapporti con la madre, era stata attentamente vagliata ma non era stata ritenuta attendibile ed idonea a corroborare la richiesta di un provvedimento di decadenza posta, soprattutto, la sussistenza di elementi tali da far supporre un condizionamento psicologico da parte dell'altro genitore. La legge in tal senso prevede che il giudice non proceda all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esse è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo (art. 473-bis.4 c.p.c. che riprende sul punto l'abrogato art. 336-bis c.c.). In tal senso la giurisprudenza ha più volte affermato, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, che l'ascolto, seppur finalizzato alla individuazione della soluzione migliore, non è privo di conseguenze e può anche talvolta essere dannoso per il minore stesso tenuto conto delle sue condizioni e dei disagi che quest'ultimo può subire (Cass. 6645/2013; Cass. 13241/2011; si veda S. Galluzzo, Il diritto del minore all'ascolto alla luce della riforma del processo civile, in IUS FAMIGLIE, 7 marzo 2023). Fulcro della motivazione della Cassazione è peraltro l'assunto secondo cui la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. costituisce misura di ultima istanza adottabile solo qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore. Si tratta di un'extrema ratio possibile solo ove gli altri provvedimenti previsti dalla legge non siano idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel proprio contesto familiare d'origine. Nello stesso senso si pongono vari precedenti di legittimità, richiamati dalla stessa ordinanza in esame, secondo cui in particolare se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire in quanto i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. 14145/2017). Il giudice inoltre, ribadisce la Cassazione, nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una “prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. 9763/2019; 12237/2023). È in altre parole necessario valutare se sussiste la possibilità che i genitori affiancati e supportati riescano a recuperare adeguate competenze genitoriali. In questo contesto, evidenza ulteriormente la Cassazione, è riservato al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. La Corte d'Appello, si rileva, ha posto a sostegno della sua decisione plurimi elementi indicando specificatamente le fonti del suo convincimento e non ha riscontrato quelle gravi violazioni dei doveri genitoriali che possono portare a una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Per tali motivi la Cassazione rigetta il ricorso. Osservazioni Tra i diritti del minore vi è quello di vivere e crescere in famiglia. Numerose sono le norme internazionali e nazionali che ribadiscono tale assunto. La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York 1989) stabilisce innanzitutto che il minore ha diritto a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi (art. 7). Lo stesso principio si ritrova nel codice civile che afferma solennemente che il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 315-bis c.c.) e che, anche nella crisi genitoriale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (art. 337- ter c.c.). A ciò la legge in materia di adozione aggiunge che il figlio ha diritto a vivere, a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1). In questo contesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata solamente quando la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, come stabilito dall'art. 330 c.c. e come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità. La decadenza rappresenta infatti una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. 21177/2025). Fondamentale è sempre l'interesse del minore, nonché un'accurata valutazione delle alternative. La misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale deve essere adottata infatti solamente quando non sono possibili altre soluzioni. Non si tratta di una sanzione per comportamenti inadeguati dei genitori, ma una misura finalizzata esclusivamente alla tutela del benessere del minore (Cass. 32004/2025). La cassazione, pertanto, in un momento storico in cui i media commentano quasi quotidianamente provvedimenti giudiziari che incidono pesantemente sulla vita dei minori, fissa dei limiti ben precisi che i giudici di merito devono tener presenti di fronte alle situazioni concrete e che servono da guida e da limite per ogni decisione che riguarda un minore. |