Mancata ammissione della prova e rigetto della domanda per inosservanza dell’onere probatorio
24 Febbraio 2026
Massima La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. Il caso Tizia conveniva in giudizio la società che gestiva un parco giochi acquatico, chiedendone la condanna - per violazione di norme di comune prudenza ai sensi dell'art. 2043 c.c., in subordine per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. o, in via ulteriormente gradata, ex art. 2051 c.c. quale custode della struttura - al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro mortale occorso al proprio coniuge all'interno della struttura. La domanda veniva rigettata in entrambi i gradi di merito. Tizia proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 115,116,177,187,188,189 e 244 c.p.c., per non aver la corte d'appello ammesso la prova testimoniale articolata al fine di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi. In particolare, la ricorrente deduceva che erronea era la valutazione laddove erano stati ritenuti irrilevanti alcuni capi, ininfluenti altri, aventi ad oggetto giudizi o valutazioni altri ancora, denunciando altresì l'omessa pronuncia sull'ammissibilità in relazione ad ulteriori capi. La questione La pronuncia in commento esamina la questione del rapporto tra la mancata ammissione della prova ed il rigetto della domanda per inosservanza dell'onere probatorio al cui assolvimento la prova richiesta era diretta. Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte, nell'esaminare il motivo di ricorso, ha dapprima richiamato la propria monolitica giurisprudenza secondo cui il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei princìpi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (Cass. civ., 14 dicembre 2024, n. 32547; Cass., sez. lav., 21 novembre 2022, n. 34189; Cass. civ., 10 settembre 2004, n. 18222). Nel caso in esame, il giudizio di irrilevanza ed ininfluenza espresso dalla sentenza impugnata è risultato, oltre che del tutto immotivato, inficiato da logica incoerenza, poiché i capitoli della prova orale così valutati avevano ad oggetto, con la formulazione specifica e separata prescritta dall'art. 244 c.p.c., l'accadimento di vita e la dinamica del sinistro mortale, riguardata sotto plurimi e dettagliati aspetti spazio-temporali, esponendo circostanze astrattamente idonee a giustificare una ricostruzione della vicenda fattuale in termini conformi a quanto prospettato a suffragio della domanda risarcitoria e diversi (se non addirittura contrapposti) rispetto a quanto emergente dagli atti della indagine penale, considerati invece decisivi dal giudice d'appello. Analogamente, in relazione al rigetto della prova per testi sui capi asseritamente contenenti «mere valutazioni e giudizi», non risulta condivisibile, secondo la Suprema Corte, la valutazione del giudice di merito, posto che i predetti capi erano inerenti ad elementi fattuali di natura oggettiva, suscettibili di cadere sotto la percezione sensoriale umana. Carente di giustificazione è, da ultimo, la mancata ammissione della prova testimoniale riferita ai capitoli concernenti elementi fattuali rilevanti, siccome in abstracto idonei a dimostrare che il sinistro si era verificato come narrato da parte attrice nonché ad invalidare la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata. L'escussione testimoniale su dette circostanze - in ogni caso da compiere con espunzione di apprezzamenti o valutazioni soggettive del teste - richiesta ai giudici di merito dalla ricorrente (con tempestiva articolazione dell'istanza nel giudizio di primo grado, reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni e successiva formulazione di motivo di appello al riguardo: cfr., in ordine al rispetto di tali oneri, Cass. civ., 4 aprile 2022, n. 10767) appariva dunque tale da poter dimostrare, in punto di fatto, la veridicità dell'assunto attoreo, cioè una differente eziologia dell'evento mortale, presupposto per affermare la responsabilità (quantomeno concorrente) della convenuta nella causazione dell'evento. Il rigetto della prova orale statuito dal giudice d'appello ha comportato, in tal modo, anche la lesione del diritto di difesa, in relazione, in particolare, al diritto di provare il fondamento della propria pretesa: e tanto in forza del principio, più volte enunciato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio integra un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo (in tal senso, oltre alla già citata Cass. civ., 14 dicembre 2024, n. 32547, anche Cass. civ., 30 settembre 2019, n. 24205, nonché Cass. civ., 21 aprile 2005, n. 8357). La Suprema Corte ha, quindi, accolto il motivo in esame, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d'appello perché, previo ampliamento del compendio istruttorio con le escussioni testimoniali e l'eventuale esercizio dei poteri officiosi di acquisizione di informazioni dalla P.A. e di disposizione di una CTU, procedesse ad un nuovo giudizio. Osservazioni La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (Cass. civ., 14 aprile 2025, n. 9731; Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867). È, invece, possibile, in sede di legittimità, sindacare il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni se questo è basato su erronei princìpi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (ex multis, Cass. civ., 14 dicembre 2024, n. 32547, la quale ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni subiti da un'imbarcazione, non aveva ammesso la prova testimoniale perché generica, in quanto volta a dimostrare solo la predisposizione di preventivi, sebbene i capitoli di prova fossero diretti a dimostrare le circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'affondamento dell'imbarcazione e, di conseguenza, la riferibilità dei danni riportati all'evento dedotto). Tale ipotesi di illogicità ricorreva nella fattispecie in esame, in cui la Suprema Corte non ha condiviso il giudizio di irrilevanza ed ininfluenza espresso dalla sentenza impugnata, risultando lo stesso, oltre che del tutto privo di motivazione, anche incoerente. La mancata ammissione della prova testimoniale, richiesta fin dal primo grado di giudizio dalla parte attrice, aveva determinato il rigetto della domanda risarcitoria per mancato assolvimento dell'onere probatorio, ma ciò ha finito per risolversi, all'evidenza, in una sorta di «corto circuito» processuale, in quanto il giudice del merito non può dapprima non ammettere i mezzi istruttori richiesti dalla parte e poi rigettare la domanda di questa perché non provata, qualora quei mezzi erano diretti proprio all'assolvimento dell'onere probatorio asseritamente rimasto inadempiuto. Si concretizza, invero, una lesione del diritto di difesa, sotto il profilo del diritto di provare il fondamento della propria pretesa giudiziale. La pronuncia in esame risulta, allora, condivisibile, in quanto, per consolidata giurisprudenza, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio integra un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo (Cass. n. 32547/2024, cit.; Cass. civ., 25 giugno 2021, n. 18285, la quale ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della neonata deceduta, sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova - poi non ammessi - volti a dimostrare le sofferenze patite in conseguenza del lutto; Cass. civ., 30 settembre 2019, n. 24205; Cass. civ., 21 aprile 2005, n. 8357; Cass., sez. lav., 21 ottobre 1992, n. 11491; Cass. civ., 9 novembre 1981, n. 5915; Cass. civ., 21 marzo 1979, n. 1627; Cass. civ., 19 luglio 1975, n. 2867; Cass. civ., 2 marzo 1963, n. 789). Si è, inoltre, precisato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza, tutte le volte in cui il mezzo stesso sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia, con la conseguenza che, potendo la Suprema Corte controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti, la sentenza di merito va cassata per vizio inerente alla motivazione allorché tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto, che, quale risulta dalla sentenza impugnata, si riveli incompleto, incoerente od illogico (Cass. n. 8357/2005, cit.). In sostanza, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. civ., 29 novembre 2024, n. 30721, la quale ha cassato la sentenza impugnata che non aveva ammesso la prova testimoniale relativa ad una domanda di addebito della separazione, tralasciando di considerare che anche un unico episodio di violenza può determinare l'addebitabilità richiesta, esonerando il giudice da ogni comparazione delle condotte dei due coniugi circa l'insorgenza della crisi familiare; Cass., sez. lav., 1° luglio 2024, n. 18072; Cass. civ., 17 giugno 2019, n. 16214; Cass., sez. lav., 8 gennaio 2015, n. 66). |