Contestazione disciplinare nel pubblico impiego: omessa comunicazione e inesistenza del procedimento

La Redazione
24 Febbraio 2026

Nel pubblico impiego contrattualizzato la contestazione disciplinare è atto essenziale e insostituibile di garanzia: la sua omissione determina l’inesistenza del procedimento e integra, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 9-ter, d.lgs. n. 165/2001, un’ipotesi di irrimediabile compromissione del diritto di difesa, non sanabile da successiva conoscenza aliunde degli addebiti. Non è quindi sufficiente che il lavoratore venga a sapere degli addebiti tramite altri atti del procedimento.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 3857 del 20 febbraio 2026, ha accolto il ricorso di un dipendente della ASL Napoli 1 Centro avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato il 20 luglio 2023.

In appello la ASL aveva visto riconosciuta la validità del recesso nonostante l'errore nell'indirizzo di spedizione della contestazione disciplinare, mai pervenuta al lavoratore, ritenendosi sufficiente la successiva conoscenza degli addebiti tramite il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare. La Corte territoriale aveva inoltre richiamato giurisprudenza di legittimità sulla tardività della contestazione, equiparandola, nella sostanza, al caso di omessa contestazione.

La Cassazione ha qualificato come inconferente tale richiamo giurisprudenziale, evidenziando la radicale differenza tra contestazione tardiva e contestazione mancante: nel primo caso il diritto di difesa è solo affievolito dal tempo trascorso, nel secondo è compromesso in radice, poiché il procedimento si sviluppa senza che l'incolpato conosca formalmente gli addebiti.

La Corte ha escluso che l'omessa contestazione possa essere sanata ex post per raggiungimento dello scopo, neppure ove il contenuto degli addebiti sia conosciuto tramite atti successivi, affermando che la contestazione disciplinare è atto essenziale e indefettibile di garanzia, funzionale all'esercizio pieno del diritto di difesa sin dall'avvio del procedimento.

Richiamando l'art. 55-bis, comma 9-ter, d.lgs. n. 165/2001, la Cassazione ha chiarito che la clausola che esclude l'invalidità per violazioni procedurali incontra un limite nelle ipotesi in cui il diritto di difesa risulti “irrimediabilmente compromesso”, situazione che deve ritenersi senz'altro ricorrente in caso di radicale difetto di contestazione, assimilato, nella continuità con la giurisprudenza precedente, all'inesistenza stessa del procedimento disciplinare. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

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