«Daspo antirissa» e «Daspo antirissa aggravato»: la decisione della Corte costituzionale
23 Febbraio 2026
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata, rispetto all'art. 13 della Costituzione, la questione relativa alla legittimità costituzionale del divieto di accesso a determinati pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento – il cosiddetto «Daspo antirissa» – previsto dall'art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017, come convertito. La sentenza ha ricordato che «a fronte di nuove sfide mosse al bene primario della sicurezza pubblica il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha previsto una pluralità di risposte: tra le quali, accanto a essenziali misure non limitative della libertà personale – come il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, la lotta alle dipendenze, la disciplina delle armi, interventi di natura urbanistica per migliorare le condizioni di vita nelle periferie e nelle aree depresse, nonché adeguate politiche sociali – si annoverano anche le misure di prevenzione». Rispetto a queste ultime, la pronuncia ha affermato che il divieto di accesso, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, limitato a luoghi «specificamente individuati», collegati a fatti commessi o a frequentazioni rilevanti, non determina un sacrificio quantitativamente idoneo ad incidere sulla libertà personale. Poiché il destinatario del provvedimento è libero di frequentare altri esercizi pubblici, rimanendo così in grado di mantenere relazioni sociali al di fuori degli specifici locali oggetto del divieto, tale misura non comporta una restrizione della libertà personale. In questo quadro, il legislatore può quindi legittimamente affidare all'autorità di pubblica sicurezza l'adozione del «Daspo antirissa» nel rispetto del principio di proporzionalità. Diversa, invece, la valutazione svolta dalla sentenza con riferimento al «Daspo antirissa aggravato» o «provinciale». La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017 nella parte in cui non prevede che il provvedimento del questore sia sottoposto alla convalida dell'autorità giudiziaria, secondo il modello già previsto per analoghe misure di prevenzione (come nel caso dello stesso «Daspo antirissa» con obbligo di firma). Secondo i giudici, l'estensione del divieto potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dell'intero territorio provinciale, l'indeterminatezza della misura che si estende anche agli spazi circostanti ai locali, la possibile incidenza sul luogo di dimora abituale del prevenuto, unitamente alla durata della misura e al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione, comportano un'afflittività tale da configurare una restrizione della libertà personale. |