Infortunio in piscina e tappetino ripiegato: nessuna responsabilità del custode
25 Febbraio 2026
La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3652 del 17 febbraio 2026, torna a pronunciarsi sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.del gestore di impianti sportivi per gli infortuni occorsi agli utenti all'interno dei locali accessori, nella specie lo spogliatoio di una piscina. Il caso trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da una praticante di nuoto che, al termine dell'allenamento, uscita dalla doccia e diretta verso l'appendiabiti, inciampava in un tappetino parzialmente arrotolato, poggiando il piede destro in una pozza d'acqua, perdeva l'equilibrio e riportava la frattura del piede sinistro contro la parete dello spogliatoio. L'attrice aveva agito nei confronti della società gestrice della piscina, invocando la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in subordine ex art. 2043 c.c. Il Tribunale di Roma, all'esito dell'istruttoria, accoglieva la domanda e condannava la società al risarcimento di euro 16.000. La convenuta, rimasta contumace in primo grado, proponeva appello. La Corte d'appello di Roma riformava integralmente la decisione, rigettando la domanda risarcitoria e condannando l'attrice alle spese di entrambi i gradi. Investita del ricorso principale della danneggiata e del ricorso incidentale della società, la Cassazione affronta due profili:
Quanto al primo profilo, la Suprema Corte ritiene infondate le censure sulla violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. La Corte territoriale aveva accertato, sulla base della prova testimoniale, che la danneggiata frequentava da tempo la struttura, conosceva che il tappetino veniva spesso lasciato parzialmente ripiegato, che il pavimento tra docce e spogliatoio era costantemente bagnato e che l'illuminazione era accesa o comunque attivabile con breve ritardo tramite sensori. Ne deriva che la situazione di pericolo era percepibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza. Richiamando il precedente in tema di scivolata sul bordo piscina (Cass. n. 9009/2015), la Cassazione ribadisce che il rischio di scivolare in luoghi normalmente bagnati rientra nel “rischio generico proprio dei luoghi”, che l'utente deve fronteggiare con adeguata prudenza (calzature idonee, attenzione massima), sicché la condotta colposa del danneggiato può integrare il caso fortuito, interrompendo il nesso causale ai sensi dell'art. 2051 c.c. È ritenuta ammissibile, in appello, la deduzione del caso fortuito da parte del custode rimasto contumace in primo grado, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto, alla luce dell'orientamento già espresso da Cass. n. 11015/2011 e Cass. n. 13005/2016. Diversa la conclusione sulle spese: la Cassazione accoglie il motivo relativo alla condanna alle spese del primo grado in favore della società contumace, richiamando la giurisprudenza secondo cui presupposto indefettibile della condanna alle spese è l'effettivo loro sostenimento per attività difensiva. Non potendo la parte contumace aver sopportato alcun costo, è illegittima la liquidazione delle spese del primo grado in suo favore. La statuizione è pertanto cassata senza rinvio, con decisione nel merito di eliminazione della condanna alle spese di primo grado, mentre il resto del ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale è dichiarato assorbito. |