La riduzione dell’impianto fotovoltaico installato dal singolo condomino
25 Febbraio 2026
Il Legislatore con l'art. 1122-bis, comma 2, c.c. consente l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Tuttavia, qualora si rendano necessarie “modificazioni delle parti comuni”, l'interessato dovrà darne comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi; in tal caso, l'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al comma 5 dell'art. 1136 c.c., adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio. Oltre a ciò, come indicato dalla norma in commento, ai fini dell'installazione degli impianti citati, l'assemblea provvede, a richiesta degli interessati, “a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni”, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto; l'assemblea, infine, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. Per meglio dire, la preventiva comunicazione (con relazione tecnica) del condomino all'amministratore serve per fornire le indicazioni sull'installazione dell'impianto e, quindi, la possibilità dell'assemblea di valutare un eventuale diniego. Difatti, il singolo condomino non ha un diritto assoluto e senza limiti di posizionare impianti fotovoltaici sul lastrico solare, dovendo sempre considerare anche l'interesse degli altri condomini. In tal senso, è legittima la delibera che nega il consenso quando la realizzazione “può limitare o compromettere” il diritto dei singoli condomini di far un uso legittimo più intenso della cosa comune e con possibilità di avere effetti pregiudizievoli per l'edificio (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2017, n. 28628). Premesso ciò, in riferimento al quesito in esame, l'installazione di un impianto fotovoltaico costituisce uso esclusivo della cosa comune se impedisce il pari utilizzo agli altri comproprietari, rendendo legittima la richiesta di ridimensionamento dell'impianto fino alla concorrenza della quota spettante al singolo (Trib. Trani 17 gennaio 2025, n. 66: nel caso in esame, l'impianto non consentiva agli altri condomini di effettuare impianti analoghi e, comunque, riservando a ciascuno di essi uno spazio eccessivamente limitato ed insufficiente per premetterne un efficace utilizzo). Quindi, in questi casi è possibile il ridimensionamento dell'impianto fino a concorrenza della porzione del bene comune effettivamente corrispondente alla propria quota, con conseguente liberazione dello spazio comune per le analoghe finalità degli altri condomini. |