I quattro tipi di danno catastrofale tra presunzioni giuridiche e dato scientifico

26 Febbraio 2026

L’ordinanza n. 468/2026 della Cassazione riafferma la prova presuntiva del danno da lucida agonia, censurando l’esigibilità di una dimostrazione diretta della consapevolezza dell’exitus

Massima

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, la sofferenza psichica patita dal danneggiato che, pur versando in gravissime condizioni cliniche, rimanga lucido fino a ridosso del decesso può essere accertata in via presuntiva sulla base degli elementi obiettivi risultanti dalla documentazione sanitaria, non potendosi esigere una prova diretta della percezione dell’ineluttabilità della morte, ontologicamente impossibile.

Il caso

L'ordinanza n. 468 del 2026 della Corte di Cassazione trae origine da una vicenda di responsabilità sanitaria conclusasi con il decesso di un paziente ricoverato in gravissime condizioni cliniche. Dalla documentazione sanitaria acquisita in giudizio, ed in particolare dal diario infermieristico e dalla cartella clinica, emergeva come il paziente fosse rimasto vigile, cosciente e orientato sino a un momento estremamente prossimo alla morte, sopraggiunta a brevissima distanza dalla perdita dello stato di coscienza.

I congiunti del paziente agivano iure hereditatis, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale patito direttamente dal de cuius nel periodo intercorrente tra l'evento lesivo e il decesso. Accanto al danno biologico terminale, veniva specificamente domandato il ristoro del danno morale da lucida agonia, sul presupposto che il paziente avesse consapevolmente assistito allo spegnersi della propria vita.

La Corte d'Appello aveva escluso il riconoscimento di tale voce, ritenendo non sufficientemente provata la percezione soggettiva dell'ineluttabilità della morte. Avverso tale statuizione i congiunti proponevano ricorso per cassazione, denunciando l'illogicità della motivazione e la violazione dei principi in tema di prova presuntiva del danno morale.

La questione

La questione sottoposta all'esame della Suprema Corte concerne la configurabilità e la prova del danno non patrimoniale da lucida agonia, con particolare riferimento alla possibilità di fondarne l'accertamento su presunzioni semplici in presenza di un danneggiato in condizioni cliniche gravissime ma in stato di coscienza.

In altri termini, la Corte è chiamata a chiarire se, e a quali condizioni, la consapevolezza dell'imminenza della morte possa ritenersi presunta sulla base di elementi obiettivi desumibili dalla documentazione sanitaria, ovvero se sia necessaria una prova diretta della percezione soggettiva dell'exitus, per definizione difficilmente – se non impossibilmente – acquisibile.

Le soluzioni giuridiche

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione censura la decisione di merito, affermando un principio di particolare rilievo sistematico. La Suprema Corte riconosce che, in presenza di un paziente versante in condizioni cliniche gravissime, ma rimasto lucido fino a ridosso del decesso, la sofferenza interiore derivante dalla consapevole attesa della morte può essere accertata in via presuntiva, senza pretendere una prova diretta dello stato psicologico del danneggiato.

«La corte territoriale ha desunto a torto dall'essere stato il paziente vigile fino a quello che si dice aggravamento, cioè in una condizione tale da poter percepire le sue condizioni di salute personali in relazione - si badi - anche alle sue condizioni ambientali e dunque all'essere in una sede ospedaliera, la conseguenza che non egli non avesse avuto la consapevolezza della possibilità di una prossima fine, cioè un metus in tal senso.

Senonché, una simile consequenzialità sul piano logico non appare in alcun modo configurabile. L'essere vigile risulta essere solo una condizione che permette al soggetto di percepire ciò che accade alla sua persona, ma nulla rivela sul possibile significato che il soggetto attribuisce a ciò che percepisce circa il suo destino. Ed invece la corte di merito ha considerato la condizione dell'essere vigile come di per sé implicante per il de cuius l'esclusione di un possibile esito nefasto sulla sua vita.

La motivazione sotto tale profilo è talmente priva di logica da ridondare in motivazione inesistente. Anche l'ulteriore asserto motivazionale della corte di merito sostanziantesi nell'addebitare ai ricorrenti di non aver dato una prova positiva della percezione da parte del de cuius di un possibile esito finale infausto, appare insostenibile per assoluta illogicità nella sua altrettale assoluta genericità, là dove implica - appunto genericamente senza alcuna indicazione del contesto in cui il paziente si trovava e delle possibilità che il suo sentire fosse percepibile - che i ricorrenti dovessero dare una prova positiva della consapevolezza da parte del de cuius dell'approssimarsi - si badi anche solo possibile - della propria fine, quale sarebbe una espressa "dichiarazione" di tale consapevolezza da parte sua, evidentemente non esigibile nella grave situazione in cui versava e comunque da raccogliere da soggetti presenti (che non si sa chi potessero essere) non è dato, o - lo si dice per absurdum - "una lettura del suo pensiero».

In realtà, risponde semmai a massima di comune esperienza che una persona che venga a trovarsi nelle gravissime condizioni descritte in atti in sede ospedaliera (si veda a pagina 2 del ricorso la descrizione di quanto emergeva dal diario infermieristico e dal diario clinico e anche quanto evidenziato nella pagina 14 del ricorso) possa entrare nella previsione consapevole di una prognosi negativa del suo sopravvivere.

La Corte osserva come il danno morale, per sua natura, si collochi sul piano dell'interiorità e come, pertanto, il ricorso alla prova presuntiva assuma in tale ambito un ruolo centrale. La vigilanza e l'orientamento del paziente, attestati dalla documentazione clinica, costituiscono un fatto noto dal quale è logicamente inferibile, secondo l'id quod plerumque accidit, la percezione della gravità irreversibile della propria condizione e dell'approssimarsi della fine.

In questa prospettiva, la Corte ribadisce che il giudice di merito non può esigere una dimostrazione diretta della lucida agonia, ma deve valutare complessivamente il quadro probatorio, valorizzando gli elementi oggettivi idonei a fondare una presunzione grave, precisa e concordante della sofferenza patita.

Osservazioni

L'ordinanza n. 468 del 2026 si colloca in linea di continuità con precedenti arresti della Cassazione che hanno progressivamente riconosciuto l'autonomia del danno morale da lucida agonia rispetto al danno biologico terminale. Particolarmente significativo, in tal senso, è il richiamo all'ordinanza n. 36841 del 2022, con cui la Suprema Corte ha censurato le Tabelle di Milano nella parte in cui unificavano, in un'unica liquidazione, il danno biologico terminale e la sofferenza psichica connessa alla percezione dell'exitus, affermando la necessità di criteri distinti.

Tuttavia, pur a fronte di tali chiarimenti, la giurisprudenza di legittimità continua a utilizzare in modo non sempre rigoroso espressioni quali “danno catastrofale”, “danno da lucida agonia” e “danno morale terminale”, sovrapponendo sotto un'unica etichetta fattispecie profondamente diverse tra loro. Questa ambiguità terminologica finisce per riflettersi anche sul piano applicativo, alimentando incertezze nella liquidazione del danno (v., amplius, D. Spera, “Responsabilità civile e danno alla persona”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, pagg. 801 e ss.).    

Per tentare di ricondurre a coerenza il sistema, appare indispensabile interrogarsi su cosa la scienza medica intenda propriamente per agonia. La letteratura medico-legale e biochimica descrive l'agonia come una fase terminalissima del processo di morte, caratterizzata dal collasso progressivo e irreversibile delle funzioni vitali e da una durata generalmente molto breve.

Dal punto di vista medico e fisiologico, l'agonia non coincide con l'intero periodo che precede il decesso, né con la fase di malattia grave o terminale. La letteratura scientifica concorda nel definire l'agonia come una fase estremamente breve e terminalissima del processo di morte, immediatamente precedente l'apnea definitiva e l'arresto cardiaco.

L'articolo pubblicato sul Journal of Medical Ethics da Perkin e Resnik (The agony of agonal respiration: is the last gasp necessary? R M Perkin, D B Resnik, J Med Ethics 2002;28:164–169) chiarisce in modo inequivoco che l'agonia è identificata clinicamente con la cosiddetta respirazione agonica (agonal respiration o gasping), definita come “l'ultimo pattern respiratorio prima dell'apnea terminale”.

Tale fase può durare da pochi atti respiratori fino, in casi rari, a decine di minuti, ma resta comunque confinata a un arco temporale limitato, collocato alla soglia biologica della morte.

La respirazione agonica è un fenomeno facilmente riconoscibile, profondamente diverso da altri quadri di dispnea o insufficienza respiratoria: essa è caratterizzata da inspirazioni improvvise, profonde, seguite da espirazioni lente e irregolari, intervallate da periodi di apnea. Dal punto di vista neurofisiologico, si tratta di un riflesso del tronco encefalico, che non richiede l'integrità delle funzioni corticali superiori.

Sul piano biologico e biochimico, l'agonia rappresenta una risposta estrema dell'organismo a condizioni di ipossia gravissima. Gli studi di fisiologia respiratoria mostrano che il gasping compare solo quando la pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso scende a valori estremamente bassi, generalmente inferiori a 5–15 mmHg, livelli incompatibili con il mantenimento di una coscienza stabile

Le ricerche biochimiche sulle fasi terminali della vita evidenziano che durante l'agonia si verifica una profonda alterazione del metabolismo cellulare, con accumulo di lattato, acidosi metabolica severa, collasso delle funzioni mitocondriali e progressiva perdita dell'omeostasi ionica. In questo contesto, l'attività neuronale corticale risulta fortemente compromessa.

Uno degli articoli (Forensic Biochemical Markers to Evaluate the Agonal Period: A Literature Review, Enrica Rosato, Martina Bonelli, Marcello Locatelli, Ugo de Grazia, Angela Tartaglia, Fabio Savini and Cristian D'Ovidio,  Molecules 2021, 26, 3259) di area biochimica analizza i marcatori molecolari del morire, sottolineando come la fase agonica sia associata a una transizione irreversibile verso la morte cellulare programmata e necrotica, distinguendosi nettamente dalle fasi precedenti di malattia cronica o subacuta.

Un punto centrale del dibattito scientifico riguarda la possibilità che il soggetto in fase agonica provi dolore o sofferenza cosciente. La letteratura adotta un approccio prudente. Da un lato, la profonda ipossia cerebrale che caratterizza il gasping rende probabile uno stato di incoscienza o di coscienza fortemente alterata. Dall'altro lato, la scienza ammette che non è possibile escludere con certezza assoluta una residua percezione soggettiva.

Proprio questa incertezza epistemologica porta gli autori del Journal of Medical Ethics a sostenere che, sul piano clinico ed etico, sia corretto presumere la potenziale sofferenza del paziente agonico e adottare tutte le misure palliative necessarie ad alleviarla.

Alla luce della letteratura scientifica esaminata, risulta evidente che l'agonia non può essere intesa come una generica sofferenza consapevole prima della morte, né come un contenitore semantico capace di ricomprendere qualunque esperienza soggettiva di fine vita. Essa è, piuttosto, una condizione clinica ben definita, caratterizzata da specifici presupposti biologici, fisiologici e temporali.

Questa ricostruzione scientifica impone una riflessione critica sull'uso estensivo del termine “agonia” in ambito giuridico e medico-legale. Molte delle fattispecie che la giurisprudenza riconduce al cosiddetto “danno catastrofale” non presentano, in realtà, le caratteristiche proprie dell'agonia in senso scientifico, ma si collocano in fasi precedenti e ontologicamente diverse del processo del morire.

A partire dallo stesso caso esaminato dall'ordinanza n. 468 del 2026, emerge con chiarezza come la giurisprudenza continui a ricondurre pacificamente sotto la categoria del cosiddetto danno catastrofale una pluralità di fattispecie che, alla luce delle acquisizioni scientifiche, non presentano affatto le caratteristiche dell'agonia in senso proprio.

Un primo gruppo di decisioni riguarda ipotesi che possono essere ricondotte all'agonia in senso stretto, così come intesa dalla scienza medica. È il caso esaminato dal Tribunale di Treviso (Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, sentenza numero 278 del 15 dicembre 2022, R.G. n. 1741/2021, Giudice dott. Alberto Barbazza), nel quale il decesso era preceduto da una fase terminalissima di durata estremamente breve, caratterizzata dalla presenza di respirazione agonica o gasping. Qui la sofferenza risarcita si colloca in un arco temporale minimo, privo di reali possibilità terapeutiche, e presenta quelle caratteristiche biologiche e fisiologiche che la letteratura scientifica associa propriamente all'agonia.

Ben diversa è la fattispecie che emerge da un secondo gruppo di pronunce (ad esempio Tribunale di Roma, Sezione XIII Civile, sentenza 29 dicembre 2020, n. 18649, R.G. n. 9942/2017), relative a pazienti che, a seguito di un evento traumatico o di una patologia acuta, vengono ricoverati in ambiente ospedaliero e sottoposti a trattamenti sanitari attivi. In tali situazioni, pur a fronte di condizioni cliniche gravissime, l'esperienza soggettiva del paziente non è riducibile alla mera attesa della morte. Accanto alla percezione del rischio di un esito infausto, deve logicamente presumersi la persistenza di una speranza di salvezza, alimentata dall'attività sanitaria posta in essere e dall'intervento dei medici. La sofferenza patita, pur intensa, si colloca quindi in una dimensione ontologicamente diversa rispetto all'agonia terminale in senso scientifico.

Un'ulteriore tipologia di casi è rappresentata dalle patologie a prognosi infausta ma a decorso non immediatamente terminale, come quelle oncologiche, esaminate, ad esempio, dal Tribunale di Gorizia (Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, sentenza 7 novembre 2023, n. 196, R.G. n. 164/2022, Giudice dott. Gabriele Allieri). In tali fattispecie, il paziente è inserito in un percorso terapeutico che prevede ancora la somministrazione di chemioterapia o immunoterapia, sebbene con probabilità di guarigione estremamente ridotte. La consapevolezza della gravità della malattia e della possibile evoluzione letale si sviluppa in un arco temporale più ampio e si accompagna alla prosecuzione di cure attive, rendendo improprio assimilare tale esperienza alla fase agonica propriamente detta.

Infine, la giurisprudenza riconduce al danno catastrofale anche le ipotesi di lunga patologia giunta alla fase palliativa, come nel caso deciso dal Tribunale di Torino (Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, sentenza n. 2183/2024, R.G. n. 9324/2019, Giudice dott.ssa Raffaella Bosco). Qui il paziente, affetto da patologia oncologica, viene dimesso dall'ospedale e preso in carico per cure palliative al domicilio o in hospice, in un contesto nel quale l'irreversibilità del quadro clinico è pienamente percepibile. Si tratta di una sofferenza che può protrarsi nel tempo, caratterizzata da una consapevolezza matura e progressiva della fine imminente, ma che, ancora una volta, non coincide con l'agonia in senso biologico, intesa come fase terminalissima e di brevissima durata.

L'ordinanza n. 468 del 2026 conferma, ancora una volta, che il danno da lucida agonia non può essere trattato come una categoria uniforme e indifferenziata. Il confronto con la scienza medica e l'analisi delle dimostranze giurisprudenziali mostrano come sotto l'etichetta di danno catastrofale convivano fattispecie profondamente diverse per durata, intensità e qualità della sofferenza patita.

Appare quindi auspicabile un'evoluzione del sistema risarcitorio verso una maggiore tipizzazione delle ipotesi, anche ai fini della liquidazione equitativa, distinguendo tra l'agonia in senso stretto, la sofferenza consapevole in ambito ospedaliero con finalità salvifiche, la consapevolezza maturata durante percorsi terapeutici a prognosi infausta e, infine, la sofferenza propria della fase palliativa terminale.

Solo un simile sforzo di precisazione concettuale potrà consentire di superare le attuali incertezze applicative e di garantire una liquidazione del danno realmente proporzionata alla natura e all'intensità del pregiudizio subito, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.