Decreto sicurezza pubblicato in GU: le principali novità
25 Febbraio 2026
Il testo del decreto-legge è articolato in quattro capi: Capo I – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica (artt. 1 – 11); Capo II - Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle Forze di polizia (artt. 12 – 25); Capo III - Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata (artt. 26 – 27); Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale (artt. 28 - 32). Il provvedimento si compone di 33 articoli. Di seguito, le principali novità introdotte. Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere. L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 23/2026 introduce un nuovo reato punendo «chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente i centimetri otto». La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. Le sanzioni amministrative accessorie consistono nella: a) sospensione della patente, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla. Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile. L'art. 2 del d.l. n. 23/2026 introduce un ampliamento dei reati per i quali è previsto l'ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni. Tra i reati figurano lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia se commessi con armi o strumenti vietati, in modo assoluto o senza giustificato motivo. Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato. L'art. 3 del d.l. n. 23/2026 amplia la fattispecie di furto con destrezza, facendovi rientrare anche la sottrazione di mezzi di pagamento elettronici, dispositivi informatici e beni di rilevante valore. È introdotto all'art. 628-bis c.p. il nuovo reato di «rapina aggravata da gruppo organizzato», punito con la reclusione da dieci a 25 anni e multa da 6.000 a 9.000 euro. Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilita' di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche. L'art. 4 interviene con riferimento al d.l. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/2017. In particolare, all'art. 9, dopo il comma 3, è previsto l'inserimento del comma «3-bis», secondo il quale «il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalita' o di illegalita', nelle quali e' disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'art. 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al d.p.r. n. 309/1990, o per i reati di cui agli artt. 4 e 4-bis della legge n. 110/1975, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza». Dopo il comma 3-bis, il comma ter prevede che «le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu' volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati». Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. L'art. 5 del d.l. n. 23/2026 prevede l'aggiunta all'art. 73, comma 7-bis, d.p.r. n. 309/1990, del seguente periodo «Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato». Disposizioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'art. 7 del d.l. n. 23/2026 prevede il contestato «fermo di prevenzione». In particolare, al d.l. n. 59/1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/1978, dopo l'art. 11 e aggiunto l'art. 11-bis «..gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli artt. 4 e 4-bis della legge n. 110/1975, e agli artt. 5 e 5-bis della legge n. 152/1975, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore». Disposizioni in materia di sicurezza stradale. L'art. 8 del d.l. n. 23/2026 prevede l'aggiunta all'art. 192 del codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992, del seguente comma che introduce una nuova fattispecie di reato «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni». Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonche' del personale che svolge attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario. L'art. 11 del d.l. n. 23/2026 prevede l'estensione dell'art. 583-quater c.p. alle lesioni contro dirigenti scolastici, docenti e personale ferroviario addetto ai controlli; previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Disposizioni in materia di attivita' d'indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione. L'art. 12 prevede modifiche all'art. 335 del codice di procedura penale, con l'inserimento, dopo il comma 1-bis del comma 1-bis.1, secondo cui «il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, procede all'annotazione preliminare, in un separato modello - da introdursi con apposito decreto del ministro della Giustizia in base all. art. 13 del d.l. - del nome della persona cui è attribuito il fatto». Inoltre, è introdotto il nuovo art. 335-quinquies (Attivita' di indagine in presenza di cause di giustificazione) secondo il quale, tra l'altro, « nei casi di cui all'art. 335, comma 1-bis.1, alla persona cui e' attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa». Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identita'. Per quanto riguarda le disposizioni in tema di immigrazione, l'art. 28 del d.l. n. 23/2026 prevede l'inserimento, all'art. 32 della legge n. 354/1975 del seguente periodo «I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'art. 26 del relativo regolamento di esecuzione. Nella medesima cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo art. 26.». |