Divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione e maltrattamenti aggravati in presenza di minori

La Redazione
26 Febbraio 2026

In tema di esecuzione della pena, il divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, comma 9, c.p.p. opera quando l’aggravante ostativa è contestata e ritenuta in sentenza, a prescindere dal suo concreto peso sulla misura della pena.

In tema di esecuzione della pena, ai fini del divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione ex art. 656, comma 9, c.p.p., rileva il solo accertamento, nel titolo esecutivo, della circostanza aggravante ostativa formalmente contestata e ritenuta in sentenza, indipendentemente dalla sua incidenza sulla concreta determinazione della pena.
Ne consegue che, ove risulti condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato ai sensi dell'art. 572, secondo comma, c.p., la sospensione dell'esecuzione non è consentita, anche se il giudice della cognizione non abbia applicato uno specifico aumento di pena per detta aggravante, potendo ciò dipendere da scelte dosimetriche (come l'applicazione dell'art. 63, quarto comma, c.p.).

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