Fondo patrimoniale revocabile per sopravvenienza di figli
26 Febbraio 2026
Massima Dalla natura di atto di liberalità del fondo patrimoniale con effetto trasalivo discenderebbe, in ulteriore conseguenza, l'applicabilità dell'art. 809 c.c. e, dunque, la revocabilità per sopravvenienza di figli del disponente. Il caso Nel caso in esame il concessionario della riscossione aveva proceduto all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973, volta a garantire il pagamento di svariate cartelle, su beni immobili costituiti in un fondo patrimoniale. Il disponente conveniva, dunque, in giudizio gli zii, a favore dei quali aveva costituito il fondo patrimoniale, conferendo tre immobili di sua proprietà per far fronte ai bisogni della loro famiglia, formatasi trentacinque anni prima, chiedendo la declaratoria di nullità del fondo e, in subordine, la revoca parziale della donazione degli immobili per sopravvenienza di una figlia, natagli pochi mesi dopo l'attribuzione. Il Tribunale di Macerata, in primo grado, respingeva la domanda di nullità e, qualificando la costituzione traslativa del fondo patrimoniale quale donazione obnuziale, rigettava la domanda di revocabilità dell'atto per sopravvenienza di figli ai sensi dell'art. 805 c.c. Nello stesso modo si pronunciava in secondo grado la Corte di Appello di Ancona. Il soccombente proponeva ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, articolato in riferimento al numero 3 del comma primo dell'articolo 360 c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione degli art. 702 , 785 e 809 c.c., per avere la Corte d'Appello negato la revocabilità della donazione per sopravvenienza di figli, erroneamente applicando alla costituzione traslativa del fondo la disciplina della donazione obnuziale, sebbene dell'istituto non ricorresse nella specie alcun presupposto: il trasferimento a titolo gratuito dei beni non era avvenuto, infatti, né per la costituzione di una nuova famiglia né per un futuro matrimonio, trovando la costituzione del fondo causa nella sola volontà di contribuire ai bisogni di una famiglia formatasi trentacinque anni addietro, senza la presenza di figli minori. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione, affinché provveda al riesame della domanda subordinata di revocazione della costituzione traslativa del fondo patrimoniale per sopravvenienza di figli, in applicazione dei principi esposti; in particolare, verificando, sulla base dei fatti acquisiti, la natura di atto di liberalità della costituzione del fondo patrimoniale e la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 809 c.c. La questione La questione posta all’attenzione della Suprema Corte riguarda essenzialmente la qualificazione e l’inquadramento della natura giuridica dell’atto di costituzione traslativo del fondo patrimoniale, da parte di un terzo, in favore di famiglia già costituita e la sua riconduzione alla donazione obnuziale o alla categoria delle liberalità non donative, con le conseguenti ripercussioni di disciplina. Le soluzioni giuridiche In via preliminare e processuale, nonostante il decesso, nelle more del giudizio, di uno dei coniugi beneficiari del fondo patrimoniale e, quindi, la presa d'atto, da parte della Suprema Corte, della cessazione per scioglimento del matrimonio del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 171 c.c., la Cassazione non ha ritenuto cessata la materia del contendere, ritenendo persistente l'interesse del ricorrente alla corretta qualificazione della costituzione traslativa, al fine del conseguente riconoscimento del suo diritto alla revoca per sopravvenienza dei figli, in quanto, a differenza del fondo patrimoniale, la donazione obnuziale, non viene meno per sopravvenuto scioglimento del matrimonio. In accoglimento dell'unico motivo di ricorso, la Corte di Cassazione configura la natura liberale dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale diretto a fronteggiare i bisogni della famiglia, in quanto, anche qualora effettuato da entrambi i coniugi, esso non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge, ma atto a titolo gratuito, che non trova contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (in senso conforme Cass. sez. I, 08 agosto 2013, n. 19029; Cass. sez. VI - 1, 06 dicembre 2017, n. 29298). Dalla natura di atto diliberalità della costituzione del fondo patrimoniale discende, quale ulteriore conseguenza, l'applicabilità dell'art. 809 c.c. e, dunque, la sua revocabilità per sopravvenienza di figli. La Suprema Corte censura, in tal modo, la riconduzione della fattispecie, operata dai giudici di merito, della costituzione traslativa di fondo patrimoniale da parte di un terzo alla donazione obnuziale, come tale irrevocabile (art. 805 c.c.), effettuata solo in ragione della destinazione del fondo ai bisogni della famiglia, nonostante l'atto di disposizione non fosse stato compiuto né per un futuro matrimonio, né per la costituzione di una nuova famiglia, essendo i coniugi beneficiari già sposati da molti anni, in quanto incoerente con i presupposti previsti dalla legge. La norma dell'art. 785 c.c., nel definire la nozione di donazione obnuziale, si riferisce, testualmente, a una donazione fatta in riguardo di un determinato “futuro” matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi; dispone anche che tale donazione, seppure si perfeziona senza bisogno d'accettazione, non produce effetto “finché non segua il matrimonio”; secondo la formulazione letterale della norma, dunque, la “donazione in riguardo di matrimonio” si configura in riferimento a un matrimonio futuro e non ancora concluso. Il secondo comma dello stesso art. 785 c.c. prevede, poi, che l'annullamento del matrimonio importi la nullità della donazione, mentre il successivo art. 805 c.c. esclude che queste donazioni possano revocarsi per causa d'ingratitudine o per sopravvenienza di figli. In tal senso la Cote rimarca come la donazione obnuziale sia un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo, sia compiuta “in riguardo di un futuro determinato matrimonio”; tale precisa connotazione della causa negoziale deve espressamente risultare dal contesto dell'atto perché il legislatore ha voluto tipizzarlo nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo contraddistingue dalle altre donazioni (Cass. sez. VI - 2, 07 giugno 2017, n. 14203; Cass. sez. 2, 12 luglio 2006, n. 15873). Ove tali requisiti difettino, la qualificazione di donazione obnuziale non può ritenersi coerente con i presupposti previsti dalla norma per l'istituto, in quanto la costituzione del fondo per cui è giudizio era stata disposta per sovrintendere ai bisogni di una famiglia già costituita molti anni addietro. Osservazioni Con questa pronuncia, la Cassazione conferma, in coerenza con l'inequivocabile lettera della legge e con la peculiarità della disciplina, la qualificazione della donazione obnuziale, nonché la natura di atto di liberalità della costituzione del fondo patrimoniale traslativo e la sua conseguente soggezione al regime di revocabilità per sopravvenienza di figli ex art. 809 c.c. Il legislatore del 1975 ha introdotto nel Capo dedicato al regime patrimoniale della famiglia, una sezione specifica intitolata «Del fondo patrimoniale», senza offrire una definizione della figura in esame. Ai sensi dell'art. 167 c.c. “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”. Esso viene comunemente definito come un complesso di beni determinati destinati dal loro titolare a far fronte ai bisogni della famiglia e, quindi, ritenuto un patrimonio di destinazione e separato, volto a garantire il soddisfacimento dei bisogni familiari. Nonostante il vincolo d'indisponibilità reale impresso sui beni del fondo, il fondo non può definirsi un autonomo centro di imputazione di diritti, in quanto la titolarità dei beni (e/o dei diritti sui beni) che lo compongono resta, pur sempre, in capo al costituente o ai coniugi (Cass. 29 novembre 2000, n. 15297). Sotto quest'ultimo profilo emerge, con chiarezza, la sostanziale differenza con l'istituto della fondazione, ove, anche se lo scopo è destinato a vantaggio di una famiglia determinata (art. 28 c.c.), i beni diventano di titolarità esclusiva dell'ente-fondazione. Nonostante alcune voci contrarie in dottrina, si ritiene comunemente che il fondo patrimoniale costituisca uno dei regimi patrimoniali della famiglia, seppur dotato di caratteristiche proprie. Tale riconduzione rende applicabili al fondo le norme dettate per le convenzioni matrimoniali, per ciò che riguarda la forma ed il regime pubblicitario. Il vincolo di destinazione impresso sui beni del fondo comporta che, a norma dell'art. 170 c.c., l'esecuzione su di essi e sui loro frutti non può avvenire per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Come contropartita al vantaggio di sottrarre beni e frutti all'esecuzione forzata dei creditori «extra-familiari», grava sui coniugi un regime di destinazione dei frutti (art. 168, comma 2, c.c.), nonché un particolare regime di alienazione (art. 169 c.c.) e di amministrazione (art. 168 c.c.) dei beni in fondo. La costituzione del fondo può avvenire da parte di entrambi o anche di un solo coniuge; in tale ultimo caso si ritiene che il consenso dell'altro coniuge sia comunque necessario, trattandosi di una convenzione matrimoniale. Per espressa disposizione di legge, la costituzione del fondo patrimoniale può provenire da un terzo, anche per testamento. Il testo dell'art. 167 c.c. impone l'adozione dell'atto pubblico sia per la costituzione ad opera di un terzo che per la relativa accettazione da parte dei coniugi. In caso di rifiuto da parte di un coniuge all'accettazione della costituzione del fondo, non si ritiene esperibile il rimedio di cui all'art. 181 c.c., in quanto la norma dettata in materia di comunione legale (applicabile al fondo patrimoniale in virtù del richiamo contenuto nell'art. 168, comma 3, c.c.) riguarda solo gli atti di amministrazione relativi a beni già facenti parte del compendio comune. A differenza che nella donazione obnuziale (art. 785 c.c.), l'accettazione dei coniugi è requisito di perfezionamento della fattispecie; pertanto, fino a che questa non intervenga, i beni restano nella libera e completa disponibilità del terzo; l'art. 167, comma 2, c.c. sancisce, infatti, che la costituzione per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione da parte dei coniugi. Con la sentenza in commento la Suprema Corte conferma quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla natura dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale quale atto a titolo gratuito, anche nel caso in cui la titolarità dei beni costituiti in fondo resti in capo al conferente, senza produrre, pertanto, alcun effetto traslativo (conformi Cass. 17 marzo 2021 n. 7555; Cass. 19 febbraio 2020, n. 4175). In tal senso, ricorda la Cassazione, che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito (Cass. 2 febbraio 2006, n. 2327). Esso è tale sia quando provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, sia quando provenga da entrambi i coniugi, poiché, oltre a mancare una contropartita in favore dei costituenti, non sussiste alcuno obbligo di provvedere in tal senso. Dalla gratuità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale consegue, per la giurisprudenza, l'esperibilità dell'azione revocatoria da parte dei terzi (art. 2901 c.c.). In caso di costituzione attuata mediante conferimento di beni da parte dell'unico coniuge titolare o di un terzo, ossia di costituzione traslativa di fondo patrimoniale in favore dell'altro coniuge o di entrambi i coniugi da parte del terzo, posta, come detto, la gratuità dell'atto costitutivo, si discute sulla natura di tale attribuzione di diritti. Alcuni autori affermano trattarsi di donazione obnuziale, altri di liberalità non donativa. Sulla natura giuridica dell'attribuzione traslativa la Suprema Corte prende posizione, escludendo, nel caso di specie, la configurabilità di una donazione obnuziale, ricorrente esclusivamente quando la costituzione ad opera di uno dei futuri coniugi, o di un terzo, sia prevista con riguardo ad un determinato futuro matrimonio (evenienza non rinvenuta nel caso di specie, essendo i beneficiari già coniugati da diversi anni), e riconducendo la fattispecie nell'alveo delle c.d. liberalità non donative, ossia di quegli atti che hanno la caratteristica di produrre gli effetti propri della donazione (impoverimento di chi li compie e arricchimento del beneficiario) pur non essendo donazioni dal punto di vista tecnico-giuridico. L'interesse ad ottenere certezza sulla corretta qualificazione della costituzione traslativa del fondo patrimoniale quale donazione obnuziale non è solo teorica, ma di rilevante applicazione pratica, in quanto, mentre la donazione obnuziale non richiede accettazione (art. 785 c.c.), non è revocabile per sopravvenienza di figli (art. 805 c.c.) e non viene meno per sopravvenuto scioglimento del matrimonio; il fondo patrimoniale, al contrario, richiede espressamente l'accettazione dei coniugi (art. 167 c.c.) e termina a seguito dello scioglimento del matrimonio (art. 171 c.c.). Dalla premessa maggiore, ossia che l'ipotesi specifica di costituzione di fondo patrimoniale con conferimento di beni da parte di un terzo con atto tra vivi in favore di coniugi già uniti in matrimonio implica ipotesi di liberalità non donativa, la Suprema Corte fa derivare l'applicazione, oltre della specifica disciplina di cui agli artt. 167 e 171 c.c., anche della previsione dell'art. 809 c.c., in tema di revocazione per ingratitudine, per sopravveniva di figli e riduzione per integrazione della quota dei legittimari. Occorre, infine, precisare come la soluzione offerta dalla Suprema Corte non escluda, a priori, la riconducibilità della costituzione di fondo patrimoniale con conferimento di beni da parte di uno solo dei coniugi o di un terzo con atto tra vivi all'istituto della donazione obnuziale, limitandosi ad “escluderla” solo nel caso di specie, in ragione della rilevata assenza dei requisiti normativamente previsti dall'art. 785 c.c., come già argomentato da attenta dottrina, secondo la quale l'effetto liberale indiretto dell'attribuzione in fondo patrimoniale non si produrrebbe automaticamente, ma andrebbe necessariamente valutato caso per caso. Riferimenti Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2023. Iaccarino, Liberalità indirette. Enunciazione dell’intento liberale quale metodologia operativa, in Notariato e diritto di famiglia, 2011. Bianca Mirzia, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996. Quadri, La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata, Napoli, 2004. De Paola – A. Macrì, in Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1978. Finocchiaro – Finocchiaro, in Diritto di Famiglia, Milano, 1985. |