Impugnazione della cartella di pagamento in caso di mancata notifica del verbale di accertamento
26 Febbraio 2026
L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento non è un'azione «recuperatoria» in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata … Viceversa, quando viene «recuperata», dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione – che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva – non dimostra di avere eseguito tempestivamente e valida-mente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene «recuperato» è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. … se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione. |