La nozione ampia di controllo ai fini dell’inclusione nel valore in dogana delle royalties qualificabili come condizione della vendita
26 Febbraio 2026
Massima In tema di incidenza fiscale sul valore doganale delle royalties versate dall’importatore, il pagamento delle royalties costituisce “condizione di vendita”, alla luce di un controllo di fatto esercitato dal licenziatario sull’acquirente importatore. Tale controllo, che si può esprimere di fatto nell’esercizio un potere di costrizione o di orientamento di un primo soggetto su un secondo, e che richiede volta per volta all’interprete l’analisi di una pluralità di indicatori, va inteso in un’accezione ampia, come altresì riconosciuto dalla Corte UE Il caso La vicenda trae origine da una verifica ispettiva della Dogana su operazioni di importazione definitiva di merci (comprensive quindi dell’immissione in libera pratica ai fini daziari e di quella in consumo ai fini IVA), compiute dallo spedizioniere CAD Srl per conto della Alfa Europe SAGL, licenziataria di prodotti appartenenti al marchio Alfa Inc. (titolare dei marchi). La Dogana rilevò la mancata inclusione nel valore dichiarato nella dichiarazione doganale dell’importo versato alla licenziante per l’utilizzo del suddetto marchio, contestando di conseguenza maggiori dazi ed IVA all’importazione, veicolata con un avviso di rettifica dell’accertamento e di irrogazione di sanzioni amministrative. Il CAD ricorrente, che per tali operazioni doganali agiva in rappresentanza doganale indiretta (qui ritenuto solidalmente responsabile con l’importatore della fiscalità contestata), adì la CTP eccependo la mancata conoscenza dell’eventuale inclusione delle royalties nel valore della merce dichiarato in dogana (le quali, si premette, non incidono automaticamente sul valore solo perché pagate dall’importatore), sostenendo di essersi attenuta alla documentazione fornita dall’importatore, da cui l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 157 del Reg. 2454/93 (tale norma, definita D.A.C., fissa talune disposizioni d’applicazione del Reg. 2913/92, il quale istituisce un Codice Doganale Comunitario - C.D.C., vigente ratione temporis) ai fini della contabilizzazione in dogana delle royalties. Per chiarezza espositiva si rammenta che il complesso normativo doganale unionale, costituito dal CDC e dalle DAC, dal maggio 2016 è stato abrogato e sostituito definitivamente dal Reg. UE 952/2013 - Codice Doganale dell’Unione, c.d. CDU, dal Reg. delegato - RD 2015/2446 e dal Reg. di Esecuzione - RE 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU. Stante la riproposizione (non speculare) anche nel nuovo impianto normativo UE delle norme relative alla tassazione in dogana delle royalties liquidate dall’acquirente della merce, ci si riferirà anche a tali riferimenti normativi (v. art. 71, par. 1, lett. c), del CDU, e art. 136 del RE). Tornando al merito, i giudici della CTP accolsero le ragioni del CAD ed il successivo appello della Dogana fu rigettato, avendo ritenuto il giudice regionale di escludere che le royalties costituissero condizione per la vendita delle merci importate, non riscontrando una prova in tal senso, che avrebbe dovuto essere allegata dall’Ufficio, in uno all’assenza di elementi di responsabilità in capo allo spedizioniere, non emergendo prove nei suoi confronti, quale rappresentante indiretto, della conoscenza dell’eventuale obbligo di pagamento delle royalties da parte della licenziataria Alfa Europe SAGL. Le questioni e la soluzione della Corte 1. Le condizioni di vendita per i giudici di legittimità Con il primo motivo di ricorso la Dogana contestava le conclusioni della CTR circa il rapporto commerciale ed i rapporti (di controllo) tra la Alfa Inc. titolare del marchio (licenziante) ed i terzi produttori di beni contrassegnati dal predetto marchio, per cui era stato escluso, illegittimamente secondo l’Ufficio, che il pagamento delle royalties costituisse condizione di vendita. Tale motivo è stato accolto dalla Cassazione, ritenendo che la Dogana avesse offerto un’esauriente ricostruzione della documentazione disciplinante i rapporti tra la licenziante ed i terzi produttori della merce importata, chiarendo altresì in che termini fosse evidente la sussistenza dei presupposti per tener conto delle royalties, ai fini della determinazione del valore della merce importata. La Cassazione ricorda che la regola principale per il calcolo del valore in dogana, ai sensi dell’art. 29 del CDC (v. attuale art. 70 del CDU), è la verifica del «valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale», previa eventuale rettifica (v. C-116/12, p. 38, 44 e 50; C-430/14, p. 15; C‑306/04, p. 19; C‑291/15, p. 24) da effettuare conformemente agli artt. 32 e 33 del CDC (v. attuale art. 71 del CDU che contiene, allo stesso modo, gli elementi da aggiungere obbligatoriamente al valore dichiarato). Il valore, quale elemento dell’obbligazione doganale, come ribadito dalla Corte UE nel tempo (v. C-529/16, p. 28), deve sempre «riflettere il valore economico reale di una merce importata e tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico» (v. anche C-116/12, p. 40 nonché C-291/15, p. 26). Ciò posto, anche i diritti di licenza possono essere destinati ad incidere sulla determinazione del valore doganale, qualora i corrispondenti beni immateriali siano incorporati nella merce, così esprimendone o contribuendo ad esprimerne il loro valore economico (v. C‑306/04, p. 30). Qualora, quindi, il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate non ne includa il relativo importo, l’art. 32, par. 1, lett. c), CDC (idem l’art. 71 CDU, par. 1, lett. c)) stabilisce che al prezzo si addizionano (nel senso che devono essere addizionati) «i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare». Punto nodale in argomento è la necessità di verificare, volta per volta, l’esistenza o meno di una o più condizioni della vendita nonché la sua o la loro caratterizzazione, attività che richiede un’attenta analisi del contratto di vendita, al fine dell’eventuale obbligatoria inclusione delle royalties nel valore in dogana da dichiarare (v. ad es. le concl. dell’Avv. gen. P. Mengozzi in C-173/15, par. 26). Per tali motivi l’art. 147, par. 2, delle DAC, stabilisce che «quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell’articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: - si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa»(v. anche gli artt. 70, par. 2 del CDU nonché 129 e 136 RE). La Cassazione, di fatto richiamando nell’ordinanza la Corte UE sul punto, ricorda che la rettifica prevista dall’art. 32, par. 1, lett. c) del CDC (idem art. 71 CDU), ossia l’obbligo di addizionare l’importo al valore in dogana, «si applica laddove ricorrano le seguenti tre condizioni cumulative, vale a dire: in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare; e, in terzo luogo, che l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare» (v. C-173/15, p. 35 nonché C-76/19, p. 39). Se il diritto di licenza si riferisce ad un marchio commerciale o di fabbrica, ossia al diritto d’importare e di commercializzare prodotti riportanti marchi, l’art. 159 delle DAC specifica che al prezzo effettivamente pagato o da pagare va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza soltanto se: - il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all’importazione, - le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l’importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e - l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore. L’art. 160 delle DAC richiede, inoltre, che qualora l’acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza ad un terzo, le condizioni previste dal precedente art. 157, par. 2, ossia che il pagamento si riferisca alle merci oggetto della valutazione e che costituisca una condizione della vendita, «si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento» (v. anche l’art. 136, par. 4, lett. a), RE). Dato tale quadro giuridico, la Cassazione osserva che la disciplina generale fissata dal par. 2 dell’art. 157 delle DAC trova specificazione in quelle particolari, concernenti rispettivamente il caso in cui il diritto di licenza riguardi un marchio di fabbrica e quello in cui il corrispettivo del diritto debba essere versato ad un terzo, le quali identificano le condizioni di vendita delle merci in causa, che devono rispondere ai presupposti rispettivamente richiesti dagli artt. 159 e 160. Il problema è che, continua, in merito alla configurabilità del versamento dei diritti di licenza come condizione della vendita, né l’art. 32, par. 1, lett. c), del CDC né l’art. 157, par. 2, delle DAC precisano esattamente cosa debba intendersi per condizione di vendita delle merci da valutare (v. C-173/15, p. 57, nonché le concl. dell’Avv. gen. P. Mengozzi in C-173/15, par. 48). Un aiuto in tal senso è stato fornito dal precedente della Corte UE reso in C-173/15, richiamato dalla Cassazione in ordinanza, avente ad oggetto una controversia tra la società GE Healthcare e la Dogana tedesca, in merito ad una domanda di rimborso di taluni dazi all’importazione, ove la ricorrente contestava che l’importo dei corrispettivi di licenza di marchio, versato alla società M., non avrebbe dovuto essere aggiunto al valore in dogana delle merci che la GE aveva importato in UE da venditori extra UE appartenenti allo stesso gruppo di società (Gruppo GE). La Dogana tedesca contestò, invece, l’omessa dichiarazione dei corrispettivi della licenza, in quanto condizione di vendita delle merci. La GE Healthcare aveva concluso un contratto di licenza (trademark agreement) con la società M., appartenente al Gruppo GE, in base al quale la società M. concedeva alla GE Healthcare una licenza a titolo oneroso, non esclusiva, con cui l’autorizzava a servirsi del marchio del Gruppo GE per prodotti fabbricati e commercializzati e per servizi forniti a terzi. Ai fini del calcolo dell’importo dei corrispettivi, il contratto prevedeva, in particolare, le modalità con cui la GE Healthcare doveva trasmettere alla società M. informazioni relative ai prezzi, nonché le modalità di controllo del calcolo da parte di quest’ultima società. La società M. concedeva peraltro alla GE Healthcare, a titolo gratuito, una licenza non esclusiva che l’autorizzava ad apporre, a sua discrezione, il marchio sui prodotti da essa utilizzati a fini di controllo, su campioni, rottami o residui. La GE Healthcare veniva inoltre autorizzata ad utilizzare, in regime di esenzione da corrispettivi e diritti di licenza, prodotti recanti tale marchio nell’ambito dei propri rapporti commerciali con società (appartenenti allo stesso gruppo) legittimate a utilizzare la licenza a condizioni analoghe a quelle del contratto di licenza. Secondo il giudice del rinvio, in base al contratto di licenza, la società M. disponeva di ampi poteri di controllo e, in caso di violazione delle norme di qualità, poteva recedere dal contratto con un breve preavviso. La Corte UE lì concludeva che la società M., in quanto soggetto licenziatario e legato tanto al venditore quanto all’acquirente, «era il beneficiario dei corrispettivi o dei diritti di licenza relativi alle merci vendute» (p. 61) e che «i corrispettivi o diritti di licenza costituiscono una «condizione di vendita» delle merci da valutare allorché, in seno ad uno stesso gruppo di società, il pagamento di detti corrispettivi o detti diritti di licenza venga richiesto da un’impresa collegata tanto al venditore quanto all’acquirente e venga versato a questa stessa impresa» (p. 71). Dal caso C-173/15 è emerso che l’identificazione della condizione di vendita si traduce nel dovere di verifica se il venditore sia disposto, oppure no, a vendere le merci senza che sia pagato il corrispettivo del diritto di licenza. Il pagamento è, quindi, espressione di una condizione di vendita, qualora nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore (o la persona ad esso legata) e l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza rivesta un’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere (v. C-173/15, p. 60). Al p. 12 del commento n. 3 del comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana), relativo all’incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, si afferma che «si tratta di verificare se il venditore sia disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza». Tale condizione, però, può essere esplicita o implicita, senza che risulti necessariamente dalle disposizioni dell’accordo di licenza. Il comitato del codice doganale (v. art. 247 CDC, attuale art. 185 CDU) è stato istituito dal legislatore unionale con l’obiettivo di garantire una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in detto settore. In base all’articolo 249 del CDC, «il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente su iniziativa di questi oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro». Il comitato formula pareri o conclusioni le quali, «pur non essendo giuridicamente vincolanti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, in quanto tali, essere considerati strumenti validi per l’interpretazione del detto codice» (v. C-173/15, p. 45, nonché C‑11/05, p. 39 e 40; C‑165/07, p. 47; C‑2/13, p. 51). Per tali motivi lo stesso Avv. gen. P Mengozzi, nelle concl. a C-173/15, parr. 51-52, condivisibilmente osservava che è «del tutto corretto ritenere che il pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza costituisca una «condizione di vendita» delle merci importate qualora il venditore (o la persona adesso legata) non sia disposto a vendere o non possa vendere la merce senza che il corrispettivo o il diritto di licenza sia versato ovvero, in altre parole, qualora l’acquirente non possa acquistare le merci importate senza corrispondere il corrispettivo o il diritto di licenza». La valutazione della ricorrenza o meno di tale condizione spetta, in tal caso, sempre al giudice del rinvio (alla Corte UE è sottratto ogni controllo di merito in tal senso) alla luce dell’insieme dei documenti, tra i quali il contratto di licenza ed i contratti di vendita delle merci, nonché delle circostanze della controversia principale. È altresì compito dell’interprete (l’importatore piuttosto che l’ente verificatore o il giudice) verificare, volta per volta, in punto di fatto, «se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente» (v. C-173/15, p. 68). Sul punto, l’All. 23 delle DAC (Note interpretative in materia di valore in dogana all’articolo), in relazione all’art. 143, par. 1, lett. e) delle DAC, a norma del quale due o più persone sono considerate legate se l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra (idem l’art. 127, par. 1, lett. e), RE), stabilisce che si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda. Il controllo, ricorda la Cassazione in ordinanza, va inteso in un’accezione ampia e necessariamente casistica, in relazione alla quale «utili indicatori possono essere tratti dall’esemplificazione presente nel Commento n. 11 del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel Doc. TAXUD/800/2002, sull’applicazione dell’art. 32, par. 1, lett. c), del CDC». Tale documento annovera, tra gli elementi utili per determinare la presenza di un controllo, i seguenti: - il licenziante sceglie il produttore e lo impone all’acquirente; - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione); - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all’acquirente; - il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; - il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l’ importatore/l’acquirente rivende le merci; - il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc. – il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; - il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; il licenziante non autorizza l’acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell’ importatore; - il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; - le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); - le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante. Sulla base di tali argomentazioni la Cassazione, nell’ordinanza in commento, richiamando i suoi precedenti sul punto (Cass. nn. 8473 del 2018; 25438 del 2018; 25437 del 2018; 24996 del 2018), conclude nel senso che «il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza». Ha quindi cassato con rinvio, per l’assenza di una verifica di fatto, da parte del giudie del merito, circa il riconoscimento o l’esclusione se il titolare dei diritti immateriali fosse o meno dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e fosse il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza. Ciò perché, dalla documentazione contrattuale regolante il rapporto tra la ALFA, titolare dei marchi, e i terzi produttori, esportatori venditori della licenziataria, era emerso che la licenziante a) esercitava un potere di orientamento sul produttore, nonché anche poteri di controllo, tramite attività periodica di auditing su di essi; b) forniva i modelli da utilizzare per la produzione, definendo anche il carattere delle merci e la qualità dei componenti utilizzabili, con una conseguente produzione di specifica scelta della licenziante, per concezione e design; c) il produttore non era autorizzato a mostrare a terzi gli esemplari i disegni o comunque fornire informazioni riservate, relative al marchio, sottoposto a licenza. * 2. Le royalties come condizione della vendita delle merci da valutare La difficoltà della riconduzione del pagamento delle royalties nel valore in dogana al fine della loro daziabilità richiede la verifica, come detto case by case, per stabilire se la transazione può avvenire senza ed a prescindere dal pagamento di royalties o diritti di licenza, dal momento che questi non sono automaticamente inclusi nel valore in dogana ma solo se previsti quali condizioni di acquisto e/o di vendita. Un aiuto in tal senso proviene dall’art. 12, par. 2, del Modello OCSE di convenzione sul reddito e sul patrimonio, dal quale si può trarre una definizione generica di «royalties e diritti di licenza, intesi come quei compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico». Un ulteriore strumento di analisi è rappresentato dalle Linee Guida approvate dal comitato del valore in dogana (v. Doc. TAXUD/B4/2016 n. 808781) il quale evidenzia che, nei casi in cui le royalties siano da pagare, tali obblighi solitamente rilevano in contratti scritti e separati (contratti di licenza), che specificano l’oggetto della licenza, la natura dei diritti assegnati ed il know-how fornito, le responsabilità del licenziante e del licenziatario, il metodo di calcolo e di pagamento delle royalties e dei diritti di licenza, le conseguenze giuridiche del mancato pagamento degli stessi, etc., la cui analisi andrà affiancata a quella dei contratti di vendita nonché ai legami tra le due tipologie di contratti. Al riguardo, il doc. Taxud/B4/2016 n. 808781 afferma che «It is not intended that customs should seek to determine whether a seller can sell, or a buyer can buy the goods, in terms of independent or new criteria, without taking into account contractual provisions (including royalty contracts). Therefore, priority should be given to the commercial circumstances and the relevant contractual arrangements. All the circumstances surrounding the sale (and the import of the goods) should be examined if required. This includes, in particular, possible links between sale and licensing agreements and other relevant information. Each individual situation must be analysed based on all facts surrounding the sale and import of the goods, including contractual and legal obligation of the parties, and other pertinent information». Oltre a ciò, come già condivisibilmente sottolineato dalla Corte di cassazione (v. Ord. n. 13384/2019 e Ord. n. 17529/2019) e sopra accennato, i corrispettivi e i diritti di licenza dovuti dall’importatore costituiscono una condizione della vendita ai fini del valore in dogana non solo quando l’operazione è subordinata espressamente, nelle clausole dell’accordo di licenza (v. Cass., Ord. 18543/2023), all’assolvimento di tali pagamenti, ma anche quando tale rapporto di subordinazione si evince dal tenore delle clausole contrattuali (la condizione può essere implicita o esplicita - v. Cass. Ord. n. 15346/2019) che interessano anche differenti soggetti che possono intervenire nell’operazione medesima, quando ad esempio il venditore è soggetto diverso dall’avente diritto alla percezione delle royalties. La Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha richiamato in motivazione il Commento n. 11 del Comitato del Codice Doganale (doc. TAXUD/800/2002), contenente un elenco casistico di indicatori di possibili forme di controllo del licenziante sul fornitore o sull’acquirente, la combinazione delle quali, fatta eccezione per i semplici controlli di qualità (che non incidono mai ai fini del valore), potevano dimostrare una “relazione” e, quindi, l’inclusione dei corrispettivi, percepiti direttamente o indirettamente dal licenziante, tra le condizioni di vendita rilevanti ai fini del valore in dogana. Tale documento, però, proprio per la sua natura eminentemente “casistica”, è stato eliminato dalla successiva ed ultima versione del Compendium of Customs Valuation Texts (ed. 2018), ciò al fine di depurare i criteri di collegamento da una nozione astratta (casistica) e ricalibrare l’indagine sul singolo caso concreto (elementi fattuali). A tal fine si rammenta che, come ribadito anche dalla Dogana (v. Circ. n. 8/D/2016), per l’attrazione delle royalties nel valore della merce, occorre sempre valutare tutti gli elementi del singolo caso concreto, i rapporti intercorrenti tra tutti i soggetti dell’operazione, l’esistenza di un controllo di fatto o di diritto sul venditore, nonché, con la massima cura, il testo sia dei contratti di licenza sia di quelli di vendita. Emblematico della necessità di valutare, sempre, tutte le circostanze di ogni singolo caso, è il precedente della Corte UE reso in C-775/19, in cui i giudici del Lussemburgo hanno dovuto verificare i contorni della nozione di condizione di vendita, in relazione ad un pagamento effettuato dall’importatore UE, per un periodo limitato di 4 anni, come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva di sigari importati da Cuba, nella misura in cui l’importatore unionale si era obbligato a versare alla fornitrice esportatrice cubana, per il periodo suindicato, un importo annuo qualificato come compensazione, pari al 25% del fatturato annuo risultante dalle vendite esclusive di sigari cubani in Germania ed Austria. La Corte ha argomentato il rigetto della tesi dell’importatrice, includendo l’importo a compensazione nel valore in dogana, sostenendo che, sebbene i pagamenti a fronte di un diritto di distribuzione esclusiva, non già di diritti di proprietà intellettuale, non trovino riferimenti nella normativa unionale (elenco chiuso dell’art. 71 CDU), ciononostante occorre dare una lettura ampia (analogamente a quanto fatto dalla Cassazione in ordinanza) del principio per il quale il «prezzo effettivamente pagato o da pagare corrisponde al pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore per le merci importate e comprende tutti i pagamenti effettuati come condizione della vendita di tali merci». In tal modo, però, con una forzatura che non trova coerenza nel dato normativo (art. 71 CDU) la Corte ha dilatato l’elenco chiuso degli elementi che possono essere aggiunti al valore di transazione comunicato in dogana, consentendo, al ricorrere di condizioni per le quali viene data evidenza (pagamento a compensazione come condizione di vendita della merce) di attrare a tassazione l’importo separatamente corrisposto all’esportatore extra UE, affermando che sebbene nessuna disposizione unionale contenga una definizione della nozione di condizione della vendita, ciò nonostante «al fine di preservare la priorità del metodo del valore di transazione, le nozioni devono essere interpretate in senso ampio» (v. anche Cassazione 39978/2021). A differenti conclusioni è giunta la Corte UE in C-76/19, affermando (v. p. 52 e 55) il carattere chiuso dell’elenco dell’art. 71 del CDU contenente gli elementi che possono integrare il prezzo effettivamente pagato o da pagare in dogana e ribadendo che, nonostante le royalties possano incidere sul valore da dichiarare in dogana «quand’anche si riferiscano solamente in parte a dette merci», tuttavia ogni elemento aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare deve essere basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili. |