Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento: tra distinzione funzionale e oneri processuali
26 Febbraio 2026
Massima Nelle controversie per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, va ribadita la loro distinta funzione, essendo la prima destinata a sopperire all'incapacità di svolgere attività lavorativa e la seconda a sostenere la persona non autosufficiente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita. In materia di liquidazione dei compensi professionali in tali giudizi, la violazione dei minimi tariffari stabiliti dal d.m. n. 55/2014, in assenza di una analitica specificazione delle voci e delle relative riduzioni percentuali applicate, nonché di una adeguata motivazione in ordine all'eventuale deroga, comporta la cassazione della sentenza per violazione di legge. L'esercizio del potere discrezionale del giudice nella liquidazione, pur se ampio, incontra il duplice limite del rispetto dei parametri normativi e dell'obbligo di motivazione in caso di scostamento, specialmente al di sotto dei valori minimi. Il caso La vicenda processuale ha origine dal ricorso di una lavoratrice che, attraverso un accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare i requisiti sanitari per il riconoscimento sia della pensione di inabilità (l. n. 118/1971) sia dell'indennità di accompagnamento (l. n. 18/1980). A seguito di una prima consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che riconosceva il solo requisito per l'indennità di accompagnamento, negando quello per la pensione di inabilità, poiché le menomazioni erano state ricondotte a un infortunio in itinere già indennizzato dall'INAIL, la ricorrente ha proposto contestazione. Il Tribunale, disposta una nuova CTU, ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto alla sola indennità di accompagnamento e compensando per metà le spese di lite, con condanna dell'INPS al pagamento della residua metà. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando l'omesso esame di patologie non correlate all'infortunio, la violazione di legge per l'errata attribuzione della competenza esclusiva all'INAIL e, infine, la liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e accolto il terzo, cassando la sentenza con rinvio per la sola rideterminazione dei compensi. La questione L'ordinanza, pur risolvendo formalmente solo la questione sulle spese, affronta implicitamente ed esplicitamente tre nuclei tematici di grande rilevanza:
Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte, pur dichiarando inammissibili i motivi relativi al merito sanitario, offre con la sua decisione l'occasione per riepilogare i principi cardine in materia. Riconoscimento dei requisiti sanitari: pensione di inabilità e indennità di accompagnamento Sebbene la Corte non entri nel merito della questione sanitaria per l'inammissibilità dei motivi, la vicenda processuale evidenzia un punto cruciale del diritto assistenziale: la netta distinzione tra i presupposti per la pensione di inabilità e quelli per l'indennità di accompagnamento. Come chiarito dalla Corte Costituzionale (Corte cost., sent. 22 luglio 2020, n. 152), le due prestazioni assolvono a funzioni diverse. La pensione di inabilità (art. 12, l. n. 118/1971 per gli invalidi civili e art. 2, l. n. 222/1984 per i lavoratori) è volta a "sopperire alla condizione di bisogno di chi, a causa dell'invalidità, non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento" (Corte Cost., sentenza 22 luglio 2020, n. 152). Il suo presupposto è l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (Circolare INPS n. 83/2016). La giurisprudenza ha chiarito che tale nozione, introdotta dalla l. n. 222/1984, è unica e unitaria e attribuisce rilevanza al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" (Trib. Lecce, 18 gennaio 2024, sent. n.142). Tale requisito è più restrittivo di quello precedente che faceva riferimento alla impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro", il quale implicava una valutazione più ampia che teneva conto anche di fattori socio-economici (Trib. Lecce, 18 gennaio 2024, n.142) . L'attuale criterio, invece, esige che l'impossibilità lavorativa derivi esclusivamente dall'infermità o dal difetto fisico o mentale (Cass. civ., sez. VI, 13 maggio 2019, n. 12674) . Tuttavia, la valutazione non deve essere meramente astratta; occorre un'attenta analisi della concreta possibilità di reimpiego delle eventuali energie lavorative residue, tenendo conto delle generali attitudini del soggetto e della remuneratività dell'attività, che deve essere idonea ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (Trib. Lecce, sent. 4 Febbraio 2025, n.321). È stato inoltre precisato che alcuni requisiti, come la cancellazione da albi professionali, non sono elementi costitutivi del diritto, ma semplici condizioni di erogabilità della prestazione (conditiones iuris) (Trib. Messina, sent. 14 marzo 2024, n.511). Inammissibilità dei motivi di merito La Corte ribadisce con fermezza i limiti del giudizio di legittimità. Il primo motivo, rubricato come "omesso esame" ex art. 360, n. 5, c.p.c., è inammissibile perché non denuncia l'omissione di un "fatto storico" decisivo, ma critica la valutazione di un "elemento istruttorio" (la CTU), attività preclusa in sede di legittimità (Cass. SS.UU. n. 8053/2014). Il secondo motivo, pur formalmente dedotto come "violazione di legge" ex art. 360, n. 3, c.p.c., celava una richiesta di rivalutazione delle prove, anch'essa inammissibile (Cass. SS.UU. n. 34476/2019). Liquidazione dei compensi professionali È sul terzo motivo che la Corte si pronuncia nel merito, accogliendolo. La liquidazione delle spese era stata effettuata "in via complessiva, senza specificare il dovuto per ciascuna delle due fasi, e comunque al di sotto dei limiti". La Corte delinea il percorso corretto per la liquidazione: Valore della causa: Si applica l'art. 13, comma 1, c.p.c., calcolando il valore sulla base delle somme dovute per un biennio. Questo principio, consolidato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 10455/2015), distingue le prestazioni assistenziali (fondate sullo stato di bisogno e valutate sul biennio) da quelle previdenziali (che presuppongono un rapporto assicurativo e per le quali il valore si determina cumulando fino a dieci annualità ex art. 13, comma 2, c.p.c.) App. Reggio Calabria, sent. 2 Febbraio 2025, n.105; Cass. civ., sez. l., 19 luglio 2023, n. 21365) . Nel caso di specie, il valore ricade nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00. Osservazioni L'ordinanza in commento, pur avendo un dispositivo circoscritto alla statuizione sulle spese, offre una visione d'insieme su questioni nevralgiche del contenzioso assistenziale e processuale. Il primo punto di riflessione riguarda la distinzione, spesso sottovalutata nella pratica, tra pensione di inabilità e indennità di accompagnamento. La giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che si tratta di prestazioni con finalità e presupposti distinti (Corte cost., sent. 22 luglio 2020, n. 152). La pensione di inabilità è una prestazione di natura economica sostitutiva del reddito da lavoro, mentre l'indennità di accompagnamento è una provvidenza aggiuntiva, finalizzata a sostenere la persona nelle sue necessità esistenziali quotidiane, indipendentemente da qualsiasi capacità lavorativa. La corretta qualificazione dei requisiti sanitari per ciascuna prestazione è fondamentale per garantire la piena tutela del cittadino. Il cuore della pronuncia risiede, però, nell'accoglimento del terzo motivo. La Corte non si limita a constatare la violazione dei minimi, ma offre una guida dettagliata e rigorosa sulla liquidazione dei compensi. Questo passaggio assume particolare rilevanza pratica, data la frequenza con cui i giudici di merito, specie in cause seriali come quelle previdenziali, procedono a liquidazioni forfettarie e talvolta punitive. Il punto più interessante è il richiamo al dibattito sulla derogabilità dei minimi tariffari. La sentenza, pur elencando i diversi filoni giurisprudenziali, fonda la sua decisione su un principio che li accomuna: l'imprescindibile onere di motivazione. Anche le pronunce che ammettevano una deroga verso il basso la subordinavano a una "apposita e specifica motivazione". La sentenza in esame, quindi, sanziona non tanto la deroga in sé, quanto l'arbitrio del giudice che liquida un importo "a-parametrico" senza giustificazione. La mancata indicazione del calcolo analitico per fasi e l'assenza di motivazione sulla riduzione integrano una violazione di legge che rende la statuizione sulle spese viziata e, come tale, cassabile. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento a tutelare il decoro della professione forense, riconoscendo che la previsione di minimi tabellari, adottati da un organo statale per scopi di interesse generale, non si pone in contrasto con la disciplina europea sulla concorrenza, ma mira a garantire trasparenza e unitarietà nella determinazione dei compensi (Cass. civ., sez. V, 11 settembre 2024, n. 24363). In definitiva, la pronuncia riafferma che il potere discrezionale del giudice nella liquidazione delle spese non è assoluto, ma deve essere esercitato nel rispetto dei parametri normativi e dell'obbligo di rendere una motivazione controllabile, a garanzia sia dei diritti della parte vittoriosa, sia della dignità dell'attività professionale svolta. |