Turni dei genitori separati nella casa familiare

27 Febbraio 2026

In un giudizio di separazione, è conforme all’interesse del minore mantenere l’abituale ambiente di vita, garantendo l’equidistanza tra i genitori e prevedendo che essi si alternino nella casa familiare?

Massima

In seno a un giudizio di separazione, auspicando che l’interruzione della convivenza tra genitori conflittuali consenta la ripresa di un sano confronto nell’ambito della relazione parentale, appare idoneo agli interessi del bambino conservare l’habitat di riferimento, mantenendo contestualmente l’equivicinanza delle figure genitoriali e la loro pari presenza in casa, così da non determinare nel figlio una rottura con il precedente habitus vitae. In tal senso si prevede che i genitori si alternino nella casa familiare.

Il caso

Due coniugi vivono separati di fatto da circa un anno, pur continuando a convivere nella casa familiare insieme al figlio di quattro anni.

I Servizi Sociali, nell’ambito dell’osservazione a loro delegata, evidenziano che tra i coniugi è presente un elevato livello di conflittualità, riportando, nello specifico, nella loro relazione che la comunicazione tra la coppia è stata uno scambio di reciproche offese accompagnato da toni alti e da una totale mancanza di ascolto alle proposte delle scriventi, nonostante i ripetuti tentativi di riportare la conversazione su toni più pacati e costruttivi”.

Il Giudice delegato della causa rimarca la necessità di procedere a immediato approfondimento istruttorio, disponendo apposita Ctu per accertare le condizioni psicologiche e di vita del bambino, le qualità del rapporto genitoriale, e poter assumere elementi conoscitivi per stabilire la migliore formula di affidamento, collocamento e tempi di frequentazione di ciascun genitore con il figlio.

Nelle more della Ctu, il Giudice ritiene che sia confacente agli interessi del bambino mantenere il suo habitat di riferimento abituale, conservando uguale presenza tra i genitori in casa, così da non determinare nel figlio una frattura con il precedente habitus vitae.

Stabilisce, così, che i genitori si alternino, di settimana in settimana, nella casa di famiglia.

La questione

È confacente all’interesse del figlio minore mantenere il suo habitat di riferimento, prevedendo che siano i genitori ad alternarsi nella casa familiare ovvero una tale decisione potrebbe destabilizzarlo?

Le soluzioni giuridiche

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma stabilisce che, nell’attesa della Ctu e impregiudicato ogni diversa decisione all’esito della stessa, sia idoneo agli interessi del bambino mantenere il suo usuale ambiente naturale di riferimento, così da non determinare nel piccolo una frattura con il precedente habitus vitae, in tal senso prevedendo che i genitori si avvicendino, di settimana in settimana, nella casa di famiglia.

Tale alternanza, salvo diversi accordi tra le parti, si attuerà da subito, vale a dire entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, iniziando con la permanenza della madre insieme al figlio presso la casa familiare e contestuale allontanamento del padre, nel rispetto dei tempi di frequentazione tra il piccolo e il genitore che si allontana già stabiliti dal Giudice.

Considerato il collocamento del figlio minorenne nella casa familiare con permanenza a turni dei genitori con tempi paritari, non vi è stato bisogno di provvedere sull’assegnazione della casa familiare ad alcuno di essi.

Peraltro, valutati i redditi dei genitori, il Tribunale stabilisce che i medesimi provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva permanenza in casa, con pari ripartizione delle spese straordinarie.

Il figlio minorenne viene, pertanto, affidato a entrambi i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse riguardanti l’educazione, l’istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.

Si evidenzia, altresì, che la disposizione relativa alla turnazione dei genitori nella casa familiare è di natura provvisoria, in attesa che il Consulente tecnico d’ufficio risponda ai quesiti sulla competenza genitoriale dei genitori, sulle loro capacità genitoriali, dell’eventuale proposta del medesimo all’esito degli accertamenti da lui esperiti e delle sue indicazioni su quale possa essere, nella fattispecie, la formula di affidamento più idonea per tutelare l’interesse del figlio.

In tale prospettiva, il Ctu terrà opportunamente conto delle specificità della situazione familiare ove vi siano allegazioni di violenza domestica o di genere, e delle peculiarità che le distinguono dalle situazioni di conflittualità genitoriale, perseguendo il principio del preminente interesse del minore, da considerarsi, in un’ottica di bilanciamento di interessi, ispirato al modello della bigenitorialità.

Procederà all’attenta valutazione delle relazioni familiari e delle dinamiche genitoriali, tenendo conto, nel caso, anche delle opinioni del figlio minore, in base al suo grado di maturità e al suo vissuto, sia esso verbalizzato che deducibile dal comportamento osservato durante gli incontri, interrompendoli se necessario e proponendo, all’esito degli stessi, indicazione su quale possa essere nella fattispecie la formula di affidamento più idonea per tutelare il figlio e suggerendo gli eventuali percorsi di sostegno che risultino necessari al buon funzionamento dei rapporti familiari.

Osservazioni

Le ragioni che portano il Giudice delegato a pronunciarsi, seppur provvisoriamente, nel senso sopra descritto sono chiare, ma autorevole dottrina non è in linea con questo tipo di decisione, sollevando delle criticità che la scrivente condivide.

Innanzitutto, la condivisione di una casa sulla base di turni settimanali richiede una certa consonanza tra i genitori, sorretta da un buon dialogo per far fronte anche solo alle mere questioni organizzative legate alla gestione della casa familiare.

Pare difficile immaginarsi due genitori che stanno affrontando una causa di separazione, già irta di difficoltà, riuscire in questo compito, senza che la conflittualità che li accompagna si acuisca.

Inoltre, si ritiene destabilizzante e difficile per un bambino di così tenera età (nella fattispecie, quattro anni) comprendere e accettare di vedere i suoi genitori che, a turno, si allontanando dalla casa familiare, instillando in lui il dubbio sul perché ciò avviene.

Altro aspetto non di certo indifferente è quello economico. La separazione diventa eccessivamente onerosa per la famiglia poiché si dovrebbe disporre non più di due abitazioni, bensì di tre (quella “del bambino”, della mamma e del papà).

In tal senso, ricordiamo le ordinanze n. 23105 del 2014 e n. 6810 del 2023 della Cassazione che hanno affermato che la presenza a turni dei genitori nella casa familiare è una soluzione che si può adottare solo in presenza di un’organizzazione concordata fra i genitori e non è compatibile con una situazione di alta conflittualità fra i medesimi.

Il cuore del problema è costituito, infatti, dalla conflittualità dei genitori, così come, peraltro, accertata dallo stesso provvedimento qui in commento.

Di fronte a due genitori che litigano sarebbe, pertanto, opportuno che il giudice delegato a provvedere favorisca e individui nel più breve tempo possibile una soluzione stabilizzante piuttosto che destabilizzante, che rassereni il clima familiare, puntando a ridurre le occasioni di contrasto fra genitori.

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