Imputabilità dell’autore di reato tossicodipendente: l’intervento della Corte costituzionale

La Redazione
27 Febbraio 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza del 26 febbraio 2026, n. 21, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, e 111 della Costituzione, dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo.

La Corte ha evidenziato che, nell’ipotesi in cui i disturbi determinati dal prolungato uso di sostanze riducano significativamente la sua capacità di intendere e di volere al momento del compimento del singolo fatto di reato, l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione.

Pertanto, non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso, senza poter beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza.  Una situazione di «cronica» intossicazione – ha precisato la Corte – sussisterà soltanto in presenza di «(gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», e in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di “comorbidità” o “doppia diagnosi” – alla dipendenza da sostanze stupefacenti». Laddove sussistano tali condizioni, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacità di intendere e di volere, secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermità mentali.

La Corte ha altresì richiamato l’attenzione sul fatto che l’ordinamento non ignora la particolare condizione di vulnerabilità del tossicodipendente imputabile. Il sistema penale prevede infatti una speciale disciplina delle pene e delle misure cautelari «fortemente improntat[a] a un approccio terapeutico e riabilitativo», la quale, prendendo realisticamente atto della «situazione di persona bisognosa di cura e assistenza» del tossicodipendente, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 della Costituzione) e di tutela della salute (articolo 32 della Costituzione) che gravano sull’ordinamento nel suo complesso, favorisce l’avvio di percorsi di riabilitazione finalizzati al recupero di una sua piena «libertà “dalla” dipendenza».

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