Responsabilità del Comune per manto stradale sconnesso

La Redazione
27 Febbraio 2026

La Corte d’Appello di Palermo del 12 gennaio 2026, n. 80, riafferma la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all’ente proprietario della strada, chiarendo presupposti probatori, rilievo del caso fortuito e incidenza del concorso colposo del danneggiato. Irrilevante, ai fini decisori, un atto di servizio formato a distanza di due anni dall’evento.

La Corte d’Appello di Palermo ha riformato la decisione di primo grado che aveva escluso la responsabilità del Comune per la caduta di una pedone su strada comunale, riconoscendo la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all’ente proprietario.

Richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8157/2009; Sez. Un. n. 20943/2022), la Corte ha ribadito che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva: al danneggiato compete la prova del nesso eziologico tra la cosa e il danno, mentre grava sul custode l’onere di dimostrare il caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale secondo il criterio della regolarità causale.

Nel caso di specie, il nesso causale è stato ritenuto dimostrato anche in via presuntiva, sulla base delle deposizioni testimoniali, della documentazione fotografica e delle risultanze mediche. Il Collegio ha valorizzato il principio secondo cui la derivazione del danno dalla cosa ricorre quando l’evento costituisca concreta esplicazione della sua potenzialità lesiva, indipendentemente dalla qualificazione in termini di “insidia”.

Quanto alla condotta della danneggiata, la familiarità dei luoghi e le condizioni di visibilità sono state ritenute rilevanti ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., configurando un concorso colposo incidente sul quantum, ma non tale da integrare causa esclusiva dell’evento. Solo quando il pericolo sia agevolmente prevedibile e superabile con l’ordinaria diligenza la condotta del danneggiato può assumere efficacia interruttiva del nesso eziologico.

Privo di rilievo probatorio decisivo è stato giudicato l’atto di servizio redatto dalla Polizia Municipale a distanza di quasi due anni dal sinistro.

In punto di liquidazione, la Corte ha applicato le Tabelle milanesi, distinguendo tra danno biologico e danno morale, in conformità ai più recenti arresti della S.C., e ha riconosciuto anche il pregiudizio da ritardata disponibilità della somma risarcitoria.

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