Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale in appello: quali conseguenze processuali?
02 Marzo 2026
Massima È necessario rimettere il ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione sulle conseguenze della mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, in caso di rituale istanza della parte, nel giudizio di appello. Il caso La Corte d’appello civile di Messina, adita con atto di riassunzione ai sensi dell’art. 622 c.p.p., dichiarava la responsabilità civile degli imputati del correlato processo penale in ordine al decesso della vittima con conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Avverso tale pronuncia, i soccombenti proponevano ricorso per cassazione fondato su due motivi. In particolare, con il primo gravame i ricorrenti deducevano violazione o falsa applicazione degli artt. 156 e 352 c.p.c., nel testo antecedente la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 111e 24 Cost. per mancata fissazione dell’udienza di discussione orale che sarebbe stata ritualmente richiesta dai ricorrenti stessi. La questione La questione giuridica sottesa alla pronuncia in commento è oggetto di un risalente ed ancora attuale contrasto giurisprudenziale attinente alla rilevanza dell’oralità nella fase decisoria dell’appello, con specifico riferimento all’art. 352, commi 2 e 3, c.p.c., nel testo antecedente la c.d. riforma Cartabia. Segnatamente, la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale del giudizio di appello, su istanza della parte ai sensi dell’art. 352 c.p.c., determini la nullità della sentenza o se, per converso, rappresenti una mera irregolarità della stessa, sindacabile soltanto in virtù di un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell’istante con implicito riconoscimento di un potere meramente discrezionale in capo al Presidente della Corte. Il Collegio, in virtù del richiamato contrasto giurisprudenziale, ha optato, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., per la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Le soluzioni giuridiche Per il più recente orientamento di legittimità alla mancata fissazione della rituale richiesta di udienza di discussione consegue la nullità della sentenza (Cass. 18 febbraio 2025, n. 4277; Cass. 1° agosto 2023, n. 23353; Cass. 24 gennaio 2023 n. 2067; Cass. 15 novembre 2024 n. 29494; Cass. 22 marzo 2024 n. 7845). Secondo tale impostazione, la parte non è tenuta a specificare gli argomenti che avrebbero potuto essere oggetto di illustrazione durante la discussione orale poiché l’impossibilità per i difensori delle parti di svolgere le proprie difese finali con pienezza, all’esito delle memorie di replica, rappresenta un vulnus al principio del contraddittorio, oltre ad una violazione del diritto di difesa. Nello stesso senso, si rileva che la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, nel testo applicabile ratione temporis, già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, può effettuarsi anche con un’istanza rivolta al Presidente del Collegio, anziché al Presidente della Corte; ciò in quanto tale modalità soddisfa l’esigenza tutelata dalla norma per cui il destinatario, in via immediata e diretta, sia l’organo che provvede all’adozione della modalità di fissazione dell’udienza. L’indirizzo giurisprudenziale più tradizionale ritiene, invece, che alla mancata fissazione dell’udienza di discussione orale non segua la nullità della sentenza in considerazione di una equivalenza assoluta tra la discussione scritta e quella orale (Cass., 24 gennaio 2025, n. 1769; Cass., 10 dicembre 2020, n. 28188; Cass. 27 novembre 2017, n. 28229; Cass. 5 dicembre 2003, n. 18618; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4340; Cass. 19 maggio 2003, n. 7759; Cass., 5 dicembre 2003, n. 18618). In quest’ottica, l’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma garantisce l’eliminazione del pregiudizio derivante dall’error in procedendo lesivo del diritto di difesa della parte. Quest’ultimo è integrato soltanto qualora siano indicati gli aspetti specifici che la discussione avrebbe consentito di approfondire, colmando le eventuali lacune ed integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti scritti difensivi: non sarebbe sufficiente, dunque, affermare che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, sul presupposto che la discussione abbia una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti scritti difensivi e che non sia sostitutiva delle difese ex art. 190 c.p.c. Con l’ordinanza interlocutoria in commento, la Suprema Corte osserva, altresì, come il medesimo contrasto interpretativo sia presente anche nel rito del lavoro in cui, come è noto, il principio dell’oralità riveste un ruolo ancora più centrale rispetto al giudizio ordinario. La suddetta discrasia, concludono i giudici di legittimità, assume ancor più rilevanza in virtù dell’art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 che ha previsto una tendenza affine alla seconda ipotesi tramite la previsione dell’art. 350-bis c.p.c., conferendo al giudice d’appello il potere di disporre una discussione orale, seppur non richiesta dalle parti, ed affidata ad una sua valutazione. In questo senso, «l’oralità come modalità di contraddittorio viene dunque rimessa esclusivamente al potere del giudice, il quale potere è circoscritto da presupposti chiaramente discrezionali». Osservazioni Sebbene il tema oggetto della pronuncia in commento attenga la formulazione dell’art. 352 c.p.c. nel testo antecedente la c.d. riforma Cartabia, il contrasto giurisprudenziale risulta ancora attuale e rilevante, come dimostra la rimessione della questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Una pronuncia di queste ultime sul tema, infatti, non soltanto risolverebbe in via definitiva il contrasto sul regime previgente definendo la sorte dei processi pendenti ma potrebbe rappresentare anche un fondamentale riferimento ermeneutico per l’interpretazione delle riformate disposizioni normative ad opera del d.lgs. n. 149/2022. L’art. 352 c.p.c., nella formulazione antecedente alla richiamata riforma, disciplinava la fase decisionale dell’appello in virtù della quale il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., qualora non avesse provveduto ai sensi dell’art. 356 c.p.c.; al secondo comma si stabiliva che ove l’impugnazione venisse proposta alla corte di appello, ognuna delle parti, nel precisare le conclusioni, potesse chiedere che la causa fosse discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., la richiesta doveva essere riproposta al Presidente della Corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il punto di rottura che ha dato luogo al predetto contrasto giurisprudenziale si verificava quando il giudice, nonostante l’istanza ritualmente depositata dalla parte, decideva la causa senza fissazione dell’udienza. Per l’orientamento più recente la mancata fissazione dell’udienza comporta, come anticipato, la nullità della successiva sentenza per violazione del principio del contraddittorio: un’interpretazione letterale della disposizione ratione temporis farebbe, invero, propendere per il riconoscimento di una sorta di diritto potestativo processuale della parte laddove l’art. 352 c.p.c. statuiva che «il presidente fissa» l’udienza, suggerendo l’esclusione del riconoscimento di un potere discrezionale a suo carico. Pertanto, la violazione di tale obbligo da parte del giudice integra un error in procedendo rispetto al quale la parte non deve dimostrare quale specifico argomento sarebbe stato oggetto di trattazione orale. Al contrario, il filone tradizionale esclude che la suddetta omissione determini la nullità della sentenza in base ad un approccio evidentemente orientato anche al rispetto dell’economia e dell’efficienza processuale. Com’è noto, il processo civile è governato dal principio del raggiungimento dello scopo: il terzo comma dell’art. 156 c.p.c., rubricato della rilevanza della nullità, invero, stabilisce che questa non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Considerando che la parte ha già depositato i propri scritti difensivi attraverso lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche, l’oralità sembrerebbe assumere un carattere accessorio e, come tale, superabile, a meno che la parte non dimostri un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa. A parere di chi scrive, il testo previgente farebbe propendere per un’interpretazione che prevede quale regola generale la sola eventualità di una trattazione orale della causa che, tuttavia, assume un carattere vincolante a seguito dell’istanza ritualmente presentata dalle parti. Depone in tal senso, la formulazione della norma da cui non sembra potersi desumere una discrezionalità del presidente cui l’istanza è rivolta. Si aggiunga che il testo dell’art. 352 c.p.c. è stato integralmente riformulato dal d.lgs. n. 149/2022 e dal successivo correttivo di cui al d.lgs. n. 164/2024. Oggi è, infatti, previsto che il giudice, quando non ritiene di procedere ex art. 350-bis c.p.c., fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, a meno che queste non decidano di rinunciarvi, i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per le comparse conclusionali e per le note di replica rispettivamente di sessanta, trenta e quindici giorni prima dell’udienza. L’attuale assetto normativo sembra, pertanto, privilegiare la modalità cartolare, affidando la discussione orale a valutazioni discrezionali o a presupposti più stringenti. In tale prospettiva, dunque, l’evoluzione legislativa potrebbe orientare i giudici nomofilattici verso una visione dell’oralità intesa non più come elemento indefettibile del processo quanto piuttosto come uno strumento modulabile anche in funzione dell’efficienza del sistema della giustizia. Riferimenti Califano, Il nuovo giudizio di appello (dopo la riforma di cui al decreto legislativo 149/2022), in Il diritto processuale civile italiano e comparato, 2023, 1, 53; Caputo, La dematerializzazione delle udienze (Parte II), in Ius-Processo civile, 29 novembre 2023; Grassi, Sul contraddittorio possibile, dopo la riforma del d.lgs. n. 149 del 2022. Le proposte di revisione, in Judicium.it, 17 maggio 2024; Metafora, L’udienza a trattazione scritta secondo il Correttivo Cartabia e la recente giurisprudenza di legittimità, in Ius-Processo Civile, 5 novembre 2025. |