Danno da perdita del rapporto parentale: applicazione in cassazione di un diverso criterio tabellare
03 Marzo 2026
Massima In tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la parte che nel processo di merito non ha lamentato la mancata applicazione della tabella «a punti», ma si sia limitata a contestare le modalità applicative della tabella «a forbice», non può, in sede di legittimità, proporre un motivo di impugnazione diretto ad invocare l'applicazione di diverso criterio tabellare in quanto - fondandosi i due metodi di liquidazione su distinti elementi materiali - questione nuova e come tale inammissibile. Il caso Una moglie convenne in giudizio un Comune per sentirlo condannare ai sensi dell’art. 2051 c.c. al risarcimento del danno (consistenti in danni morali, esistenziali e psichici, oltre che patrimoniali per la perdita delle utilità economiche rinvenienti dall’attività agricola svolta dal defunto) conseguente al decesso del proprio marito il quale, a bordo di un trattore, rovinava in un forte avvallamento posto a margine della strada comunale cui si accostava per il sopraggiungere di una automobile. I giudici di merito riconoscevano il risarcimento del danno. L’attrice presentava ricorso in Cassazione evidenziando che nell’appello era stato dedotto, l’erronea applicazione di un valore minimo del danno parentale, senza che fosse stata operata la c.d. «personalizzazione» dello stesso. I giudici di legittimità hanno confermato le sentenze di merito, sul rilievo che la questione della liquidazione del danno da perdita parentale col criterio «a punto» rappresenterebbe rispetto al giudizio d’appello una novità. La questione La questione in esame è la seguente: la richiesta di applicazione della tabella a «punti» in sede di legittimità è ammissibile «a punti», ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l’adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione del danno (in particolare tabella c.d. «a forbice»)? Le soluzioni giuridiche La pronuncia in commento si conforma ai principi affermati da Cass. n. 12408/2011, la quale ha condizionato tutta la giurisprudenza successiva in materia di tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale. Infatti, affinché il ricorso per cassazione non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta, non sarà «sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano». La successiva giurisprudenza si è uniformata a tale dictum, affermando che la denuncia in sede di legittimità della violazione delle tabelle diffuse dal Tribunale di Milano è ammessa esclusivamente ove nel giudizio di merito la parte abbia prodotto tali tabelle, o almeno ne abbia allegato il contenuto (anche a mezzo della loro riproduzione negli scritti defensionali conclusionali), al più tardi in grado di appello, ed abbia posto la questione dell'applicazione dei relativi parametri (Cass. n. 27562/2017; Cass. n. 17678/2016; Cass. n. 24205/2014). Come illustrato in modo più approfondito nella motivazione di Cass. n. 10579/2021, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza. Cass. n. 12408/2011 ha riconosciuto che garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Attraverso il sistema del punto variabile per la misura del risarcimento a seguito di danno biologico, la tabella elaborata dall'ufficio giudiziario, per astrazione dalle sentenze di merito monitorate, definisce un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie. L'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ha comportato, secondo l'insegnamento di legittimità, l'integrazione della violazione dell'art. 1226 c.c., per la corrispondenza del precipitato tabellare delle prassi giurisprudenziali, elaborato da quell'ufficio giudiziario, alla corretta interpretazione della clausola di valutazione equitativa del danno. Essendo equivalenti alla morfologia della fattispecie legale, le tabelle constano di un elemento materiale, costituito dalla circostanza fattuale del punto d'invalidità, e di un elemento formale, rappresentato dal valore monetario. La giurisprudenza della Corte di cassazione richiede che il parametro delle tabelle sia invocato nei gradi di merito perché la liquidazione del danno mediante tabella non corrisponde ad una mera qualificazione ma, avendo la tabella una portata equivalente alla fattispecie e costituendo essa l'alternativa alla clausola generale di cui all'art. 1226 c.c., presuppone che l'elemento materiale del danno corrispondente al punto di invalidità sia stato dedotto in giudizio, mediante per l'appunto l'invocazione dell'applicazione delle tabelle. Stante il rimedio alternativo della concretizzazione giudiziale della clausola generale, la parte attrice, se mira alla liquidazione del danno mediante tabella, è tenuta a dedurre in giudizio il danno così come standardizzato in forma di tabella, alla stessa stregua della fattispecie da allegare con la domanda. Osservazioni La giurisprudenza di merito mostra marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione. Taluni uffici giudiziari si avvalgono, infatti, del criterio equitativo puro, altri liquidano il danno in esame col sistema «a punto», prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno. Pure sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l'idea stessa dell'equità. Si tratta di un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principî di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: c.d. forum shopping) o resistenze strumentali. È noto che gli art. 138 e 139 cod. assicurazioni private (di cui al d.lgs. n. 209/2005) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9 per cento della complessiva validità dell'individuo; e che, mentre l'139 ha ricevuto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale. Dal momento che non sussiste un meccanismo tabellare di matrice legislativa, a fronte della pretesa risarcitoria del danneggiato il giudice potrebbe comunque provvedere mediante la liquidazione equitativa pura; dunque l'attore, se vuole ottenere la liquidazione del danno mediante tabella, è tenuto a sollecitarne l'applicazione. Pertanto, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto. Va qui chiarito che l'avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056, comma 1, c.c. non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati. Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti. In tanto, dunque, la violazione della regula iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito. |